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Diritto oggettivo e soggettivo e nozioni Pag. 1
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Sintesi
Il Diritto può essere oggettivo o soggettivo, il Diritto soggettivo è l'insieme dei poteri che un soggetto può esercitare sulla base di una norma giuridica; il Diritto oggettivo è l'insieme delle norme giuridiche.
Il Diritto oggettivo si divide in due rami, quello pubblico e quello privato, il primo regola i rapporti tra individuo e stato ed è costituzionale, penale e amministrativo; il secondo regola i rapporti tra i singoli ed è civile e commerciale.
La norma giuridica viene definita come il comando, generale ed astratto, rivolto dallo stato ai consociati, con il quale viene imposta a tutti una certa condotta sotto la minaccia di una data sanzione. Le caratteristiche della norma giuridica sono la generalità, poiché il loro comando non si rivolge ad una singola persona ma ad una generalità di persone; astrattezza, poiché la norma giuridica non esamina il singolo, particolare caso concreto, ma ipotizza, prevede, una situazione tipo alla quale tutti i casi concreti potranno condursi; obbligatorietà, poiché coloro che non obbediscono spontaneamente al loro comando sono sottoposti ad una sanzione.
Le norme giuridiche sono organizzate in base ad un criterio chiamato gerarchia delle fonti.
Le fonti del diritto sono tutti quegli atti o fatti da cui traggono origine le norme giuridiche, sono distinte tra loro in relazione alla loro importanza e ogni fonte di grado inferiore deve sempre rispettare quanto previsto dalle fonti di grado superiore.
Estratto del documento

Il Diritto può essere oggettivo o soggettivo, il Diritto soggettivo è l'insieme dei poteri che un

soggetto può esercitare sulla base di una norma giuridica; il Diritto oggettivo è l'insieme delle

norme giuridiche.

Il Diritto oggettivo si divide in due rami, quello pubblico e quello privato, il primo regola i rapporti

tra individuo e stato ed è costituzionale, penale e amministrativo; il secondo regola i rapporti tra i

singoli ed è civile e commerciale.

La norma giuridica viene definita come il comando, generale ed astratto, rivolto dallo stato ai

consociati, con il quale viene imposta a tutti una certa condotta sotto la minaccia di una data

sanzione. Le caratteristiche della norma giuridica sono la generalità, poiché il loro comando non si

rivolge ad una singola persona ma ad una generalità di persone; astrattezza, poiché la norma

giuridica non esamina il singolo, particolare caso concreto, ma ipotizza, prevede, una situazione

tipo alla quale tutti i casi concreti potranno condursi; obbligatorietà, poiché coloro che non

obbedisconospontaneamente al loro comando sono sottoposti ad una sanzione.

Le norme giuridiche sono organizzate in base ad un criterio chiamato gerarchia delle fonti.

Le fonti del diritto sono tutti quegli atti o fatti da cui traggono origine le norme giuridiche, sono

disinte tra loro in relazione alla loro importanza e ogni fonte di grado inferiore deve sempre

rispettare quanto previsto dalle fonti di grado superiore.

Al primo posto troviamo la Costituzione e le Leggi Costituzionali.

1) La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, composta da 139 articoli divisi così:

-1/12 → Principi fondamentali

-13/54 → Diritti e doveri dei cittadini

-55/139 → Ordinamento della Repubblica

La Costituzione Italiana venne approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947. Il 27

dicembre fu promulgata e pubblicata su un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale e il 1'

gennaio 1948 entrò in vigore.

La Costituzione è:

-Rigida, ovvero occorrono leggi dello stesso livello della Costituzione (Leggi Costituzionali) per

modificarla.

-Votata, ovvero è elaborata da un'assemblea costituente eletta dal popolo il 2 giugno del 1946.

-Lunga, ovvero prende in considerazione più pinti di vista e li sviluppa in più articoli.

-Compromissoria, ovvero è frutto di un accordo tra partiti politici che rappresentavano i cittadini

nell'assemblea costituente.

Nella breve storia dello stato italiano, iniziata nel 1861, con la sua unificazione, è stata contraddistinta dalla presenza

di due testi costituzionali profondamente differenti tra di loro. La prima è lo Statuto Albertino, che è rimasto in vigore,

seppure con significative modifiche, dall'unificazione dell'Italia sino all'avvento della Repubblica nel 1946; e,

successivamente, la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore nel '48 e tutt'ora vigente.

Si tratta di due costituzioni profondamente diverse: l'attuale costituzione è votata, lunga e rigida, mentre il precedente

testo costituzionale era ottriato (emanato dal Re), breve e flessibile.

Testo Costituzionale Entrata in vigore Contenuto Revisione Emanazione

Statuto Albertino 1848 (entrato in Breve, 84 articoli Flessibile Ottriato

vigore

nell'ordinamento

italiano nel '61)

Costituzione 1948 Lunga, 139 articoli Rigida Votata

Al secondo gradino abbiamo le Leggi Europee, esse possono essere emanate dal Parlamento

Europeo o dal Consiglio dei Ministri (Europeo), le leggi sono direttamente obbligatorie per i

cittadini di tutti i paesi europei.

Al terzo gradino abbiamo le Leggi Italiane, i Decreti-Legge e i Decreti-Legislativi.

Le leggi ordinarie sono fatte dal Parlamento tramite l'iter legis. Possono essere raccolte in codici,

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