Il diritto oggettivo e soggettivo
Il diritto può essere oggettivo o soggettivo, il diritto soggettivo è l'insieme dei poteri che un
soggetto può esercitare sulla base di una norma giuridica; il diritto oggettivo è l'insieme delle
norme giuridiche.
Il diritto oggettivo si divide in due rami, quello pubblico e quello privato, il primo regola i rapporti
tra individuo e Stato ed è costituzionale, penale e amministrativo; il secondo regola i rapporti tra i
singoli ed è civile e commerciale.
La norma giuridica
La norma giuridica viene definita come il comando, generale ed astratto, rivolto dallo Stato ai
consociati, con il quale viene imposta a tutti una certa condotta sotto la minaccia di una data
sanzione. Le caratteristiche della norma giuridica sono la generalità, poiché il loro comando non si
rivolge ad una singola persona ma ad una generalità di persone; astrattezza, poiché la norma
giuridica non esamina il singolo, particolare caso concreto, ma ipotizza, prevede, una situazione
tipo alla quale tutti i casi concreti potranno condursi; obbligatorietà, poiché coloro che non
obbediscono spontaneamente al loro comando sono sottoposti ad una sanzione.
La gerarchia delle fonti
Le norme giuridiche sono organizzate in base ad un criterio chiamato gerarchia delle fonti.
Le fonti del diritto sono tutti quegli atti o fatti da cui traggono origine le norme giuridiche, sono
distinte tra loro in relazione alla loro importanza e ogni fonte di grado inferiore deve sempre
rispettare quanto previsto dalle fonti di grado superiore.
Al primo posto troviamo la Costituzione e le Leggi Costituzionali.
La Costituzione
1) La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, composta da 139 articoli divisi così:
- 1/12 → Principi fondamentali
- 13/54 → Diritti e doveri dei cittadini
- 55/139 → Ordinamento della Repubblica
La Costituzione Italiana venne approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947. Il 27
dicembre fu promulgata e pubblicata su un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale e il 1'
gennaio 1948 entrò in vigore.
La Costituzione è:
- Rigida, ovvero occorrono leggi dello stesso livello della Costituzione (Leggi Costituzionali) per
- modificarla.
- Votata, ovvero è elaborata da un'assemblea costituente eletta dal popolo il 2 giugno del 1946.
- Lunga, ovvero prende in considerazione più punti di vista e li sviluppa in più articoli.
- Compromissoria, ovvero è frutto di un accordo tra partiti politici che rappresentavano i cittadini
- nell'assemblea costituente.
Nella breve storia dello Stato italiano, iniziata nel 1861, con la sua unificazione, è stata contraddistinta dalla presenza
di due testi costituzionali profondamente differenti tra di loro.
Il diritto
Il diritto soggettivo è l'insieme dei poteri che un soggetto può esercitare sulla base di una norma giuridica; il diritto oggettivo è l'insieme delle norme giuridiche.
Il diritto oggettivo si divide in due rami, quello pubblico e quello privato, il primo regola i rapporti tra individuo e Stato ed è costituzionale, penale e amministrativo; il secondo regola i rapporti tra i singoli ed è civile e commerciale.
La norma giuridica viene definita come il comando, generale ed astratto, rivolto dallo Stato ai consociati, con il quale viene imposta a tutti una certa condotta sotto la minaccia di una data sanzione. Le caratteristiche della norma giuridica sono la generalità, poiché il loro comando non si rivolge ad una singola persona ma ad una generalità di persone; astrattezza, poiché la norma giuridica non esamina il singolo, particolare caso concreto, ma ipotizza, prevede, una situazione tipo alla quale tutti i casi concreti potranno condursi; obbligatorietà, poiché coloro che non obbediscono spontaneamente al loro comando sono sottoposti ad una sanzione.
Le norme giuridiche sono organizzate in base ad un criterio chiamato gerarchia delle fonti.
Le fonti del diritto sono tutti quegli atti o fatti da cui traggono origine le norme giuridiche, sono distinte tra loro in relazione alla loro importanza e ogni fonte di grado inferiore deve sempre rispettare quanto previsto dalle fonti di grado superiore.