Concetti Chiave
- L'articolo 16 della Costituzione italiana garantisce ai cittadini il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale, con limitazioni solo per motivi di sicurezza o salute.
- L'articolo 17 tutela la libertà di riunione, consentendo incontri senza preavviso in spazi privati o aperti al pubblico, mentre richiede autorizzazione per quelli in luoghi pubblici.
- L'articolo 18 assicura la libertà di associazione, permettendo la formazione di gruppi stabili con obiettivi comuni, tranne quelli con finalità criminali, segrete o paramilitari.
- Le associazioni a delinquere sono vietate poiché compiono atti contrari alla legge, minando l'ordine pubblico e la sicurezza.
- Le associazioni segrete e paramilitari sono proibite in quanto possono interferire con le attività democratiche e promuovere la violenza.
Articoli 16, 17, 18 cost. : liberta’ di circolazione, di riunione e di associazione
L'articolo 16 della Costituzione parla della libertà di circolazione. A tutti i cittadini italiani viene riconosciuto il diritto di circolare e di soggiornare in qualunque parte del territorio italiano, con qualche restrizione per ragioni di sicurezza o per ragioni sanitarie, non è ammessa però alcuna restrizione che è dovuta a ragioni di tipo politico.
L'articolo 17 della Costituzione parla della libertà di riunione.
La parola riunione definisce un gruppo di persone che si trovano in un preciso luogo per un determinato scopo. La riunione può esercitarsi liberamente senza il bisogno di alcun preavviso, solo se essa avviene in un luogo privato o in un luogo che è aperto al pubblico. Al contrario, se la riunione avviene in un luogo pubblico, bisogna richiedere l'autorizzazione all'autorità di polizia visto che essa ha la possibilità di vietare la riunione per motivi di sicurezza pubblica.L'articolo 18 della Costituzione parla della libertà di associazione, si definisce associazione un gruppo duraturo e stabile formato da più persone che vogliono arrivare ad un obiettivo comune. Queste associazioni sono ammesse tutte, tranne quelle che sono associazioni a delinquere, associazioni segrete e associazioni a fini militari e paramilitari. Le associazioni a delinquere sono vietate dallo Stato Italiano poiché queste compiono spesso atti che sono in contrasto con la legge italiana. Le associazioni segrete sono vietate poiché esse potrebbero essere in disaccordo con l'attività svolta dagli organi pubblici e quindi potrebbero contrastare con il carattere democratico del nostro ordinamento. Mentre, le organizzazioni paramilitari vengono vietate perché queste hanno lo scopo di eseguire atti violenti.