Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il Presidente della Repubblica italiana è responsabile solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione, con riferimento a collusione con potenze straniere o gravi violazioni costituzionali.
  • Non tutte le violazioni costituzionali comportano responsabilità; solo quelle che mettono a rischio i caratteri essenziali dell'ordinamento sono rilevanti.
  • Il Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale sono gli organi competenti a giudicare eventuali atti del presidente secondo l'articolo 90 della Costituzione.
  • Il procedimento di responsabilità si divide in due fasi: l'accusa politica da parte del Parlamento e il giudizio giurisdizionale della Corte costituzionale.
  • La Corte costituzionale è integrata da 16 membri selezionati da un elenco di 45 nomi, compilato dal Parlamento ogni 9 anni, per assicurare un giudizio politico-giuridico equilibrato.

Indice

  1. Responsabilità del presidente
  2. Procedimento di accusa

Responsabilità del presidente

Il Presidente della Repubblica italiana è responsabile in modo diretto solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione. La prima ipotesi vuole identificare una collusione con potenze straniere; la seconda vuole identificare non già qualsiasi violazione della carta costituzionale (altrimenti anche la promulgazione o emanazione di un atto successivamente dichiarato incostituzionale potrebbe comportare una responsabilità del presidente), ma solo quelle violazioni che siano tali da mettere a repentaglio caratteri essenziali dell’ordinamento. Anche se nel codice penale può essere rintracciata una fattispecie alla quale ricondurre questa ipotesi (v. art. 283 c.p.), ciò non è necessario: il Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale rappresentano l’unico giudice degli eventuali atti e fatti ascritti al presidente e della loro suscettibilità a integrare le fattispecie dell’art. 90.

Procedimento di accusa

Il procedimento per far valere la responsabilità del capo dello Stato per alto tradimento e attentato alla Costituzione si articola in due fasi:

- la prima, intrinsecamente politica, è la messa in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta comune con voto a maggioranza assoluta dei componenti;

- la seconda, di carattere giurisdizionale, è il giudizio della Corte costituzionale, in questo caso integrata da 16 componenti estratti da un elenco di 45 nomi compilato dallo stesso Parlamento in seduta comune ogni 9 anni (art. 135.7 Cost.); ciò indica l’intenzione del costituente di assicurare un giudizio che tenga comunque conto della valenza politica di casi del genere, ma nel quale i giudici siano precostituiti.

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