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di Elena Lauretti
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bullismo

Diritti a portata di banco oggi torna con un tema molto delicato, la lotta al bullismo nelle scuole, fenomeno che, purtroppo, sempre più spesso invade le pagine di cronaca.

IL CASO – Poco tempo fa, il nostro utente Ale Pizzato ci ha sottoposto la sua preoccupazione per un amico, vittima del bullismo: “Un mio amico viene torturato dai miei compagni di classe e me ne parla spesso ma io non so se chiedere aiuto ad un adulto oppure fare qualcosa.

Per favore, aiutatemi! O meglio aiutatelo! Ps: la motivazione di questi attacchi è perchè è gay”.

BULLISMO COME REATO – Purtroppo, nonostante il numero sempre crescente di fenomeni simili, anche fra studenti di scuole medie, un reato di bullismo ancora non esiste nel codice penale. Questo però non significa che i bulli non rischino nulla. Vediamo alcuni casi. Se un ragazzo viene “pestato” dai bulli, si possono configurare i reati di percosse o lesioni (artt. 581 e 582 c.p.), se invece vengono danneggiati oggetti appartenenti al ragazzo (per es. motorino, bicicletta, cellulare ecc) si rischia una condanna per danneggiamento (art. 635 c.p.), oppure ancora, nel caso di insulti gravi si potrebbero realizzare i reati di ingiuria, diffamazione ( artt. 594 e 595 c.p), minaccia (art. 612 c.p.) e, nel caso di persecuzioni reiterate si potrebbe addirittura parlare di molestie ( art. 660 c.p.) e stalking.

RISARCIMENTO – Sia nel caso in cui si siano verificati reati, sia nel caso in cui siano stati causati solo dei piccoli danni o turbamenti psicologici nella vittima, si ha anche diritto a un risarcimento danni ai sensi del codice civile. I danni che la giurisprudenza ha risarcito in questi casi, sono soprattutto i danni morali e esistenziali sopportati dalla vittima del bullismo.

RESPONSABILITÀ – Se si subisce o, come nel caso del nostro utente, si assiste a un fenomeno di bullismo, chi ne è responsabile? Se il bullo è maggiorenne, solo e soltanto lui è responsabile per le sue azioni, mentre nel caso di bullo minorenne la situazione è più complessa e le responsabilità sono diverse. Oltre all’autore dell’atto di bullismo, se ritenuto capace di comprendere il suo gesto, responsabili della sua condotta sono prima di tutto i genitori per la c.d. culpa in educando (l’obbligo dei genitori di crescere i figli secondo i canoni della convivenza civile) ai sensi dell’art. 2048 c. 1 del c.c., che non solleva i genitori da tale responsabilità solo per il fatto di aver affidato i figli alla scuola. Oltre ai genitori, in questo caso, responsabili sono anche gli insegnanti che avevano l’obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni (culpa in vigilando dei precettori, art. 2048 c. 2) e la struttura scolastica che ha l’obbligo di rendere possibile il controllo di tutti gli studenti durante le ore di scuola (compreso l’intervallo e i momenti di svago).

A CHI RIVOLGERSI? – Come abbiamo visto, il fenomeno del bullismo è molto grave e la legge prevede diversi casi di tutela, ma è ovvio che un ragazzo, vittima di tali atti si senta molto spaventato e non sia in grado di scegliere la soluzione giusta senza un aiuto da parte di un adulto. Quindi la prima cosa da fare, non è andare dalla Polizia, o da un amico, ma da una persona adulta di cui vi fidate (genitore, insegnante, fratello o sorella maggiore) e parlargli chiaramente di quello che vi è successo senza temere le ritorsioni dei bulli, che meritano di essere puniti per i loro atti sconsiderati. Una volta che vi sarete confidati con un adulto, sarà lui a scegliere la strada più giusta che potrebbe essere quella di parlare con il Preside e, se necessario con l'Autorità per iniziare un’azione penale o civile. In molte scuole esiste anche un apposito consultorio con personale specializzato in episodi simili; lì potrete parlare con esperti che vi aiuteranno a superare il trauma e a ricominciare la vostra vita in modo sereno.
Ripeto: parlate del problema con degli adulti o degli esperti, non potete risolvere la questione da soli!

E voi, siete mai stati vittime o avete assistito a fenomeni di bullismo?

Elena Lauretti