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L'anno scolastico attuale rappresenta il primo in cui va a regime pieno la legge n.1 dell'11 Gennaio 2007, voluta dall'ex-Ministro dell'istruzione Fioroni e che parla di "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università".
A questa legge fa seguito un regolamento ministeriali che spiega nel dettaglio le modalità operative della legge, e che riportiamo nelle pagine seguenti. In grassetto i punti più importanti a detta di Skuola.net.
(nota di Skuola.net, di seguito riporteremo sottolineati in grassetto i passi più importanti per noi studenti...)
Come noto, il 13 gennaio u.s. è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10, la Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, recante nuove disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università.
L'intento primario che ha ispirato il provvedimento legislativo è stato quello di restituire serietà e dignità all'esame di Stato, che costituisce la vicenda culminante del percorso scolastico dello studente e al tempo stesso si configura come la carta d'identità di una scuola seria, impegnata e in grado di garantire ai giovani una preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e tecnologiche del nostro tempo.
In tale contesto trovano piena affermazione sia il criterio della equità, che consente di rendere a ciascuno studente il giusto riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite durante l'intero percorso di studio, sia quello della valorizzazione delle eccellenze, attraverso l'attribuzione della lode e, dai prossimi anni, anche di incentivi concreti.
E' di tutta evidenza che il giusto riconoscimento dei risultati scolastici dello studente, oltre ad assicurare all'esame di Stato un indubbio carattere di competitività, anche a livello europeo, ne riafferma l'importanza e il valore nei confronti dell'Università e del mondo del lavoro e della produzione.
Occorre comunque sottolineare che all'origine del riconoscimento della preparazione dello studente si colloca la valorizzazione del lavoro dei docenti, per il quale la nuova legge dispone la sostanziale continuità di metodi e contenuti attraverso la conferma delle modalità di svolgimento delle prove adottate negli anni precedenti.
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche un quadro articolato dei profili costitutivi del nuovo esame, se ne esplicitano qui di seguito gli aspetti salienti, che troveranno formale sistemazione nell'annuale Ordinanza Ministeriale, di imminente emanazione.
La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico si sottolinea l'esigenza che i Consigli di classe rivolgano una particolare attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di preparazione raggiunti dallo studente.
In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto, come enunciato nella legge all'art. 1, capoverso art. 3-comma 1, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In questo ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.
L'abbreviazione di un anno per merito viene consentita, ai sensi del comma 2 dell'art.1, agli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
L'istituto dell'abbreviazione si configura cioè come una opportunità, da offrire soltanto a studenti particolarmente meritevoli.
Nella imminente sessione d'esame 2007 nessuna modifica interverrà nelle modalità di svolgimento della prima, seconda e terza prova scritta, per le quali restano vigenti le disposizioni contenute rispettivamente nei DD.MM. 23/4/2003, n.41 e 20/11/2000, n.429.
Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come enunciato dall'art.1, capoverso art.3-comma 4, della legge, "su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso".
Deve ritenersi comunque rientrante tra gli argomenti di interesse multidisciplinare l'eventuale presentazione, da parte dei candidati, di esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina, preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.
E' d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopraindicate e se non abbia interessato tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente.
La nuova legge ha innovato la composizione della Commissione giudicatrice, che è costituita al massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch'esso esterno.
Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale con il quale sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta e quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è composta da quattro commissari - di cui due esterni e due interni - più il presidente.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Per ogni singola classe si costituisce una Commissione.
I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono abbinate generalmente secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio.
I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe.
La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.
Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
Come per il saldo dei debiti contratti negli anni precedenti, la nuova ripartizione del punteggio di credito scolastico non potrà essere operante nel corrente anno scolastico; conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di punti 30 e quello del credito scolastico di punti 2t.
Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove.
E' consentita l'attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti e che abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all’ultima classe solo voti
uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento
Ad integrazione della presente nota, si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici e dei docenti sulla necessità di porre in essere già da quest'anno, nelle classi antecedenti l'ultima, anche di intesa con le famiglie, ogni iniziativa utile a favorire negli studenti il recupero dei debiti contratti la cui insolvenza non potrà più consentire tra due anni l'ammissione all'esame.
Sarà cura dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e dei Dirigenti scolastici organizzare conferenze di servizio e incontri, anche con la presenza degli Ispettori operanti sul territorio, al fine di approfondire i vari profili del nuovo esame e porre gli studenti in grado di affrontare le prove con sicurezza e serenità.
In tale contesto, anche in coerenza con il comma 12 del capoverso 4 dell'art. 1 della nuova legge, è stata costituita, presso il Dipartimento dell'Istruzione, una task-force di Ispettori in servizio presso il Ministero, con il compito di fornire alle scuole la più ampia informazione sulle novità dell'esame e di porre in essere, di concerto con gli Ispettori operanti nelle regioni, adeguate forme di assistenza e di intervento.
Sarà altresì cura dei succitati ispettori procedere alla verifica della più rigorosa osservanza, da parte degli istituti scolastici statali e paritari, delle norme e delle disposizioni impartite.
Appositi incarichi ispettivi saranno infine disposti dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali in presenza di eventuali irregolarità emerse negli istituti statali e in ogni caso a campione negli istituti paritari per verificare la regolare predisposizione di tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità e integrativi.
NOTA BENE - Per l'anno scolastico attuale è in vigore la legge n.1 dell'11 Gennaio 2007, voluta dall'ex-Ministro dell'istruzione Fioroni e che parla di "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università". In allegato trovate il testo in formato pdf della legge. Scarica il testo completo.
aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel
comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella
provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella
provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata
dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di
provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma preclude
l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità
penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che
non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione
secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche
italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità
di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi
3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con
abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di
qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni
degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello
scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano
riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in
ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la
valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è
finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze
acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli
obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle
basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del
candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della
lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,
nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o
scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il
corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti
professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le
modalità di svolgimento tengono conto della dimensione
tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono
articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è
espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa
delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano
dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a
carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di
corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella
risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di
problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di
progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di
norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite
direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione
delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza
prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di
apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi
dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte
degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli
applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.
3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta,
scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica
istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla
commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto
della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della
pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di
ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche
della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la
commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove
d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse
multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun
candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito
scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame
dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30
per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere
un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo
complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove
scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto
sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio
massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare
il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della
predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla
commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in
coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause
specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva
d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento
degli stessi.
Art. 4. - (Commissione e sede di esame) - 1. La commissione di
esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali
il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento
esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di
esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le
modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione
è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale,
sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari
esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei
commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a
tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono
assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di
istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una
commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità
determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di
istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed
agli educandati femminili;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di
abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria
superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria
superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori
ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre
anni.
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti
statali di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei
presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono
effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei
commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo
stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e,
solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
7. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di
presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella
propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte
consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di
commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato
servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle
prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali
sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni
degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare
il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il
limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la
possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette
commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore
di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati
esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche
statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere
costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni.
Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita
soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione
sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di
Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme
regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle
commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione
alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario
interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto
dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a
quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di
contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In
mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della
misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della