Concetti Chiave
- Il sistema legislativo è bicamerale, composto dal Consiglio degli Anziani e dal Consiglio dei Cinquecento, per un totale di 750 membri.
- Le commissioni non sono permanenti e vengono sciolte dopo che l'Aula delibera sull'oggetto a loro assegnato, evitando l'accumulo di potere.
- C'è una chiara separazione dei poteri, in cui il corpo legislativo non può esercitare né il potere esecutivo né quello giudiziario.
- Almeno 500 dei membri uscenti devono essere rieletti, con il corpo legislativo rinnovato ogni anno per un terzo, ma senza mai essere sciolto.
- Le leggi sono inizialmente proposte come "risoluzioni" dal Consiglio dei Cinquecento e diventano leggi una volta approvate dal Consiglio degli Anziani.
Struttura del corpo legislativo
Il corpo legislativo è spezzato, con attenuata rapidità decisionale attraverso un doppio passaggio nell’approvazione delle leggi. Bicameralismo costituito da Consiglio degli Anziani e Consiglio dei Cinquecento, con sempre un totale di 750 membri. È impossibile per il corpo legislativo farsi rappresentare da una sua singola sezione, non potendo nemmeno delegare a nessuno dei suoi membri funzioni attribuitegli dalla Costituzione. Le commissioni non sono allora nemmeno più permanenti. Si è contrari al creasi di competenze specifiche che portano ad accumularsi potere in chi le possiede. Le commissioni vengono sciolte quando l’Aula delibera sull’oggetto di cui sono incaricate.
Divisione dei poteri e incompatibilità
Il concetto della divisione dei poteri viene riformulato in una determinazione di incompatibilità: il corpo legislativo non può esercitare direttamente il potere esecutivo, neppure quello giudiziario. Ciò viene appunto evitato con l’incompatibilità tra le cariche di deputato e di funzionario pubblico. È previsto che dei 750 membri uscenti della Convenzione almeno 500 debbano essere rieletti nel corpo legislativo, che a sua volta verrà rinnovato ogni anno per 1/3. Ma rimarrà comunque permanente, senza essere mai sciolto e riconvocato.
Processo legislativo bicamerale
Bicameralità che si riflette nel fatto che i due rami non possono mai riunirsi insieme. Le leggi sono proposte dal Consiglio dei Cinquecento esclusivamente e una volta approvate prendono il nome di “risoluzioni”, passando alla discussione del Consiglio degli Anziani. Con l’approvazione finale prendono il nome di leggi e possono essere applicate.
Domande da interrogazione
- Qual è la struttura del corpo legislativo descritta nel testo?
- Qual è il processo di approvazione delle leggi nel sistema bicamerale?
Il corpo legislativo è composto da un sistema bicamerale con il Consiglio degli Anziani e il Consiglio dei Cinquecento, per un totale di 750 membri. Le commissioni non sono permanenti e vengono sciolte dopo la deliberazione dell'Aula.
Le leggi sono proposte dal Consiglio dei Cinquecento e, una volta approvate, diventano "risoluzioni". Successivamente, passano al Consiglio degli Anziani per la discussione e, con l'approvazione finale, diventano leggi applicabili.