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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha stabilito che il quesito referendario deve essere omogeneo, altrimenti è considerato inammissibile.
  • Non è possibile sottoporre a referendum leggi senza forza di legge ordinaria, come leggi di revisione costituzionale e leggi con forza passiva rinforzata.
  • Le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato non possono essere oggetto di referendum, poiché parte del loro contenuto è imposto dalla Costituzione.
  • Il referendum sulle leggi elettorali è limitato a referendum parziali, per preservare il principio democratico e la loro necessità nell'ordinamento.
  • Se il Parlamento abroga una legge prima del referendum, la votazione viene annullata, a meno che non venga proposta una nuova disciplina della stessa materia.

Limiti impliciti al referendum

Questa sentenza, formulata dalla Corte costituzionale nel 1978, si esprime a proposito dei limiti impliciti al referendum abrogativo.

Tramite questa sentenza, la Corte costituzionale ha stabilito che i limiti previsti dall’articolo 75 sono affiancati ad ulteriori limiti (impliciti). Prendendo in esame otto distinte iniziative referendarie, la Corte individua quattro diversi limiti impliciti:

1. La necessaria omogeneità del quesito referendario: ciascun quesito che contenga una tale pluralità di domande eterogenee da non poter venire ricondotto alle disposizioni dell’articolo 75 sarà considerato inammissibile. L’omogeneità del quesito referendario è necessaria entro i limiti dell’articolo 48 della costituzione, il quale definisce il voto «un dovere civico»: la pluralità di domande eterogenee talvolta presenti nel quesito referendario, infatti, rende spesso inattuabile la votazione e trasfigura il concetto stesso di referendum come genuina manifestazione della sovranità popolare;

2. L’impossibilità di sottoporre al referendum le fonti che non abbiano forza di leggi ordinaria (le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali e le leggi approvate con varianti procedurali che connotano tali leggi come atti con forza passiva rinforzata non possono essere oggetto di referendum, il quale vale esclusivamente per leggi e atti aventi forza di legge ordinaria). Per espressa previsione della costituzione, le leggi a forza passiva rinforzata richiedono una variante procedurale tale che la loro abrogazione è attuabile solo ripercorrendo le medesime varianti: tali leggi, dunque, non possono essere abrogate nemmeno da una legge ordinaria del parlamento);

3. L’impossibilità di sottoporre a referendum le le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, cioè le leggi che disciplinano materie su cui vi è un vincolo costituzionale: si tratta di leggi in cui parte del contenuto non è una libera scelta del legislatore, bensì imposto dai limiti costituzionali sostanziali;

4. L’impossibilità di rendere oggetto del referendum le leggi per cui l’articolo 75 (comma 2) non prevede l’iniziativa referendaria: tale limite, però, è esteso anche alle leggi vincolate a quelle elencate dal suddetto articolo.

Leggi elettorali e abrogazione

in merito alle leggi elettorali, inoltre, sono consentiti esclusivamente referendum parziali: la corte ha stabilito tale limite poiché il totale sconvolgimento della legge elettorale lederebbe uno dei principi fondamentali della nostra repubblica: il principio democratico. Per tale ragione, la legge elettorale è stata definita «legge costituzionalmente necessaria»: ciò consente di capire il motivo per cui essa è sottratta al referendum totale. La legge costituzionalmente necessaria, così definita poiché a prescindere dal suo contenuto essa deve essere necessariamente presente all’interno dell’ordinamento giuridico, si differenzia dalla legge a contenuto costituzionalmente vincolata, definita e determinata direttamente dalla costituzione.

Articolo 39 e abrogazione parlamentare

Bisogna inoltre sottolineare che l’articolo 39 della legge 352 del 1970 stabilisce che, se prima della data dello svolgimento del referendum la legge (o l’atto avente forza di legge) è stata abrogata dal parlamento, l’ufficio centrale per il referendum è tenuto ad annullare la votazione referendaria: se il parlamento fa sue le finalità del comitato promotore abrogando la legge oggetto del voto referendario, dunque, il referendum non sarà svolto.

talvolta, però, la legge parlamentare finalizzata all’abrogazione può, allo stesso tempo, abrogare la legge oggetto del referendum e riproporne il medesimo contenuto, formulato diversamente, all’interno della medesima legge. Tramite la sentenza 16 del 1978, la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 39 (352/1970) limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.

Esempi di inammissibilità referendaria

Tramite questa sentenza, in particolare, la corte ha valutato l’ammissibilità referendaria di otto iniziative di referendum abrogativo. NE sono esempi:

1. Quella relativa all’articolo 1 della legge 810 del 1929 (i Patti lateranensi): il suddetto articolo assicura la piena esecuzione dei patti lateranensi e, pertanto, può essere considerato parte integrante dell’articolo sette (comma 2) della costituzione, secondo cui i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati proprio dai patti lateranensi. L’abrogazione di tale articolo, dunque, inciderebbe sull’articolo 7 della costituzione: ciò è inammissibile perché il referendum abrogativo non può, nemmeno in senso lato, determinare un’incidenza sulle norme costituzionali né a qualunque altro atto legislativo dotato di una specifica resistenza all’abrogazione. Regolando i rapporti tra Stato e Chiesa, inoltre, la legge 810 assolve anche una funzione esecutiva di accordi internazionali, la cui giurisdizione (ai sensi dell’articolo 75 comma 2) non può in nessun caso essere oggetto di referendum;

2. Quella relativa a 97 articoli del codice penale: come già detto, la Corte ritiene inammissibile ogni referendum che abbia come oggetto una pluralità di domande eterogenee;

3. Analoghe considerazioni hanno indotto la Corte ad escludere l'ammissibilità della richiesta referendaria relativa al codice penale militare di pace (approvato dal regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303).

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i limiti impliciti al referendum abrogativo stabiliti dalla Corte costituzionale?
  2. La Corte ha individuato quattro limiti impliciti: omogeneità del quesito, impossibilità di referendum su fonti senza forza di legge ordinaria, leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e leggi non previste dall'articolo 75 (comma 2).

  3. Perché le leggi elettorali sono soggette a referendum parziali?
  4. Le leggi elettorali sono considerate "leggi costituzionalmente necessarie" e un loro totale sconvolgimento lederebbe il principio democratico, perciò è consentita solo l'abrogazione parziale.

  5. Cosa prevede l'articolo 39 della legge 352 del 1970 riguardo ai referendum?
  6. L'articolo stabilisce che se una legge è abrogata dal parlamento prima del referendum, la votazione deve essere annullata, a meno che l'abrogazione non venga accompagnata da una nuova disciplina della stessa materia.

  7. Qual è un esempio di inammissibilità referendaria secondo la Corte?
  8. L'abrogazione dell'articolo 1 della legge 810 del 1929 sui Patti lateranensi è inammissibile poiché inciderebbe sull'articolo 7 della Costituzione, violando il divieto di referendum su norme costituzionali.

  9. Perché la Corte ha escluso l'ammissibilità di referendum su più articoli del codice penale?
  10. La Corte ha ritenuto inammissibile ogni referendum che presenti una pluralità di domande eterogenee, come nel caso dei 97 articoli del codice penale.

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