Concetti Chiave
- La sentenza costituzionale 16 del 1978 ha introdotto limiti al referendum abrogativo, in aggiunta a quelli dell'articolo 75 della Costituzione.
- Le leggi a contenuto comunitariamente vincolato non possono essere abrogate poiché ciò renderebbe lo Stato inadempiente rispetto alle direttive dell'Unione europea.
- Gli atti legislativi con forza passiva rinforzata non possono essere soggetti a referendum, poiché la loro abrogazione richiede una procedura più complessa.
- Le leggi collegate a quelle escluse dall'art. 75.2 Cost. sono anch'esse interdette dal referendum, comprese le leggi di esecuzione dei trattati internazionali.
- Le leggi obbligatorie o necessarie, previste dalla Costituzione, non possono essere soppresse senza compromettere principi costituzionali, pur lasciando libertà al legislatore.
Limiti al referendum abrogativo
La sentenza costituzionale 16 del 1978 ha introdotto una serie di limiti al referendum abrogativo, i quali si aggiungono e accostano a quelli previsti dall’articolo 75 del testo costituzionale. I principali riguardano:
- le leggi a contenuto comunitariamente vincolato, ossia quelle per le quali la discrezionalità del legislatore è vincolata al rispetto del diritto dell’Unione europea (ad es. la Corte ha ritenuto inammissibili richieste in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e parziale, perché l’abrogazione delle norme interne avrebbe reso inadempiente lo Stato italiano rispetto all’obbligo di attuare alcune direttive comunitarie: sentt. 41 e 45/2000);
Atti legislativi con forza passiva
-gli atti legislativi ordinari aventi forza passiva rinforzata, ossia le fonti specializzate in ragione della loro particolare competenza, la cui adozione deve seguire procedimenti più complessi di quello ordinario (atti che, non potendo essere abrogati da fonti legislative ordinarie in virtù di una speciale copertura costituzionale, tanto meno possono essere caducati per via referendaria: ad es. le leggi modificative dei Patti Lateranensi, stante la copertura dell’art. 7 Cost.);
Leggi collegate e obbligatorie
-le leggi collegate strettamente a quelle escluse dall’art. 75.2 Cost., le quali devono considerarsi parimenti ricomprese nel divieto (così, accanto alle leggi di autorizzazione alla ratifica, anche le leggi di esecuzione dei trattati internazionali: sentt. 27/1997 e 31/2000; accanto alle leggi di bilancio, anche le leggi finanziarie e le leggi collegate alla manovra finanziaria; sentt. 2/1994 e 6/2015);
- le leggi obbligatorie o necessarie, ossia quelle che devono necessariamente esistere nell’ordinamento perché direttamente previste dalla Costituzione (ad es. la stessa legge sulle modalità di attuazione del referendum cui rinvia l’art. 75.5 Cost.) ma che, a differenza delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, lasciano libero il legislatore quanto alla relativa disciplina. Le due categorie, pur concettualmente distinte, tendono però a confondersi nella giurisprudenza in un’unica categoria di leggi collegate strettamente a disposizioni costituzionali (leggi che «non possono essere soppresse senza con ciò ledere principi costituzionali»: v. sentt. 17/1997, 42 e 49/2000, 45/2005).
Domande da interrogazione
- Quali sono i principali limiti al referendum abrogativo introdotti dalla sentenza costituzionale 16 del 1978?
- Perché le leggi a contenuto comunitariamente vincolato non possono essere oggetto di referendum abrogativo?
- Cosa si intende per leggi obbligatorie o necessarie nel contesto del referendum abrogativo?
I principali limiti riguardano le leggi a contenuto comunitariamente vincolato, gli atti legislativi con forza passiva rinforzata, le leggi collegate a quelle escluse dall'art. 75.2 Cost. e le leggi obbligatorie o necessarie, che non possono essere abrogate senza ledere principi costituzionali.
Queste leggi non possono essere abrogate perché la loro cancellazione renderebbe lo Stato italiano inadempiente rispetto agli obblighi di attuazione delle direttive dell'Unione europea, come stabilito nelle sentenze 41 e 45/2000.
Le leggi obbligatorie o necessarie sono quelle previste direttamente dalla Costituzione e che devono esistere nell'ordinamento, come la legge sulle modalità di attuazione del referendum, ma lasciano libero il legislatore sulla loro disciplina, pur non potendo essere soppresse senza compromettere principi costituzionali.