Concetti Chiave
- La controversia tra Russia e Georgia si basa sulla presunta violazione della Convenzione Cerd da parte della Russia nel 2008, durante il conflitto su Tskhinvali.
- La Georgia accusa la Russia di pulizia etnica, limitazioni al ritorno degli sfollati e distruzione della cultura nazionale, richiedendo un intervento della Corte Internazionale di Giustizia.
- La Russia ha contestato la giurisdizione della Corte, sostenendo che non ci fosse una disputa risolvibile senza prima esperire negoziati.
- La Corte ha riconosciuto l'esistenza della controversia, ma ha ritenuto che la Georgia non avesse dimostrato di aver esaurito le vie negoziali prima del ricorso.
- Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso della Georgia per difetto di giurisdizione, accogliendo le obiezioni russe.
Controversia tra Russia e Georgia
La controversia riguarda la presunta violazione da parte della Russia della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (Cerd) del 1965, in relazione ai fatti verificatisi in alcune regioni georgiane nell’agosto del 2008. In quel periodo la Georgia aveva sferrato un attacco di artiglieria alla città di Tskhinvali al fine di liberarla dall’occupazione Russa cui era assoggettata da tempo. La Federazione russa aveva immediatamente risposto con un violento attacco armato, dando vita alle presunte violazioni degli articoli 2, 3 e 5 del Cerd che, secondo la Georgia, implicavano il sorgere di responsabilità internazionale della Russia per tre distinti motivi: per aver compiuto atti di pulizia etnica; per aver limitato il diritto delle persone sfollate a far ritorno nelle proprie abitazioni e per aver distrutto la cultura e l’identità nazionale.
Azione legale della Georgia
Lo Stato ricorrente adisse dunque la CIG sulla base di quanto previsto dall’art. 22 della CERD, il quale stabilisce che: “[…] ogni controversia, tra due o più Stati- parte, in merito all’interpretazione o all’applicazione di questa Convenzione, che non sia risolta attraverso un negoziato o attraverso le procedure espressamente previste da questa Convenzione, deve, su richiesta di qualunque Stato-parte della controversia, essere definita da un giudizio della Corte Internazionale di Giustizia […]”.
La Russia, però, contestò la giurisdizione della CIG asserendo l’assenza di alcuna disputa pendente tra i due stati sull’interpretazione della Cerd e l’impossibilità di ricorrere alla CIG senza aver previamente esperito le procedure negoziali o stragiudiziali previste ex art. 22 Cerd.
Decisione della Corte Internazionale
La Corte, però, è riuscita a dimostrare la sussistenza della controversia tra i due stati esaminando il contenuto di alcune rimostranze contenute in scambi diplomatici ufficiali indirizzate dalla Georgia alla Russia. Essa ha innanzitutto definito nel dettaglio il concetto di «controversia», riferito a qualsiasi conflitto di posizioni legali o di interessi; essa ha poi precisato che l’esistenza di una controversia tra due soggetti di diritto internazionale dipende da circostanze di fatto che la Corte deve esaminare caso per caso.
La seconda obiezione della Russia, al contrario, è stata accolta: esaminando gli allegati presentati dalle due parti, infatti, La CIG ha riscontrato l’assenza di prove che dimostrassero l’esperimento delle precondizioni necessarie (negoziazione e strumenti stragiudiziali) per adire la Corte. I giudici hanno pertanto individuato un difetto assoluto di giurisdizione della domanda avanzata dalla Georgia. Il ricorso, dunque, è stato rigettato.
Domande da interrogazione
- Qual è la base della controversia tra Russia e Georgia secondo la Georgia?
- Qual è stata la posizione della Russia riguardo alla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia (CIG)?
- Qual è stata la decisione finale della Corte Internazionale di Giustizia riguardo al ricorso della Georgia?
La Georgia accusa la Russia di violare la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (Cerd) del 1965, citando atti di pulizia etnica, limitazioni al diritto di ritorno per gli sfollati e distruzione della cultura e identità nazionale durante il conflitto del 2008.
La Russia ha contestato la giurisdizione della CIG, sostenendo che non esisteva una disputa pendente sull'interpretazione della Cerd e che la Georgia non aveva esaurito le procedure negoziali necessarie prima di ricorrere alla Corte.
La Corte ha riconosciuto l'assenza di prove che dimostrassero il rispetto delle precondizioni per adire la Corte, accogliendo l'obiezione della Russia e rigettando il ricorso della Georgia per difetto di giurisdizione.