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Concetti Chiave

  • L'assemblea generale delle Nazioni Unite ha chiesto alla C.i.g. di valutare la costruzione del muro tra Palestina e Cisgiordania per eventuali violazioni del diritto internazionale.
  • La C.i.g. ha concluso che la costruzione del muro ha violato accordi di diritto internazionale umanitario, causando distruzione di case e comunità.
  • La Corte ha ampliato il concetto di giurisdizione, affermando che gli stati devono rispettare i diritti fondamentali anche al di fuori del loro territorio nazionale.
  • La costruzione del muro ha alterato l'identità del popolo della Cisgiordania, costituendo una grave violazione del principio di autodeterminazione dei popoli.
  • La C.i.g. ha stabilito che la Palestina può applicare le Convenzioni di Ginevra, nonostante non avesse ancora ratificato formalmente gli accordi, a causa della loro natura consuetudinaria.

Valutazione della costruzione del muro

In seguito alla costruzione di un muro divisorio tra Palestina e Cisgiordania, L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha richiesto alla C.i.g. di valutare l’eventuale violazione del diritto cogente dovuta alla costruzione del muro. La C.i.g. ha giudicato la questione tenendo conto dei principi del diritto cogente e dei valori emergenti dalla lettura della Carta delle Nazioni Unite. In primo luogo, essa si è chiesta se la costruzione del muro avesse violato una serie di accordi di diritto internazionale umanitario, applicabile a causa dei conflitti che da diversi anni imperversano in Palestina e Cisgiordania. La Corte è giunta alla conclusione secondo cui la protezione offerta dalla convenzione sui diritti fondamentali non possa essere sospesa in alcun caso, a meno che non sussistano disposizioni specifiche. Avendo determinato la distruzione di case e villaggi e la demolizione di intere comunità, la costruzione del muro ha implicato la violazione di un cospicuo numero di accordi di diritto internazionale.

Doveri degli stati e giurisdizione

La sentenza ha lasciato trasparire la necessità di adempiere al dovere di rispettare i diritti fondamentali. Tali doveri, derivanti dalla ratifica degli accordi internazionali, devono essere assunti dagli stati nell’ambito della loro giurisdizione. Le parti contraenti di un accordo sui diritti fondamentali hanno l’inderogabile compito di rispettare tali doveri non soltanto all’interno del territorio nazionale, come è stato ritenuto fino a pochi decenni fa, bensì nell’ambito di ogni rapporto inerente alla giurisdizione del Paese interessato. La C.i.g., infatti, ha declinato il termine «giurisdizione» secondo un significato più ampio: la parola in questione non attiene esclusivamente all’ambito della sfera territoriale, bensì a qualsivoglia rapporto che interessi il Paese in cui l’accordo di diritto internazionale è stato ratificato (effetto extraterritoriale degli accordi internazionali). La C.i.g., infine, ha stabilito che, laddove uno stato venga ad esercitare la sua autorità, a causa di elementi che rientrino nell’ambito internazionale, in un territorio esterno alla sua giurisdizione domestica, esso deve essere ritenuto responsabile nel caso di mancata osservanza delle norme derivanti dagli accordi internazionali umanitari da esso ratificati.

Autodeterminazione e identità dei popoli

Infine la Corte internazionale di giustizia ha valutato la controversia sotto il profilo relativo al principio di autodeterminazione dei popoli: la costruzione del muro divisorio ha fornito al popolo della Cisgiordania un’identità diversa e non riconducibile a quella propria degli abitanti prima che il muro venisse costruito. La C.i.g. ha pertanto affermato che il tracciato imposto dal muro divisorio, sebbene provvisorio, ha costituito una grave violazione, da parte degli israeliti, del diritto internazionale umanitario e del principio di autodeterminazione dei popoli. In seguito all’emissione della sentenza, l’Israele si è impegnato a rispettare il principio di autodeterminazione del popolo palestinese e a corrispondere un indennizzo a tutti coloro che avessero riportato un particolare nocumento a causa della costruzione del muro.

Applicazione della Convenzione di Ginevra

Nell’ambito della risoluzione della controversia, la C.i.g. ha preso in considerazione la portata della Convenzione di Ginevra, documento che attiene al trattamento delle persone civili nel corso dei conflitti bellici. Si tratta di una convenzione che, attraverso le sue disposizioni, rispecchia le fonti consuetudinarie del diritto internazionale. Lo stato di Israele affermava che le quattro convenzioni di Ginevra non si potessero applicare al conflitto palestinese. Tale assunzione derivava dall’impossibilità per gli stati che non avevano ancora ratificato le convenzioni di renderle applicabili. In effetti, la Palestina non aveva ancora ratificato gli accordi; essa, tuttavia, aveva notificato la propria intenzione di ratificare i documenti. L’Israele ritenne che, non essendo la Palestina parte contraente degli accordi, essa non avrebbe potuto in alcun caso appellarsi all’applicazione delle Convenzioni. La C.i.g., però, si discostò dalla posizione dell’Israele, ritenendo che la Palestina potesse liberamente applicare la convenzione a causa della natura consuetudinaria del contenuto della stessa.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è stata la posizione della C.i.g. riguardo alla costruzione del muro tra Palestina e Cisgiordania?
  2. La C.i.g. ha concluso che la costruzione del muro ha violato diversi accordi di diritto internazionale umanitario, evidenziando la distruzione di case e comunità, e ha affermato che la protezione dei diritti fondamentali non può essere sospesa (testo).

  3. Come si definisce il dovere degli stati in relazione ai diritti fondamentali secondo la sentenza della C.i.g.?
  4. Gli stati hanno l'inderogabile dovere di rispettare i diritti fondamentali non solo nel proprio territorio, ma anche in ogni rapporto inerente alla loro giurisdizione, con un significato di giurisdizione più ampio (testo).

  5. In che modo la costruzione del muro ha influito sull'identità del popolo della Cisgiordania?
  6. La C.i.g. ha affermato che il muro ha fornito al popolo della Cisgiordania un'identità diversa, costituendo una grave violazione del diritto internazionale umanitario e del principio di autodeterminazione dei popoli (testo).

  7. Qual è stata la posizione di Israele riguardo all'applicazione delle Convenzioni di Ginevra nel conflitto palestinese?
  8. Israele sosteneva che le Convenzioni di Ginevra non si applicassero al conflitto palestinese poiché la Palestina non le aveva ratificate, ma la C.i.g. ha ritenuto che la Palestina potesse applicarle per la natura consuetudinaria del loro contenuto (testo).

  9. Quali impegni ha assunto Israele dopo la sentenza della C.i.g. riguardo al popolo palestinese?
  10. Israele si è impegnato a rispettare il principio di autodeterminazione del popolo palestinese e a corrispondere un indennizzo a coloro che hanno subito danni a causa della costruzione del muro (testo).

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