Concetti Chiave
- I regimi di crisi sono legati a situazioni eccezionali e imprevedibili, rendendo le previsioni spesso inadeguate per affrontare le reali necessità.
- Le modalità di deroga al regime normale includono deroghe preventive nella Costituzione, atti legislativi e poteri conferiti dal Parlamento.
- Le deroghe possono anche derivare da atti non espressamente previsti, dove i governi si auto-attribuiscono competenze eccezionali.
- L’esercizio dei poteri eccezionali deve essere giustificato dalla necessità di proteggere la Costituzione e mantenere l'ordine costituzionale.
- La mancanza di previsioni di deroga e i divieti di ampliamento dei poteri evidenziano l'ostilità verso la concentrazione di potere e la protezione della separazione dei poteri.
I regimi di crisi sono collegati a presupposti eccezionali e di emergenza che, in quanto tali, non sono del tutto predeterminabili. Eventuali previsioni spesso si dimostrano, così, insufficienti per fronteggiare le esigenze effettive.
Modalità di deroga al regime
Esistono diversi schemi di modalità di deroga al regime normale:
- deroga prevista in via preventiva nella stessa Costituzione da attuare con successive leggi (es. cost. di Weimar, cost. francese, cost. dei paesi ex socialisti);
- deroga prevista in atti legislativi (es. legislazione antiterroristica post 2001);
-deroga non espressamente prevista: i Governi acquisiscono pieni poteri riuscendo ad ottenere dal Parlamento il conferimento eccezionale di competenze del legislativo (es. UK e USA, Italia per la prima guerra mondiale);
-deroga non espressamente prevista: il Governo si auto-assume attribuzioni con operazioni talvolta soggette a successiva ratifica parlamentare (Italia statutaria e UK).
Fondamento giuridico e ostilità
In mancanza di una esplicita previsione, si ritiene che l’esercizio dei poteri eccezionali debba trovare il proprio fondamento giuridico nella necessità, intesa quale suprema esigenza di conservazione della Costituzione.
L’eventuale assenza di previsione di deroga (es. caso delle emergenze interne nell’attuale cost. italiana), come pure l’espresso divieto di ampliamento dei poteri dell’esecutivo o la previsione di una garanzia della permanenza in funzione degli altri organi costituzionali, pur depotenziati , possono essere lette come un sintomo dell’ostilità degli stati a separazione dei poteri verso qualsiasi forma di concentrazione. A questo si aggiunge, ancora, la frequente previsione del divieto di revisione costituzionale durante le emergenze.
Domande da interrogazione
- Quali sono le modalità di deroga al regime normale previste in situazioni di crisi?
- Qual è il fondamento giuridico per l'esercizio dei poteri eccezionali?
- Come viene percepita l'assenza di previsioni di deroga nei regimi di crisi?
Le modalità di deroga al regime normale possono includere deroghe preventive nella Costituzione, deroghe in atti legislativi, conferimento eccezionale di poteri da parte del Parlamento e auto-attribuzione di poteri da parte del Governo, come evidenziato nel testo.
L'esercizio dei poteri eccezionali deve trovare il proprio fondamento giuridico nella necessità di conservazione della Costituzione, come indicato nel testo.
L'assenza di previsioni di deroga può essere vista come un segno di ostilità verso la concentrazione di poteri, evidenziando la volontà di mantenere la separazione dei poteri e la garanzia del funzionamento degli organi costituzionali, come descritto nel testo.