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Concetti Chiave

  • L'articolo 114 evidenzia che gli enti indicati non sono equiparabili, poiché possiedono poteri diversi e distinti.
  • Il termine "stato regionale" è preferito rispetto a "ordinamento federale della Repubblica" per sottolineare le differenze di autonomia.
  • Le riforme costituzionali del 1999-2001 hanno ampliato le competenze delle regioni, avvicinandole a quelle degli stati federali.
  • È avvenuta un'inversione nell'ordine delle competenze legislative tra Stato e regioni, con minori controlli sugli statuti regionali.
  • Le regioni possono adottare forme di governo proprie, un diritto non concesso ai Länder tedeschi o alle comunità autonome spagnole.

Differenze tra enti e poteri

L’art. 114 «non comporta una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi fra loro» (sent. 274/2003).
In tal senso si preferisce continuare a usare l’espressione stato regionale: non a caso il Parlamento decise di non inserire la denominazione «ordinamento federale della Repubblica» quale nuova rubrica del titolo V.

Qualche autore preferisce parlare di «Repubblica delle autonomie», mettendo così sullo stesso piano regioni ed enti locali: l’espressione non è però corretta se si considera che l’autonomia statutaria degli enti locali, pur garantita dalla Costituzione, è disciplinata dalla legge dello Stato, mentre gli statuti delle regioni ordinarie sono disciplinati dalla Costituzione stessa (art. 123).

Riforme costituzionali 1999-2001

Ciò premesso, le riforme costituzionali del 1999-2001 si sono contraddistinte nel senso di un ampio riconoscimento di competenze alle regioni, in alcuni casi non minore delle competenze riconosciute agli stati membri di uno stato federale.

Basti pensare all’inversione dell’ordine delle competenze legislative fra Stato e regioni; alla forte attenuazione dei controlli preventivi sulla formazione degli statuti (anche in stati federali, come la Svizzera, o a forte autonomia regionale, come la Spagna, sono previsti incisivi controlli delle carte fondamentali sub-nazionali, mentre l’art. 123 prevede solo la possibilità per il governo di impugnare lo statuto regionale innanzi alla Corte costituzionale); al riconoscimento alle singole regioni della possibilità di darsi una propria forma di governo (possibilità non riconosciuta, di diritto o di fatto, ai Länder in Germania e alle comunità autonome in Spagna).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale differenza tra enti e poteri secondo l'art. 114?
  2. L'art. 114 non equipara totalmente gli enti indicati, poiché essi dispongono di poteri profondamente diversi, come evidenziato dalla sentenza 274/2003.

  3. Perché si preferisce l'espressione "stato regionale" piuttosto che "ordinamento federale della Repubblica"?
  4. Si preferisce "stato regionale" perché il Parlamento ha scelto di non adottare la denominazione "ordinamento federale della Repubblica", sottolineando la differenza tra le autonomie regionali e quelle degli enti locali.

  5. Quali sono le principali caratteristiche delle riforme costituzionali del 1999-2001 riguardo alle competenze delle regioni?
  6. Le riforme hanno riconosciuto ampie competenze alle regioni, invertendo l'ordine delle competenze legislative tra Stato e regioni e attenuando i controlli preventivi sulla formazione degli statuti regionali, consentendo anche alle regioni di darsi una propria forma di governo.

Domande e risposte

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