Concetti Chiave
- Il referendum costituzionale è un tipo di referendum approvativo che può essere indetto se una legge non è stata approvata con due terzi dei voti in entrambe le camere.
- La richiesta di referendum può provenire da un quinto dei membri del Parlamento, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
- Il presidente della Repubblica indice il referendum dopo la decisione di legittimità dell'ufficio centrale per il referendum, con una data compresa tra il 50o e il 70o giorno dal decreto.
- I cittadini maggiorenni possono partecipare al referendum, e in caso di approvazione, la legge è promulgata; in caso contrario, non ha effetto.
- Dal 2001, è previsto che il referendum costituzionale possa essere indetto solo dopo tre mesi dalla richiesta, anche se già sollecitato da alcuni soggetti.
Il processo del referendum costituzionale
È un tipo di referendum approvativo o confermativo. Può essere promosso entro tre mesi dalla pubblicazione (a fini solo notiziali, senza data e numero e senza formula di promulgazione) di una legge costituzionale, nel caso in cui questa non sia stata approvata nella seconda deliberazione dalla maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera. Titolari del potere di richiedere il referendum sono un quinto dei componenti della Camera o del Senato; cinquecentomila elettori; cinque consigli regionali.
Ruolo del presidente della Repubblica
Quando ciò accade, l’ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione (composto da tre presidenti di sezione e tre consiglieri anziani) decide con ordinanza sulla legittimità della richiesta. Successivamente il presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice il referendum in una data fra il 50o e il 70o giorno dal decreto di indizione.
Partecipazione e esito del referendum
Possono prendere parte alla votazione referendaria i cittadini maggiorenni. Quale che sia il numero dei votanti, se la legge viene approvata dalla maggioranza dei voti validi, il presidente della Repubblica la promulga. Se prevalgono i «no», la legge non è promulgata ed è come se il Parlamento non l’avesse mai approvata. A differenza del referendum abrogativo non è previsto un quorum strutturale: e ciò dipende dal fatto che in questo caso si tratta di concorrere a prendere una decisione, non di incidere su una normativa già vigente. La disciplina del procedimento si trova nella legge sui referendum (l. 25 maggio 1970, n. 352).
Storia dei referendum costituzionali
Tutte le leggi costituzionali fino al 2001 sono state approvate con la maggioranza dei due terzi; ovvero con quella assoluta, ma senza che venisse chiesto il referendum. Con la legge di revisione del titolo V della parte II della Costituzione approvata dal Parlamento l’8 marzo 2001, invece, si è avuto un concorso di richieste da parte non solo dei parlamentari contrari alla riforma ma anche di quelli favorevoli (in quell’occasione si stabilì che il referendum poteva essere indetto solo una volta decorsi per intero i tre mesi previsti, anche se uno dei soggetti titolari lo aveva nel frattempo già richiesto).
Domande da interrogazione
- Quali sono i soggetti che possono richiedere un referendum costituzionale?
- Qual è il ruolo del presidente della Repubblica nel processo del referendum costituzionale?
- Qual è la differenza principale tra il referendum costituzionale e quello abrogativo riguardo al quorum?
Possono richiedere un referendum costituzionale un quinto dei componenti della Camera o del Senato, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali, come indicato nel testo.
Il presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice il referendum entro 50-70 giorni dal decreto di indizione, dopo che l'ufficio centrale per il referendum ha verificato la legittimità della richiesta.
A differenza del referendum abrogativo, il referendum costituzionale non prevede un quorum strutturale, poiché si tratta di prendere una decisione su una nuova legge piuttosto che incidere su una normativa già esistente.