Concetti Chiave
- La revisione costituzionale richiede sempre la maggioranza qualificata nella seconda delibera per essere approvata.
- Le leggi di revisione possono essere sottoposte a referendum popolare se richieste entro tre mesi da un quinto dei membri di una Camera o da un numero specifico di elettori.
- In fase di referendum, la revisione può essere approvata anche con la maggioranza relativa dei voti validi, garantendo così una tutela per le minoranze.
- La richiesta di referendum deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisione, altrimenti la revisione sarà promulgata automaticamente.
- Negli ultimi due decenni, la richiesta di referendum costituzionale è stata presentata tre volte, evidenziando la complessità del processo di revisione.
Revisione costituzionale e maggioranza qualificata
La revisione costituzionale non può, in nessun caso, essere approvata senza la presenza della maggioranza qualificata in fase di seconda delibera. Esistono, però, ulteriori modalità tramite cui respingere o approvare una proposta di revisione costituzionale. Come stabilito dal secondo comma dell’articolo 138, infatti, le leggi di revisione della costituzione sono sottoposte a referendum popolare (definito appropriativo o confermativo) quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione (che ha un valore esclusivamente informativo), ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Referendum e tutela delle minoranze
Sebbene, in fase di delibera, l’approvazione di una revisione costituzionale richieda necessariamente la maggioranza qualificata, in fase di referendum essa può essere determinata anche dalla maggioranza relativa dei cittadini.
La possibilità di chiedere un referendum da parte di una delle tre fonti sopra citate, dunque, tutela le minoranze che non condividono l’accordo parlamentare.
Il referendum può essere richiesto esclusivamente nel corso dei tre mesi successivi alla pubblicazione della relativa legge di revisione costituzionale. Nel caso in cui non vi sia alcuna richiesta di referendum, qualora la seconda lettura deliberi l’approvazione di revisione, essa sarà promulgata con effetti costitutivi.
La richiesta di referendum costituzionale è stata avanzata tre volte: nel 2001; nel 2006 e nel 2016. Nel corso della storia costituzionale sono state apportate diverse revisioni alla costituzione sebbene essa richieda un procedimento articolato.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della maggioranza qualificata nella revisione costituzionale?
- Come può essere richiesto un referendum sulla revisione costituzionale?
- Qual è l'importanza del referendum per le minoranze?
La revisione costituzionale non può essere approvata senza la presenza della maggioranza qualificata in fase di seconda delibera, come stabilito dall'articolo 138.
Un referendum può essere richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisione da un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Il referendum tutela le minoranze che non condividono l'accordo parlamentare, poiché consente loro di esprimere il proprio dissenso anche se la revisione è stata approvata dalla maggioranza qualificata in fase di delibera.