Concetti Chiave
- Gli atti aventi forza di legge includono decreti legislativi e decreti legge, entrambi approvati dal governo ma con significative differenze.
- Il parlamento delega al governo la funzione legislativa tramite una legge delega, mantenendo la titolarità, ma stabilendo principi e criteri da seguire.
- I decreti legislativi necessitano di una legge delega e seguono un processo in due fasi: approvazione parlamentare e successiva emanazione governativa.
- I decreti legge sono adottati autonomamente dal governo in situazioni di urgenza e devono essere convertiti in legge dal parlamento entro cinque giorni.
- La pubblicazione dei decreti legislativi sulla Gazzetta ufficiale segna l'inizio della loro efficacia, una volta trascorsa la vacatio legis.
Definizione e differenze degli atti
Gli atti aventi forza di legge sono definiti tali poiché la loro efficacia è equiparata a quella di una legge ordinaria: essi sono i decreti legislativi e i decreti legge. Entrambi sono approvati dal governo ma, a parte questo, presentano numerose differenze.
Come stabilito dall’articolo 76 della Costituzione italiana, il parlamento ha la facoltà di delegare l’esercizio della funzione legislativa al governo. Tramite tale delega, però, il parlamento non cede la titolarità dell’esercizio della funzione legislativa, bensì esclusivamente la sua attuazione per tempo limitato. Come sancito dall’articolo 76 della Costituzione italiana, inoltre, il parlamento deve fornire al governo «principi e criteri direttivi» che esso è tenuto a seguire nell’ambito dell’intervento legislativo.
Iter dei decreti legislativi
L’atto con cui il parlamento delega al governo l’esercizio provvisorio della funzione legislativa è una legge ordinaria (definita «legge delega o di delegazione») che, sulla base di quanto sancito dall’articolo 72 della Costituzione, richiede la procedura normale di esame e di approvazione. La delega legislativa al governo prevede due fasi distinte: la prima, parlamentare, in cui il parlamento affida al governo l’esercizio provvisorio della funzione legislativa tramite l’approvazione di una legge delega; la seconda, governativa, in cui il governo esercita la suddetta funzione sulla base di quanto stabilito dall’articolo 14 del 1988. Esso sancisce che i decreti legislativi adottati dal governo necessitano della previa approvazione di una legge delega, richiedono la delibera da parte del consiglio dei ministri e sono emanati dal presidente della repubblica (ai sensi dell’articolo 87 Cost.).
A differenza di quanto accade nel caso dell’iter legislativo parlamentare, il presidente della repubblica non può inviare al governo un messaggio con atto motivato per sottoporre nuovamente in esame il decreto. Una volta emanato, il decreto legislativo viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: trascorsa la vacatio legis, esso acquisisce forza normativa.
Decreti legge e loro approvazione
Come detto, tra gli atti aventi forza di legge sono annoverati anche i decreti legge, il cui valore è definito dal terzo comma dell’articolo 77 della Costituzione italiana, il quale identifica i decreti legge con le iniziative autonome del governo. Il secondo comma dell’articolo 77 stabilisce che il governo può adottare autonomamente provvedimenti provvisori aventi forza di legge solo «in casi straordinari di necessità e urgenza». Esso è tenuto a presentare il giorno stesso i decreti legge per la conversione alle camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Proprio come nel caso dei decreti legislativi, dunque, anche l’approvazione dei decreti legge richiede due fasi: la prima, governativa, in cui il governo adotta autonomamente l’iniziativa legislativa; la seconda, parlamentare, che prevede l’intervento del parlamento, che prende in esame il decreto legge per valutarne l’eventuale conversione in legge. Il parlamento può convertire il decreto in legge tramite una legge ordinaria, definita «legge di conversione»
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza principale tra decreti legislativi e decreti legge?
- Come avviene l'iter di approvazione dei decreti legislativi?
- Cosa succede dopo l'emanazione di un decreto legislativo?
- Qual è il processo di conversione dei decreti legge?
I decreti legislativi sono approvati dal governo su delega del parlamento, mentre i decreti legge sono iniziative autonome del governo adottate in casi di necessità e urgenza, come stabilito dall'articolo 77 della Costituzione italiana.
L'iter prevede due fasi: la prima è parlamentare, dove il parlamento approva una legge delega; la seconda è governativa, in cui il governo esercita la funzione legislativa seguendo i principi stabiliti, come indicato nell'articolo 14 del 1988.
Dopo l'emanazione, il decreto viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e, trascorsa la vacatio legis, acquisisce forza normativa, senza possibilità per il presidente della repubblica di rinviare il decreto per un nuovo esame.
I decreti legge devono essere presentati alle camere per la conversione entro cinque giorni dalla loro adozione. Il parlamento può convertirli in legge tramite una legge ordinaria, nota come "legge di conversione".