Concetti Chiave
- L'art. 48 del Trattato sull'Unione Europea stabilisce una procedura ordinaria e procedure semplificate per la modifica dei trattati UE, coinvolgendo stati membri, Parlamento europeo e Commissione.
- La procedura ordinaria prevede la convocazione di una convenzione da parte del Consiglio europeo, che può decidere di non convocarla in caso di modifiche modeste.
- Le modifiche ai trattati devono essere ratificate da tutti gli stati membri, e una procedura semplificata è possibile se le modifiche riguardano solo la parte terza del TFUE.
- Le clausole passerella rappresentano un'altra forma di procedura semplificata, che consente revisioni senza convenzione o conferenza intergovernativa ma richiede unanimità.
- Gli atti giuridici dell'Unione, disciplinati nel titolo I della parte sesta del TFUE, sono strumenti utilizzati per definire e attuare le politiche dell'Unione e costituiscono il diritto derivato dell'Unione.
Procedura ordinaria dei trattati UE
L’art. 48 Tue prevede una procedura ordinaria e anche procedure semplificate dei trattati UE. La prima attribuisce a qualsiasi stato, al Parlamento europeo e alla Commissione l’iniziativa, da presentare al Consiglio che a sua volta la trasmette al Consiglio europeo. Questo si pronuncia a maggioranza semplice, sentiti Parlamento e Commissione, e convoca una convenzione formata da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di stato o di governo, del Parlamento europeo e della Commissione (tuttavia, se le modifiche ai trattati sono modeste, il Consiglio europeo può non convocare la convenzione). La convenzione non vota, ma adotta per consenso una raccomandazione che sottopone a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri. La conferenza intergovernativa si pronuncia come qualsiasi conferenza internazionale (all’unanimità).
Procedure semplificate e clausole passerella
Le modifiche eventualmente decise entrano in vigore solo dopo essere state ratificate da tutti gli stati membri. Se le modifiche proposte riguardano esclusivamente la parte terza del TFUE («politiche dell’Unione e azioni interne»), è possibile una procedura semplificata, che evita sia la convenzione sia la conferenza intergovernativa, ma il Consiglio europeo deve esprimersi all’unanimità e gli stati devono comunque tutti approvare la revisione. Altra procedura semplificata è quella delle cosiddette «clausole passerella».
Strumenti giuridici dell'Unione
Gli strumenti giuridici (ovvero gli «atti giuridici», come vengono chiamati dai trattati) che le istituzioni dell’Unione utilizzano per esercitare le loro competenze (per definire e attuare le politiche dell’Unione) sono disciplinati nel titolo I della parte sesta del TFUE. Vi è dedicato in particolare il capo 2, che disciplina appunto gli atti giuridici dell’Unione: si tratta di ciò che nel suo complesso costituisce il diritto derivato dell’Unione (perché prodotto nel rispetto delle norme sulle fonti del diritto contenute nei trattati).
In sostanza, quindi, gli stessi trattati fondamentali dell’Unione europea (fonti originarie) prevedono le procedure finalizzate alla loro modifica (revisione). Tali procedimenti possono avere una duplice natura: ordinaria, che riguarda l’innovazione contenutistica delle fonti originarie; semplificata, attuabile nel caso in cui la revisione riguardi esclusivamente la parte terza del TFUE.
Domande da interrogazione
- Qual è la procedura ordinaria per la modifica dei trattati dell'UE?
- Quando si può utilizzare una procedura semplificata per la modifica dei trattati?
- Quali sono gli strumenti giuridici utilizzati dall'Unione Europea?
La procedura ordinaria, prevista dall'art. 48 TUE, consente a qualsiasi stato, al Parlamento europeo e alla Commissione di presentare un'iniziativa al Consiglio, che la trasmette al Consiglio europeo. Quest'ultimo si pronuncia a maggioranza semplice e può convocare una convenzione per discutere le modifiche, che vengono poi sottoposte a una conferenza intergovernativa per l'approvazione finale.
La procedura semplificata può essere utilizzata quando le modifiche riguardano esclusivamente la parte terza del TFUE, evitando la convocazione di una convenzione e di una conferenza intergovernativa. Tuttavia, il Consiglio europeo deve esprimersi all'unanimità e tutte le revisioni devono essere approvate da tutti gli stati membri.
Gli strumenti giuridici, o atti giuridici, sono disciplinati nel titolo I della parte sesta del TFUE e comprendono le norme che le istituzioni dell'Unione utilizzano per esercitare le loro competenze e attuare le politiche dell'Unione. Questi atti costituiscono il diritto derivato dell'Unione, prodotto nel rispetto delle norme sui diritti contenute nei trattati.