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Concetti Chiave

  • La notifica scritta di una causa estintiva di un trattato è necessaria prima di procedere con la denuncia, e deve rispettare un termine di tre mesi per eventuali obiezioni.
  • Il ricorso alla procedura conciliativa è un'opzione unilaterale prevista dall'articolo 66 della Convenzione di Vienna per risolvere controversie sull'invalidità di un trattato.
  • La quinta parte della Convenzione di Vienna elenca diverse cause di invalidità, richiedendo una chiara indicazione per gestire le controversie correlate.
  • La risoluzione delle controversie internazionali può essere attivata unilateralmente, con un procedimento che include fasi scritte e orali, culminando in una sentenza vincolante della C.I.G.
  • La Corte Internazionale di Giustizia non può valutare la legittimità degli atti delle Nazioni Unite, limitando il suo ambito di intervento a controversie tra stati.

Procedura di invalidazione dei trattati

L’internazionalista Francesco Capotorti ha precisato che il solo fatto di invocare una causa estintiva di un trattato non è sufficiente a determinare la conseguenza voluta. L’art. 65 della Convenzione prevede che lo stato promotore di una causa invalidante di un trattato la notifichi in forma scritta alle altre parti contraenti e attenda, prima di denunciare il trattato o recederne, che siano decorsi almeno tre mesi senza che l’altro o gli altri stati parti abbiano sollevato obiezioni. Qualora ciò accada, lo stesso articolo 65 rinvia all’obbligo previsto ex art. 2.3 Carta ONU di ricorrere all’uso dei mezzi di risoluzione pacifica delle controversie.

L’articolo 66, ancora, prevede in alternativa la possibilità di ricorso unilaterale a procedura conciliativa.

La quinta parte della Convenzione di Vienna prevede diverse cause di invalidità che, per via del loro numero ingente, necessitano una precisa indicazione su come risolvere le controversie concernenti il sussistere o meno di una di tali cause.

Risoluzione delle controversie internazionali

La funzione contenziosa può essere attivata unilateralmente: nell’ambito di una controversia ciascuna delle parti può autonomamente richiedere l’intervento della C.I.G. Il procedimento di risoluzione della C.i.g. consta di due parti: una scritta, che comprende la presentazione di una memoria della parte attrice, una replica della parte convenuta, una contromemoria della parte attrice e una contromemoria della parte convenuta; una orale, nel corso della quale vengono posti interrogativi a entrambe le parti. La sentenza della C.i.g. ha valore giuridicamente vincolante per entrambe le parti.

La C.i.g. non ha il potere di pronunciarsi sulla legittimità degli atti emanati dalle Nazioni unite: nessuno stato può adire la Corte internazionale di giustizia affinché essa valuti la legittimità degli atti emanati dall’ONU.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la procedura da seguire per invocare una causa estintiva di un trattato?
  2. Secondo l'art. 65 della Convenzione, lo stato che promuove una causa invalidante deve notificare per iscritto le altre parti e attendere tre mesi senza obiezioni prima di denunciare il trattato o recederne.

  3. Quali sono le opzioni disponibili per la risoluzione delle controversie internazionali?
  4. Le parti possono attivare unilateralmente la funzione contenziosa presso la C.I.G., che prevede un procedimento scritto e orale. La sentenza della C.I.G. è vincolante per entrambe le parti.

  5. La C.I.G. può valutare la legittimità degli atti delle Nazioni Unite?
  6. No, la C.I.G. non ha il potere di pronunciarsi sulla legittimità degli atti emanati dalle Nazioni Unite, e nessuno stato può adirla per tale scopo.

Domande e risposte

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