Concetti Chiave
- Il presidente nomina il presidente del Consiglio e i ministri, conduce consultazioni e accoglie il giuramento del governo.
- Ha il potere di autorizzare la presentazione di disegni di legge e di emettere decreti legislativi e decreti legge.
- Il presidente indice elezioni e referendum, dichiarando anche l'abrogazione delle leggi in caso di esito favorevole.
- Nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale e presiede il Consiglio superiore della magistratura.
- Può concedere la grazia, commutare le pene e decidere su ricorsi straordinari contro atti amministrativi.
Funzioni esecutive e di governo
In ordine alla funzione esecutiva e di governo. Il presidente nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92.2) e conduce a tal fine le consultazioni che ritiene utili e che la prassi gli suggerisce; accoglie il giuramento del governo (art. 93) e ne accetta le dimissioni; autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo (art. 87.4); emana i decreti legislativi e i decreti legge, nonché i regolamenti del governo (art. 87.5); nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato (art. 87.7); conferisce le onorificenze della Repubblica (art. 87.12); ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa (art. 87.9); dispone con decreto motivato lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art. 126.1), nonché lo scioglimento di consigli comunali e provinciali (artt. 141 e 143 d.lgs. 267/2000); inoltre, emana una lunga serie di atti amministrativi, raggruppati in ventiquattro tipologie, ovvero tutti quelli deliberati dal Consiglio dei ministri (art. 1 l. 13/1991).
Sovranità popolare e referendum
In ordine all’esercizio della sovranità popolare. Il presidente indice, oltre che le elezioni delle nuove Camere (art. 87.3), anche i referendum previsti dalla Costituzione (art. 87.6); inoltre, dichiara l’avvenuta abrogazione della legge sottoposta a referendum in caso di esito favorevole e può procrastinare fino a 60 giorni l’entrata in vigore dell’abrogazione stessa (art. 37 l. 352/1970).
Giurisdizione costituzionale e amministrativa
• In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa. Il presidente nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale (art. 135.1); presiede il Consiglio superiore della magistratura (artt. 87.10 e 104.2); può concedere la grazia e commutare le pene (art. 87.11); inoltre, adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi (art. 14 d.p.r. 1199/1971).
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali funzioni esecutive del presidente della Repubblica?
- In che modo il presidente della Repubblica esercita la sovranità popolare?
- Qual è il ruolo del presidente nella giurisdizione costituzionale e amministrativa?
Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio e i ministri, accoglie il giuramento del governo, autorizza la presentazione dei disegni di legge e ha il comando delle forze armate, tra le altre funzioni (art. 92-93, 87).
Il presidente indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum previsti dalla Costituzione, dichiarando anche l'avvenuta abrogazione di leggi in caso di esito favorevole (art. 87.3 e 87.6).
Il presidente nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale, presiede il Consiglio superiore della magistratura e può concedere la grazia, oltre a decidere su ricorsi straordinari contro atti amministrativi (art. 135.1, 87.10, 14 d.p.r. 1199/1971).