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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale analizza il nesso funzionale tra le opinioni espresse dai membri del Parlamento e la loro attività, considerando se certe espressioni, come insulti, possano essere protette.
  • I regolamenti parlamentari vietano l'uso di espressioni sconvenienti nei lavori delle Camere, escludendo tali espressioni dall'ambito della funzione parlamentare anche se usate fuori da esse.
  • Il parlamentare non può richiamare a propria difesa atti presentati da colleghi prima dell'espressione delle proprie opinioni extra moenia.
  • La Corte riconosce il diritto di intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione anche al terzo diffamato, poiché l'esito può influire sulla sua posizione processuale.
  • Tale facoltà di intervento è stata estesa non solo all'insindacabilità parlamentare, ma anche all'immunità presidenziale, in coerenza con la giurisprudenza precedente.

Insindacabilità e nesso funzionale

In materia di insindacabilità dei membri del Parlamento ex art. 68.1 Cost., accanto al profilo attinente all’esistenza del nesso funzionale fra opinioni espresse e attività parlamentare, la Corte costituzionale si è trovata ad affrontare un’altra questione: quella relativa alla configurabilità stessa come «opinioni» di determinate manifestazioni del pensiero, con riferimento agli insulti, alle offese, al dileggio personale, persino al turpiloquio (sentt. 137/2001, 51 e 421/2002, 249/2006).

Turpiloquio e regolamenti parlamentari

Sul turpiloquio, in particolare, la Corte ha sottolineato che gli stessi regolamenti parlamentari «negano ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni sconvenienti… A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse». Mai comunque la Corte ha abbandonato la giurisprudenza inaugurata dalle sentt. 10 e 11/2000 (originate da dichiarazioni del deputato Sgarbi, come molti altri casi in materia), sottoponendola se mai a ulteriori affinamenti.

Conflitto di attribuzione e terzi

Ad esempio, è stata esclusa la possibilità per il parlamentare di richiamare a sua tutela atti presentati non dallo stesso ma da propri colleghi di gruppo in un momento antecedente all’espressione extra moenia delle sue opinioni (sentt. 347/2004, 28/2008, 194/2011). La Corte costituzionale ha inoltre riconosciuto la facoltà di intervenire nel giudizio per conflitto di attribuzione davanti ad essa non soltanto ai soggetti legittimati a sollevare il conflitto e a resistervi, ma anche al terzo diffamato. Dall’esito del conflitto, infatti, potrebbero derivare conseguenze decisive per la posizione processuale di quest’ultimo, risolvendosi nell’affermazione o nella negazione del suo stesso diritto di agire nel giudizio comune.

Tale facoltà, ammessa per la prima volta in un conflitto riguardante l’insindacabilità dei consiglieri regionali ex art. 122.4 Cost., è stata successivamente (e coerentemente) estesa, oltre che all’insindacabilità parlamentare, anche all’immunità presidenziale ex art. 90 Cost. (sentt. 76/2001, 154/2004, 305/2007).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il significato del nesso funzionale nell'insindacabilità dei membri del Parlamento?
  2. Il nesso funzionale si riferisce alla connessione tra le opinioni espresse dai membri del Parlamento e la loro attività parlamentare, come stabilito dall'art. 68.1 della Costituzione. La Corte costituzionale ha esaminato se certe manifestazioni del pensiero, come insulti e turpiloquio, possano essere considerate opinioni nell'ambito di tale insindacabilità.

  3. Come si rapporta il turpiloquio con i regolamenti parlamentari?
  4. La Corte ha evidenziato che i regolamenti parlamentari escludono espressioni sconvenienti dai lavori delle Camere, affermando che tali espressioni non possono essere considerate esercizio della funzione parlamentare, specialmente se usate al di fuori delle Camere (sentt. 137/2001, 51 e 421/2002).

  5. Qual è il ruolo del terzo diffamato nel conflitto di attribuzione?
  6. La Corte costituzionale ha riconosciuto che anche il terzo diffamato può intervenire nel giudizio per conflitto di attribuzione, poiché l'esito del conflitto può influenzare significativamente la sua posizione processuale, come dimostrato in casi riguardanti l'insindacabilità parlamentare e l'immunità presidenziale (sentt. 76/2001, 154/2004).

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