Concetti Chiave
- La revoca del beneficio a favore di terzi è possibile tramite disposizione testamentaria, anche se il terzo ha manifestato il desiderio di usufruirne.
- Il contratto a favore di terzi si differenzia dal contratto con effetti protettivi per i terzi, poiché nel primo caso il beneficio è destinato direttamente a un terzo.
- I terzi possono agire in giudizio contro una parte inadempiente, invocando la responsabilità contrattuale e beneficiando di agevolazioni nell'onere della prova.
- Nel settore sanitario, se una partoriente non riceve assistenza adeguata e il figlio nasce menomato, quest'ultimo può richiedere un risarcimento per danno subito.
- Il contratto a favore di terzi è un istituto giuridico che permette di tutelare i diritti di soggetti estranei al contratto stesso.
Che cos'è la revoca del beneficio a favore di terzi?
Ai sensi dell’art. 1411 C.C., il beneficio che un soggetto dispone a favore di un terzo può essere revocato per mezzo di una disposizione testamentaria anche se il terzo aveva dichiarato di volerne usufruire. In ciò consiste la deroga rispetto alla disciplina generale: il consenso del beneficiario non è sufficiente a garantire la vincolatività del promittente.
Contratto a favore dei terzi e responsabilità
Il contratto a favore dei terzi è distinto dal c.d. contratto con effetti protettivi per i terzi, istituto di matrice tedesca non disciplinato dal Codice civile italiano. Sono tali i contratti in cui la prestazione è formalmente eseguita a beneficio esclusivo della controparte, ma in realtà incide sulla sfera giuridica di soggetti estranei alla stipulazione. Dunque, questi sono indirettamente destinatari dei benefici derivanti dalla prestazione.
I terzi possono persino agire in giudizio nei confronti della parte inadempiente invocando la responsabilità contrattuale, con le conseguenti agevolazioni sotto il profilo dell’onere della prova.
Applicazione nel campo sanitario
Questo contratto trova applicazione soprattutto nel campo della responsabilità sanitaria: nello specifico, se la partoriente non riceve un’adeguata assistenza ospedaliera e da ciò scaturisce la nascita di un figlio menomato, la legge riconosce a quest’ultimo il diritto di agire in giudizio nei confronti dell’ente, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale caratteristica della revoca del beneficio a favore di terzi?
- In cosa si differenzia il contratto a favore dei terzi da un contratto con effetti protettivi per i terzi?
- Come si applica il contratto a favore dei terzi nel contesto della responsabilità sanitaria?
La revoca del beneficio a favore di terzi, secondo l’art. 1411 C.C., può avvenire tramite disposizione testamentaria, anche se il terzo ha espresso il desiderio di usufruirne, evidenziando che il consenso del beneficiario non garantisce la vincolatività del promittente.
Il contratto a favore dei terzi è distinto dal contratto con effetti protettivi per i terzi, poiché nel primo caso la prestazione è destinata a un terzo, mentre nel secondo è formalmente eseguita a beneficio della controparte, ma incide sulla sfera giuridica di soggetti estranei.
Nel campo della responsabilità sanitaria, se una partoriente non riceve adeguata assistenza e il figlio nasce menomato, la legge consente al figlio di agire in giudizio contro l'ente per ottenere il risarcimento del danno subito.