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Concetti Chiave

  • I regolamenti parlamentari, adottati a maggioranza assoluta, sono atti di rango primario che attuano direttamente la Costituzione e disciplinano l'organizzazione delle Camere.
  • Essi regolano i rapporti tra le Camere e altri organi, includendo disposizioni su fiducia, audizioni e indagini parlamentari.
  • Le Camere possono adottare regolamenti speciali per organi specifici, che sono subordinati al regolamento dell'assemblea e approvati dall'ufficio di presidenza.
  • La Corte costituzionale considera i regolamenti parlamentari espressione di autonomia e insindacabili, non soggetti a sindacato di costituzionalità.
  • La giurisprudenza stabilisce che gli atti interni delle Camere sono di competenza esclusiva e non possono essere soggetti a controllo esterno.

Regolamenti parlamentari e loro funzione

L’art. 64.1 Cost. stabilisce che «ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti». I regolamenti parlamentari sono atti fonte di rango primario a competenza materiale riservata (riserva di regolamento parlamentare), in quanto attuano direttamente la Costituzione. Essi sono fonti del diritto perché disciplinano non solo l’organizzazione e il funzionamento delle Camere, ma anche i loro rapporti con altri organi e soggetti (si pensi alle disposizioni che riguardano il rapporto fiduciario e la presenza dei rappresentanti del governo in parlamento o a quelle relative ad audizioni, indagini conoscitive e inchieste parlamentari).

Adozione e gerarchia dei regolamenti

I regolamenti delle due Camere prevedono a loro volta l’adozione, sempre a maggioranza assoluta, di regolamenti parlamentari speciali che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento di particolari organi delle Camere (ad es. la giunta delle elezioni. Distinti da questi sono i regolamenti di organizzazione che disciplinano la gestione amministrativa degli apparati dei due rami del Parlamento (ad es. i regolamenti di contabilità, dei servizi e degli uffici, del personale). Approvati dall’ufficio di presidenza, essi sono gerarchicamente subordinati al regolamento dell’assemblea, che ne costituisce il fondamento.

Autonomia e insindacabilità dei regolamenti

Nonostante siano atti di rango primario, la Corte costituzionale ha escluso che i regolamenti parlamentari possano essere oggetto del sindacato di costituzionalità ex art. 134 Cost.: sia perché non menzionati espressamente nell’art. 134 e non riconducibili agli atti aventi forza di legge cui esso si riferisce, sia perché la Corte li considera espressione dell’autonomia costituzionalmente garantita alle Camere (v. sent. 154/1985). La giurisprudenza costituzionale fa dunque discendere dalla loro posizione di autonomia l’insindacabilità degli interna corporis acta, cioè degli atti interni considerati tradizionalmente di competenza esclusiva di ciascuna camera (v. anche sent. 379/1996).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la funzione principale dei regolamenti parlamentari secondo la Costituzione?
  2. I regolamenti parlamentari, come stabilito dall’art. 64.1 Cost., sono atti di rango primario che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle Camere, nonché i loro rapporti con altri organi e soggetti, attuando direttamente la Costituzione.

  3. Come vengono adottati i regolamenti speciali delle Camere?
  4. I regolamenti speciali delle Camere sono adottati a maggioranza assoluta e disciplinano l’organizzazione e il funzionamento di organi specifici, mentre i regolamenti di organizzazione, approvati dall’ufficio di presidenza, sono subordinati al regolamento dell’assemblea.

  5. Perché i regolamenti parlamentari sono considerati insindacabili dalla Corte costituzionale?
  6. La Corte costituzionale ha escluso la possibilità di sindacato di costituzionalità sui regolamenti parlamentari, poiché non sono menzionati nell’art. 134 Cost. e rappresentano l’autonomia garantita alle Camere, rendendoli insindacabili come atti interni.

Domande e risposte

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