Concetti Chiave
- La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità delle richieste referendarie, ammettendo solo una parte delle richieste esaminate dal 1972 al 2018.
- Il referendum può essere indetto dal presidente della Repubblica solo dopo che la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta, e non può svolgersi nello stesso anno di elezioni politiche.
- Per un referendum abrogativo sia considerato valido, è necessario che i "sì" superino i "no" e che ci sia stata una partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- Se il referendum ha esito positivo, l'abrogazione entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma può essere ritardata fino a 60 giorni.
- Se il referendum non raggiunge il quorum, non è possibile riproporre la consultazione sulle stesse disposizioni per un periodo di 5 anni.
Ruolo della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dunque molto esteso i limiti previsti dall’art. 75 Cost.: dal 1972 al 2018, chiamata a giudicare su 159 richieste, non ne ha ammesse 77 (quasi la metà).
Una volta che la Corte costituzionale abbia dichiarato ammissibile la richiesta referendaria, il presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice il referendum che si deve tenere fra il 15 aprile e il 15 giugno. Non si può però tenere lo stesso anno delle elezioni politiche, dal momento che non si possono presentare richieste nei dodici mesi anteriori alla scadenza delle Camere e, se sono sciolte anticipatamente, il referendum eventualmente già previsto slitta all’anno successivo.
Esito e conseguenze del referendum
Perché la consultazione abbia un esito favorevole all’abrogazione non è sufficiente che i «sì» prevalgano sui «no», ma deve aver partecipato la metà più uno degli aventi diritto: è il quorum strutturale previsto dalla Costituzione (art. 75.4). Il costituente ritenne che per sovvertire una decisione del Parlamento ci volesse una pronuncia popolare condivisa da una parte rilevante del corpo elettorale, e non sostenuta solo da una minoranza attiva (tanto che decise di aumentare il quorum in un primo momento fissato in due quinti). L’ufficio centrale per il referendum proclama il risultato del referendum: se è favorevole, il presidente della Repubblica emana un decreto col quale dichiara l’avvenuta abrogazione. Essa ha effetto dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma può essere ritardata fino a 60 giorni dallo stesso decreto presidenziale, previa delibera del Consiglio dei ministri (allo scopo, evidentemente, di dare un breve margine di tempo per fronteggiare al meglio le conseguenze di un possibile vuoto legislativo). Anche il prevalere dei «no» produce un effetto: non si può proporre referendum sulle medesime disposizioni prima che siano passati 5 anni. Il divieto non si applica se il quorum non è stato raggiunto: in questo caso, semplicemente, la consultazione non è valida. Solo se la consultazione raggiunge il quorum è previsto un rimborso ai comitati promotori (art. 1.4 l. 157/1999).
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della Corte costituzionale nel processo referendario?
- Quali sono i requisiti affinché un referendum abbia esito favorevole all'abrogazione?
- Quali sono le conseguenze di un referendum che non raggiunge il quorum?
La Corte costituzionale ha il compito di giudicare sull'ammissibilità delle richieste referendarie, avendo esteso i limiti previsti dall’art. 75 Cost. dal 1972 al 2018, ammettendo solo 82 richieste su 159 (quasi la metà).
Perché un referendum sia valido e porti all'abrogazione, è necessario che i "sì" superino i "no" e che partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, come stabilito dall'art. 75.4 della Costituzione.
Se un referendum non raggiunge il quorum, la consultazione è considerata non valida e non si può proporre un nuovo referendum sulle stesse disposizioni prima che siano passati 5 anni.