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Concetti Chiave

  • Il contratto a termine può avere una durata massima di 12 mesi senza necessità di giustificazioni da parte del datore di lavoro, secondo l'articolo 19 del d.lgs. 81/2015.
  • È possibile estendere la durata del contratto fino a 24 mesi se sussistono esigenze temporanee, oggettive o incrementi significativi dell'attività ordinaria.
  • La forma scritta è obbligatoria per il contratto a termine; in assenza di un atto scritto, il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.
  • Il datore di lavoro deve fornire una copia del contratto al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio della prestazione lavorativa.
  • Per le start-up innovative, i limiti legali sul contratto a termine non si applicano per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, consentendo proroghe particolari.

Contratto a termine e durata

L’articolo 19 del d.lgs. 81/2015 prevede che «al contratto di lavoro subordinato può essere posto un termine, purché nel rispetto di un limite di durata di 12 mesi». Entro il suddetto limite il contratto è acausale, cioè non necessita dell'indicazione di ragioni giustificatrici da parte del datore di lavoro.

Condizioni per estendere il termine

Al contratto può essere apposto un termine di durata superiore (massimo 24 mesi) in presenza di almeno una fra le specifiche condizioni indicate dalla legge (art. 19 d.lgs. 81/2015):

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, dovute ad esempio dalla necessità di sostituire un lavoratore assente;

- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Requisiti di forma e conseguenze

Il contratto, inoltre, Deve soddisfare determinati requisiti di forma: se il termine non risulta da un atto scritto, la sua apposizione è priva di effetto; ne consegue la trasformazione a tempo indeterminato.

Il requisito della forma, dunque, è prescritto ad substantiam. Il datore è tenuto a consegnare al lavoratore una copia del contratto entro cinque giorni dall’inizio della prestazione.

La forma scritta non è richiesta solo per i rapporti a termine di durata puramente occasionale, cioè non superiore a dodici giorni.

Se la causale indicata è ritenuta dal giudice difforme o non veritiera, si produce la trasformazione del contratto. Quest'ultima decorre a partire dal superamento del termine di dodici mesi.

Proroghe e deroghe per start-up

In specifiche condizioni, inoltre, il contratto di lavoro a termine può essere oggetto di proroghe, sulla base di modalità attuative stabilite dalla legge. I limiti legali previsti non si applicano alle imprese start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società. Tale disposizione, contenuta nell’articolo 25 (commi 2 e 3) della legge 179/2012, costituisce un’effettiva deroga della fattispecie.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la durata massima di un contratto a termine secondo la normativa vigente?
  2. Secondo l'articolo 19 del d.lgs. 81/2015, un contratto di lavoro subordinato può avere un termine di durata massima di 12 mesi senza necessità di giustificazioni, ma può essere esteso fino a 24 mesi in presenza di specifiche condizioni.

  3. Quali sono le conseguenze se il contratto a termine non è redatto in forma scritta?
  4. Se il contratto non risulta da un atto scritto, la sua apposizione è priva di effetto, portando alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, come stabilito dalla normativa.

  5. Le start-up innovative possono beneficiare di deroghe riguardo ai contratti a termine?
  6. Sì, le start-up innovative possono prorogare i contratti a termine senza i limiti legali previsti, per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società, come indicato nell’articolo 25 della legge 179/2012.

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