Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • La proroga del contratto a termine deve avvenire con consenso del lavoratore e in forma scritta, ed è acausale solo nei primi 12 mesi.
  • È possibile prorogare un contratto a termine fino a un massimo di quattro volte, a condizione che la durata iniziale sia inferiore a 24 mesi.
  • Il rinnovo del contratto a termine richiede giustificazioni specifiche e deve rispettare intervalli di 10 o 20 giorni tra contratti, a seconda della loro durata.
  • Alla scadenza del contratto, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione contributiva, con trasformazione automatica del contratto a tempo indeterminato se si superano determinati limiti di tempo.
  • Il contratto a termine non si trasforma automaticamente in indeterminato, ma prevede tolleranze temporali per la continuazione del lavoro.

Proroga del contratto

Previo consenso del lavoratore, inoltre, il termine del contratto può essere prorogato prima della scadenza (mediante forma scritta). Anche in questo caso, entro i primi 12 mesi la proroga è acausale, cioè rimessa alla discrezionalità delle parti. Successivamente essa è ritenuta lecita soltanto in presenza delle esigenze oggettive sopraindicate.

Limiti e condizioni della proroga

La prorogabilità del contratto è possibile a condizione che la durata iniziale dello stesso fosse inferiore a 24 mesi. Sono ammesse non più di quattro proroghe: il superamento di tale termine implica la trasformazione del contratto a tempo indeterminato a partire dalla decorrenza della quinta proroga.

Rinnovo del contratto a termine

Mentre la proroga estende la validità del contratto originariamente stipulato, il rinnovo rappresenta un nuovo e distinto contratto.

Il rinnovo del contratto a termine deve essere giustificato da una delle esigenze indicate dall’art. 19 del d.lgs. 81/2015,. Diversamente dalla proroga, l'atto deve farne riferimento anche qualora la durata iniziale del contratto fosse inferiore a dodici mesi, a pena di trasformazione.

Intervalli tra contratti e flessibilità

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a rispettare un determinato intervallo temporale tra un contratto e l'altro: il rinnovo è valido solo se dalla cessazione del precedente contratto a termine sono trascorsi 10 o 20 giorni, a seconda che la durata del contratto fosse inferiore o superiore a sei mesi.

Trasformazione e tolleranza del contratto

In generale, alla scadenza del termine contrattualmente previsto, il rapporto di lavoro a tempo determinato non si trasforma immediatamente in indeterminato: la legge ammette una certa flessibilità. Scaduto il termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione contributiva per ogni giorno di continuazione del lavoro, il cui importo è del 20% fino al decimo, e del 40% per ciascun giorno ulteriore.

Tuttavia, la tolleranza prevede un limite perentorio e invalicabile:

- nel caso di contratto inferiore a sei mesi, se il rapporto di lavoro si protrae oltre il trentesimo giorno, lo stesso si considera a tempo indeterminato alla scadenza del predetto termine;

- se il contratto è di durata superiore a sei mesi, la trasformazione scatta al cinquantesimo giorno.

Studia con la mappa concettuale

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le condizioni per la proroga di un contratto a termine?
  2. La proroga del contratto a termine è possibile previo consenso del lavoratore e deve essere effettuata per iscritto. Nei primi 12 mesi, è acausale, mentre dopo è lecita solo in presenza di esigenze oggettive. Inoltre, la durata iniziale deve essere inferiore a 24 mesi e sono ammesse al massimo quattro proroghe (testo).

  3. Qual è la differenza tra proroga e rinnovo di un contratto a termine?
  4. La proroga estende la validità del contratto originariamente stipulato, mentre il rinnovo rappresenta un nuovo e distinto contratto. Il rinnovo deve essere giustificato da esigenze specifiche e, se non rispettato, può portare alla trasformazione del contratto (testo).

  5. Quali sono i limiti temporali per il rinnovo di contratti a termine?
  6. Il datore di lavoro deve rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni tra un contratto e l'altro, a seconda che la durata del contratto precedente fosse inferiore o superiore a sei mesi. Senza il rispetto di questi intervalli, il rinnovo non è valido (testo).

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community