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Concetti Chiave

  • Il fatto giuridico in senso ampio include qualsiasi fatto umano o naturale che genera conseguenze giuridiche, distinguendo tra fatti giuridici in senso stretto e atti giuridici.
  • Il fatto giuridico in senso stretto comprende eventi naturali e umani che producono effetti giuridici indipendentemente dalla volontà del soggetto, come la morte o la nascita.
  • L'atto giuridico in senso ampio è un atto umano cosciente e volontario che produce conseguenze giuridiche, differente dal fatto giuridico per la rilevanza della volontà.
  • L'atto giuridico in senso stretto genera effetti giuridici anche se non sono voluti o conosciuti dal soggetto, richiedendo solo la capacità di intendere e di volere.
  • Il negozio giuridico è una forma di atto giuridico che richiede la volontà di produrre effetti, essendo un atto di autoregolamentazione tra privati interessi, non disciplinato nel codice civile italiano.

(1) il fatto giuridico in senso ampio, è qualsiasi fatto umanoo naturale produttivo di conseguenze giuridiche.

Ci sono una serie di fatti che non sono giuridicamente rilevante, per ex. un soggetto legge, dorme ecc. Il problema, individuare quando un atto è rilevante, e saperlo collegare all’interno di una categoria giuridica, perché a ciascuna si ricollegano determinate conseguenze giuridiche.

Innanzi tutto tra i fatti giuridici distinguiamo il fatto giuridico in senso stretto e l’atto giuridico in senso ampio o lato.

(2) il fatto giuridico in senso stretto, essendo una sotto categoria del fatto giuridico in senso ampio, comporta il collegarsi di conseguenze giuridiche. Esso comprende i fatti naturali, e i fatti umani. La caratteristica del fatto naturale , è che la volontà del soggetto non rileva ai fini della produzione di conseguenze. Esempio: la morte, è un fatto naturale, l’effetto giuridico che si ricollega è l’apertura della successione, e questo non dipende dalla volontà del soggetto. Ancora la nascita, è un fatto naturale, e l’effetto giuridico, è l’acquisto della capacità giuridica. I fatti umani per il diritto sono equiparati ai fatti naturali, in quanto anche questi producono effetti giuridici a prescindere dalla circostanza che siano stati compiuti con coscienza e volontà. Esempio: il suicidio.

(3) l’atto giuridico in senso ampio, è un atto umano, quindi sono esclusi gli atti naturali. La caratteristica, è che esso è un atto cosciente e volontario produttivo di conseguenze giuridiche. Esso comprende l’atto giuridico in senso stretto e il negozio giuridico. La differenza tra questi, è la rilevanza che la volontà assume.

(4) l’atto giuridico in senso stretto produce effetti indipendentemente dalla circostanza che questi effetti che discendono dall’aver compiuto volontariamente e coscientemente un determinato atto siano voluti o conosciuti. La capacità richiesta per compiere questi atti è la capacità di intendere e di volere. Esempio: se una persona intima per iscritto a un suo debitore di adempiere, questi, è costituito in mora, con tutte le relative conseguenze,(restituzione delle somme più interessi di mora), anche se il creditore, non aveva intenzione di provocare questi effetti.

(5)il negozio giuridico essendo una sotto categoria degli atti giuridici in senso ampio, è un atto umano cosciente e volontario, la caratteristica, è che per la produzione dell’effetto, è necessaria anche la volontà dell’effetto. La capacità richiesta, è la capacità di agire.

Il negozio giuridico, e una dichiarazione di volontà diretta a produrre gli effetti voluti dai soggetti, nei limiti della liceità. È un atto di autoregolamentazione tra privati interessi.

Il negozio giuridico, (analogamente alla Francia e diversamente dalla Germania), non è disciplinato nel c.c..

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra fatto giuridico in senso stretto e atto giuridico in senso ampio?
  2. Il fatto giuridico in senso stretto è un evento che produce conseguenze giuridiche, indipendentemente dalla volontà del soggetto, mentre l'atto giuridico in senso ampio è un atto umano cosciente e volontario che genera effetti giuridici (punto 1 e 3).

  3. Quali sono le caratteristiche dei fatti naturali e dei fatti umani nel contesto giuridico?
  4. I fatti naturali, come la morte e la nascita, producono effetti giuridici senza che la volontà del soggetto influisca, mentre i fatti umani, come il suicidio, sono equiparati ai fatti naturali per la loro capacità di generare effetti giuridici, indipendentemente dalla coscienza e volontà (punto 2).

  5. Cosa distingue l'atto giuridico in senso stretto dal negozio giuridico?
  6. L'atto giuridico in senso stretto produce effetti giuridici anche se non voluti o conosciuti, mentre il negozio giuridico richiede la volontà di produrre effetti specifici e si basa su una dichiarazione di volontà diretta a generare tali effetti (punto 4 e 5).

  7. Qual è la capacità richiesta per compiere un negozio giuridico?
  8. Per compiere un negozio giuridico è necessaria la capacità di agire, che implica una volontà cosciente e diretta a produrre effetti giuridici, a differenza dell'atto giuridico in senso stretto, che richiede solo la capacità di intendere e di volere (punto 5).

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