Concetti Chiave

  • La sentenza 35/2017 ha dichiarato che i sistemi elettorali delle due Camere devono garantire la formazione di maggioranze parlamentari omogenee, anche se diversi.
  • Dopo il referendum del 4 dicembre 2016, la legge elettorale del 2015 è stata compromessa, rendendo inadeguato il ballottaggio previsto.
  • La legge elettorale 165/2017 ha introdotto un sistema nuovo e omogeneo per Camera e Senato, interpretando diversamente il requisito costituzionale per il Senato.
  • Il nuovo sistema elettorale è misto, con una predominanza di seggi assegnati in modo proporzionale rispetto a quelli maggioritari per entrambe le Camere.
  • La distribuzione dei seggi prevede 386 seggi proporzionali e 232 maggioritari per la Camera, e 193 proporzionali e 116 maggioritari per il Senato, inclusi seggi per l'estero.

La sentenza 35/2017 e il referendum

La sent. 35/2017 era intervenuta dopo che la bocciatura nel referendum del 4 dicembre 2016 del progetto di riforma costituzionale aveva in pratica fatto cadere anche la legge elettorale del 2015. Pensata per un sistema con una sola camera politica, era evidente che il ballottaggio non aveva più senso una volta che era venuto a mancare quel presupposto. In un sistema bicamerale paritario – aveva affermato la stessa Corte costituzionale in conclusione della sua sentenza – «la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee».

Sistemi elettorali post-sentenza

Dopo le sentenze della Corte erano rimasti in piedi due diversi sistemi elettorali: quello della legge del 2005 (per il Senato) e quello della legge del 2015 (per la Camera), meno le parti eliminate dalla Corte. Sul finire della XVII legislatura il Parlamento ha approvato una nuova legge elettorale (l. 3 novembre 2017, n. 165). Come nel caso delle precedenti leggi elettorali, si tratta di una serie di modifiche al testo unico per l’elezione della Camera (d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361) e al testo unico per l’elezione del Senato (d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533). La l. 165/2017 ha introdotto un sistema completamente nuovo e omogeneo per ambedue le Camere, unica differenza restando quella derivante dal requisito costituzionale dell’elezione del Senato «a base regionale» (ma dandone una differente interpretazione rispetto alla legge del 2005).

Nuova legge elettorale del 2017

Le formule elettorali con le quali sono ora eletti i deputati e i senatori del nostro Parlamento hanno carattere misto prevalentemente proporzionale, nel senso che entrambe attribuiscono una quota più ampia di seggi con sistema proporzionale (386 alla Camera, 193 al Senato) e una quota più ridotta con sistema maggioritario (232 alla Camera, 116 al Senato). A questi vanno aggiunti i seggi assegnati nella circoscrizione estero (rispettivamente 12 e 6).

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Domande da interrogazione

  1. Qual è stato l'impatto del referendum del 4 dicembre 2016 sulla legge elettorale?
  2. La bocciatura del progetto di riforma costituzionale nel referendum ha portato alla caduta della legge elettorale del 2015, poiché era progettata per un sistema con una sola camera, rendendo il ballottaggio privo di senso in un contesto bicamerale paritario (sent. 35/2017).

  3. Quali sistemi elettorali erano in vigore dopo la sentenza 35/2017?
  4. Dopo la sentenza, erano in vigore due sistemi elettorali: quello della legge del 2005 per il Senato e quello della legge del 2015 per la Camera, con alcune parti eliminate dalla Corte.

  5. Quali sono le caratteristiche della nuova legge elettorale del 2017?
  6. La legge elettorale del 2017 ha introdotto un sistema misto prevalentemente proporzionale per entrambe le Camere, con una maggiore attribuzione di seggi tramite sistema proporzionale e una quota minore tramite sistema maggioritario, mantenendo una differente interpretazione del requisito costituzionale per il Senato.

Domande e risposte

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