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Concetti Chiave

  • Il presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune, con l'aggiunta di 58 delegati regionali per garantire rappresentanza e legittimazione.
  • Per le prime tre votazioni è necessaria una maggioranza qualificata di due terzi, mentre dalla quarta in poi basta la maggioranza assoluta dei componenti.
  • Il requisito principale per candidarsi è essere un cittadino di almeno 50 anni con diritti politici e civili; non ci sono limiti al numero di mandati.
  • La scelta di non prevedere l'elezione popolare mira a garantire una maggiore rappresentanza e consenso, ampliando la legittimazione del presidente.
  • Il sistema elettorale si propone di ottenere un grado di consenso elevato, superando le sole maggioranze politiche, che in Italia sono difficili da raggiungere.

Elezione del presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 58 delegati regionali (tre per ciascuna regione eletti dal consiglio regionale con voto limitato, in modo da assicurare la presenza di un delegato di minoranza; la Valle d’Aosta ne ha uno solo). Così dispone l’art. 83.1 e 2 Cost., il quale al terzo comma richiede una maggioranza in ogni caso qualificata: nelle prime tre votazioni essa è due terzi del collegio, che è composto dunque di 1.003 componenti più i senatori a vita; dalla quarta votazione in poi è la maggioranza assoluta dei componenti.

Accantonata l’ipotesi dell’elezione popolare a suffragio universale, anche come soluzione nel caso in cui il Parlamento non fosse stato in grado di eleggere il presidente con la maggioranza dei due terzi, si volle includere una rappresentanza delle regioni in modo da allargare la base di legittimazione di un presidente chiamato dall’art. 87 Cost. a rappresentare l’unità nazionale.

Requisiti e compatibilità della carica

Unico requisito è essere un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti politici e civili. Va da sé che la carica non è compatibile con nessun’altra (art. 84.1 e 2 Cost.). Non vi è limite al numero dei mandati.
Nella prassi delle elezioni del presidente si registra notevole varietà.). Il costituente voleva assicurare al presidente, nella misura del possibile, un grado di consenso piuttosto elevato. Veniva vista con favore un’investitura che andasse al di là dei confini della maggioranza politica (erano allora e restano oggi difficili da immaginare, non solo nel contesto italiano, maggioranze di governo tali da raggiungere oltre il 66%).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il processo di elezione del presidente della Repubblica in Italia?
  2. Il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 58 delegati regionali. Nelle prime tre votazioni è necessaria una maggioranza qualificata di due terzi, mentre dalla quarta votazione in poi è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti (art. 83 Cost.).

  3. Quali sono i requisiti per candidarsi alla carica di presidente della Repubblica?
  4. Per candidarsi, è necessario essere cittadini italiani, avere almeno 50 anni e godere dei diritti politici e civili. Inoltre, la carica non è compatibile con altre, e non ci sono limiti al numero dei mandati (art. 84 Cost.).

  5. Perché è stata inclusa una rappresentanza regionale nel processo di elezione del presidente?
  6. La rappresentanza regionale è stata inclusa per allargare la base di legittimazione del presidente, che deve rappresentare l'unità nazionale, e per garantire una maggiore inclusività nel processo elettorale, evitando l'elezione esclusivamente da parte della maggioranza politica (art. 87 Cost.).

Domande e risposte

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