Concetti Chiave
- L'articolo 2 della Costituzione italiana è visto come una clausola aperta, permettendo il riconoscimento di nuovi diritti non specificamente menzionati.
- I diritti della personalità si affiancano a quelli riconosciuti in Costituzione, come la capacità giuridica e il diritto al nome, basandosi sull'interpretazione dell'art. 2.
- Il diritto alla vita, sebbene non esplicitamente previsto, è considerato un diritto inviolabile tutelato da leggi civili e penali contro la violazione dell'integrità fisica.
- L'abolizione della pena di morte è garantita dall'art. 27.4 della Costituzione, con l'eliminazione di eccezioni per leggi militari di guerra nel 2007.
- Il Consiglio d'Europa ha sancito l'abolizione totale della pena di morte nel 2003 con l'entrata in vigore del protocollo n. 13 alla CEDU.
Interpretazione dell'articolo 2
Nel corso degli anni settanta dello scorso secolo, l’articolo 2 della Costituzione italiana è stato interpretato come una clausola a fattispecie aperta. Lo stesso legislatore ordinario ha in più occasioni richiamato l’art. 2 quale fondamento costituzionale di nuovi diritti che si accingeva a garantire: per esempio, il diritto a ottenere la correzione anagrafica per chi abbia mutato i propri caratteri sessuali (art. 1 l. 164/1982) e il diritto dell’operatore sanitario a essere esentato da pratiche abortive (art. 9 l. 194/1978).
Diritti della personalità
I diritti della personalità si affiancano ai diritti che trovano espresso riconoscimento in Costituzione, come il diritto alla capacità giuridica, il diritto alla cittadinanza, il diritto al nome (art. 22). Essi sono stati individuati in particolare – sulla base della concezione aperta dell’art. 2.
Tutela del diritto alla vita
Il diritto alla vita e all’integrità fisica non è specificamente previsto in Costituzione, ma può considerarsi il primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 (sent. 223/1996). È tutelato dalle leggi civili che consentono (e anzi incentivano) la donazione di sangue e di organi e tessuti, vietando però gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica del soggetto e che siano «altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume» (art. 5 c.c.); nonché dalla legge penale che punisce i delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Non si può ad esempio vendere un proprio organo: l’art. 601-bis c.p. punisce con la reclusione e pesanti multe il traffico di organi prelevati da persona vivente. Diverso è appunto il caso della donazione di organi successivamente alla morte (l. 91/1999) o, in certi casi, fra viventi (disciplinata da varie leggi in deroga all’art. 5 c.c.: l. 458/1967, l. 483/1999, l. 167/2012).
Abolizione della pena di morte
Il diritto alla vita si può implicitamente trarre anche dall’art. 27.4 Cost. che vieta la pena di morte. Con la legge cost. 1/2007 è stata eliminata l’eccezione per i casi previsti dalle leggi militari di guerra, che già erano stati aboliti dal codice penale militare con la l. 589/1994. Nell’ambito del Consiglio d’Europa, l’eccezione in tempo di guerra è stata abolita nel 2003 con l’entrata in vigore del protocollo n. 13 alla Cedu, giungendo così all’abolizione totale della pena di morte.
Domande da interrogazione
- Qual è il significato dell'articolo 2 della Costituzione italiana in relazione ai diritti emergenti?
- Come vengono tutelati i diritti della personalità in Italia?
- In che modo l'ordinamento italiano tutela il diritto alla vita?
L'articolo 2 è interpretato come una clausola a fattispecie aperta, utilizzata dal legislatore per fondare nuovi diritti, come il diritto alla correzione anagrafica per chi ha mutato i propri caratteri sessuali e il diritto degli operatori sanitari a essere esentati da pratiche abortive.
I diritti della personalità, come la capacità giuridica e il diritto al nome, sono riconosciuti in Costituzione e si basano sulla concezione aperta dell'articolo 2, che consente l'emergere di nuovi diritti.
Sebbene il diritto alla vita non sia esplicitamente previsto in Costituzione, è considerato un diritto inviolabile riconosciuto dall'articolo 2 e tutelato da leggi civili e penali, che vietano atti che possano compromettere l'integrità fisica e puniscono il traffico di organi.