Concetti Chiave
- L'aumento dei contributi elettorali dopo l'abrogazione referendaria ha portato a 91 miliardi di lire per le elezioni politiche e lo stesso importo per le europee, mentre per le elezioni regionali è stato fissato a 64 miliardi.
- Il referendum del 1993 ha abrogato il contributo annuale ma ha mantenuto e aumentato il contributo per le spese elettorali, inclusi quelli per le elezioni europee e regionali.
- Le norme penali sul finanziamento illecito dei partiti sono rimaste invariate dopo il referendum, con divieti e sanzioni per contributi non autorizzati da enti pubblici e società.
- La legge sulla «contribuzione volontaria» del 1997 ha permesso ai contribuenti di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito al finanziamento dei partiti, ma si è rivelata un fallimento.
- Nonostante il fallimento della contribuzione volontaria, i partiti hanno ricevuto un contributo anticipato di 160 miliardi e 110 miliardi dal fondo del 4 per mille durante il breve periodo di attuazione della legge.
Aumento dei contributi elettorali
Dopo l’abrogazione referendaria si decise di aumentare i contributi elettorali (l. 515/1993 e l. 43/1995). Essi salirono a 91 miliardi di lire per le elezioni politiche. Fu fissato lo stesso importo per le elezioni europee e si salì a 64 miliardi per le elezioni regionali. La perdita del finanziamento annuale risultò così in parte compensata grazie alle somme erogate in occasione delle elezioni politiche ed europee del 1994, delle regionali del 1995 e delle politiche del 1996.
Effetti del referendum del 1993
Il referendum del 1993 abrogò il contributo annuale, che nel frattempo era stato aumentato da 45 a 83 miliardi di lire (l. 659/1981). Non toccò invece il contributo alle spese elettorali, anch’esso aumentato (da 15 a 30 miliardi) ed esteso alle elezioni europee e alle elezioni regionali (altri 30 e 40 miliardi, rispettivamente). Né furono toccate dal referendum le fattispecie penali di finanziamento illecito dei partiti: divieto di contributi in qualsiasi forma da parte di enti pubblici e società con partecipazione di capitale pubblico, nonché di contributi da parte di società private non deliberati dall’organo competente e non iscritti in bilancio (reati puniti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme illecitamente versate).
Contribuzione volontaria e il suo fallimento
Per garantire ulteriori risorse pubbliche, senza nuovi appuntamenti elettorali in vista, venne poi approvata la l. 2/1997 sulla «contribuzione volontaria» in sede di dichiarazione dei redditi. I contribuenti potevano scegliere di destinare una quota dell’imposta sul reddito, il 4 per mille, al finanziamento dei partiti (non però di un partito specificamente indicato, ma di tutti i partiti rappresentati in Parlamento).
Ma questo sistema si rivelò un insuccesso e fu abbandonato dopo soli due anni. Però, nel breve tempo in cui rimase in vigore, i partiti incassarono un contributo «a titolo di prima erogazione» (160 miliardi) e l’intero ammontare del fondo del 4 per mille (110 miliardi), in anticipo e indipendentemente dalle effettive dichiarazioni dei contribuenti.
Domande da interrogazione
- Quali furono le conseguenze dell'abrogazione del contributo annuale nel referendum del 1993?
- Che cosa prevedeva la legge sulla "contribuzione volontaria" del 1997 e perché fallì?
- Quali misure furono adottate per prevenire il finanziamento illecito dei partiti?
L'abrogazione del contributo annuale portò a un aumento dei contributi elettorali, fissati a 91 miliardi di lire per le elezioni politiche e europee, e a 64 miliardi per le elezioni regionali, compensando parzialmente la perdita di finanziamento annuale (l. 515/1993 e l. 43/1995).
La legge 2/1997 permetteva ai contribuenti di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito al finanziamento dei partiti, ma si rivelò un insuccesso e fu abbandonata dopo due anni, nonostante i partiti avessero incassato 160 miliardi come prima erogazione e 110 miliardi dal fondo del 4 per mille.
Il referendum del 1993 non toccò le fattispecie penali relative al finanziamento illecito, mantenendo il divieto di contributi da enti pubblici e società con partecipazione pubblica, e imponendo sanzioni severe per le violazioni (reati puniti con reclusione e multe).