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Concetti Chiave

  • Le quattro scuole giuridiche sunnite, Hanafita, Malikita, Shafi’ita e Hanbalita, si differenziano per il loro approccio alla tradizione e al conservatorismo-progressismo.
  • La scuola Hanafita è la più razionalista e si concentra sul ragionamento personale piuttosto che sugli hadith, prevalente in territori con popolazioni turche e del sud-est asiatico.
  • La scuola Malikita, diffusa in Africa e nel Maghreb, si basa sugli ahadith e sulla tradizione dei compagni di Muhammad, con attenzione all'interesse generale della comunità.
  • La scuola Shafi’ita accetta il ragionamento analogico solo se basato su testi sacri, ed è presente in tutto il mondo islamico.
  • La scuola Hanbalita è rigorosa e letteralista, predominante in Arabia Saudita, rifiutando il ragionamento indipendente a favore dell'adesione letterale ai testi sacri.

Per distinguere tra sunniti e sciiti si può ricorrere all’appartenenza ad una delle scuole giuridiche canoniche, “ortodosse”. Sono quattro, e un sunnita è da considerarsi tale se appartiene ad una di esse. Fanno tutte riferimento ai loro eponimi: Abu Hanifa, Malik ibn Anas, al-Shafi’i, Ibn Hanbal.
Essi non sono per forza i fondatori delle scuole: tutti, tranne al-Shafi’i, non sono in senso stretto giuristi, ma essenzialmente tradizionalisti, cioè che hanno fatto raccolte di hadith che sono divenute la base di ragionamento di altri giuristi che hanno dato il via alle loro scuole.


All’epoca della loro nascita, non esistevano strutture giuridiche formali consolidate come i tribunali, e questi personaggi erano solo dei saggi con gran fama di sapienti presso la popolazione, che chiedeva loro la fatwa. al-Shafi’i invece scrive proprio due opere di teoria della giurisprudenza, andando anche a sistematizzare i usul al-fiqh. Le scuole sono quelle che hanno fattualmente elaborato il fiqh.
Le quattro scuole sono caratterizzate da livelli diversi di attaccamento alla tradizione, proporzionali al “conservatorismo-progressismo” del loro pensiero.

1) Hanafita: corrente più razionalista, si basano sul bi’l-ra’y, e i più numerosi. Si inquadrano in questa scuola le popolazioni di origine turca e sud-est asiatico. Era la dottrina ufficiale dell’Impero ottomano. Si fa un moderato ricorso agli hadith, preferendo il ragionamento personale, che si deve ispirare al senso di giustizia (istihsan)
2) Malikita: prevalenti in Africa, nel Mahgreb e nei paesi musulmani della fascia sub-sahariana. La scuola si rifà strettamente agli ahadith, ma attribuisce anche grande importanza alla tradizione dei compagni di Muhammad. Si ammette l’uso dell’analogia, ma anche che il giurista debba legiferare avendo soprattutto in mente l’interesse generale della comunità (maslaha).
3) Shafi’ita: diffusi più o meno in tutto il mondo islamico. Se un atto non è qualificato esplicitamente da Corano e Sunna, allora si può ricorrere al ragionamento analogico. Ma solo e soltanto su base testuale, ogni altra forma di ragionamento viene rigettata.
4) Hanbalita: i più rigorosi e letteralisti, fanno affidamento al bi’l-ma’thur. È la scuola prevalente in Arabia Saudita e in tutta la Penisola arabica. Si rifiuta il ricorso alla ragione e al ragionamento indipendente, a favore dell’adesione letterale ai testi sacri. Il Corano e la Sunna devono essere i pilastri costitutivi della religione, della conoscenza e della società stessa

Le scuole giuridiche convivono contemporaneamente. Le moschee-scuole hanno spazio per tutte e quattro le scuole. Infatti nell’Islam classico non esisteva una struttura tribunalizia ufficiale, non esistevano gradi del giudizio. I contendenti si recavano la giudice e questi decideva in modo definitivo, inappellabile (a meno che non ci fosse la possibilità di andare dal califfo). L’appartenenza ad una determinata scuola era determinata per nascita, ma era possibile cambiare. Poteva per esempio accadere che una sentenza emessa da un giudice di una scuola trovava poi diversa opinione da un giudice di un’altra scuola. Era una struttura molto flessibile e metteva al sicuro da sentenza “politiche”: non esistendo una regola fissa, il giudice era portato a essere giusto.
Nell’Islam contemporaneo la quasi totalità dei paesi musulmani ha un sistema giuridico che fa riferimento a dei codici, nati su imitazione dello stile occidentale. Ciò perché la stragrande maggioranza dei paesi musulmani è stata colonizzata. Sostanzialmente quindi la distinzione delle quattro scuole non è più funzionale. Però questa tradizione giurisprudenziale rimane viva, recepita dai codici contemporanei, soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia, che è disciplinato ancora dalla tradizione classica.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le quattro scuole giuridiche canoniche dell'Islam sunnita?
  2. Le quattro scuole giuridiche canoniche dell'Islam sunnita sono la scuola Hanafita, Malikita, Shafi'ita e Hanbalita.

  3. Qual è la caratteristica principale della scuola Hanafita?
  4. La scuola Hanafita è la più razionalista, si basa sul bi’l-ra’y e preferisce il ragionamento personale ispirato al senso di giustizia (istihsan) rispetto agli hadith.

  5. Dove è prevalente la scuola Malikita e quale importanza attribuisce alla tradizione?
  6. La scuola Malikita è prevalente in Africa, nel Maghreb e nei paesi musulmani della fascia sub-sahariana, e attribuisce grande importanza alla tradizione dei compagni di Muhammad e agli ahadith.

  7. Come si distingue la scuola Shafi'ita nel suo approccio giuridico?
  8. La scuola Shafi'ita ricorre al ragionamento analogico solo su base testuale, rigettando ogni altra forma di ragionamento se un atto non è qualificato esplicitamente da Corano e Sunna.

  9. Qual è l'approccio della scuola Hanbalita verso i testi sacri?
  10. La scuola Hanbalita è rigorosa e letteralista, rifiuta il ricorso alla ragione e al ragionamento indipendente, favorendo l'adesione letterale ai testi sacri come il Corano e la Sunna.

Domande e risposte