L’idea di Europa: realtà e mito
La nascita del diritto comune e della codificazione in Europa, può farsi risalire seppur con
approssimazione al Natale dell’800. In realtà esse nascono con la nascita dell’Europa, che può farsi
risalire al pur breve periodo dell’impero carolingio.
Il momento storico preciso può individuarsi nella notte del Natale dell’anno 800, quando il Papa
Leone III incoronò Carlo Magno imperatore del Sacrum Imperium che rappresenta la I^a struttura
omogenea dell’Europa moderna. Tutto ciò è sicuramente storicamente provato, come dimostra la
storiografia moderna in particolare gli studi di Genzmer, Calasso, e l’incoronazione nel Natale
dell’800, rappresenta il continuamente dell’ideale glorioso dell’ordinamento romano entro l’orbita
di un territorio vastissimo.
Tutto il Sacrum Imperium infatti , come detto, comprendeva gran parte dell’Europa moderna, tranne
una piccola parte della penisola iberica il regno anglosassone e i paesi scandinavi; anche se in
questi paesi l’imperatore nn esercitava alcun potere ufficiale, vi era un riconoscimento indiretto
della sua egemonia e del suo protettorato.
Carlo Magno, dunque, era il REX e Decus EUROPAE. Il suo programma era quello di fondare un
forte impero franco e cristiano, in opposizione a bisanzio, con Roma la capitale della sua potenza, in
virtù della tradizione latino/cristiana di Roma caput mundi, città sacra voluta da Dio, e quindi il suo
imperatore deo coronatus.
Il nuovo impero, dunque, era una respublica christiana con una unità civile e religiosa di tutti i
popoli occidentali, con una assimilazione di romanità, germanicità e cristianesimo.
Anche la Chiesa, quindi, era grande protagonista, con l’imperator che era il suo primo difensore, e
che ,dunque, si pone come superamento totale della crisi di valori sociali e religiosi che fino a quel
momento aveva accompagnato l’occidente.
Basta pensare alla lingua ufficiale della chiesa, la lingua latina, che distingueva i clerici , e che alla
corte dell’imperatore era soprattutto la lingua degli atti ufficiali. Coloro che parlavano latino, i
Clerici, erano sparsi per tutto l’impero a formare più che una classe sociale, una classe culturale e
anche questo era segno di contiguità fortissima volta ad insabbiare la cultura antica.
Ed è in questo periodo che nascono i primi archivi giuridici,dogmatici e canonici, un primo segno di
ordine totale in tutti i settori.
L’Europa come fatto spirituale e culturale.
L’Europa è il risultato della storia e non è un fatto geografico.
Innanzi tutto perché è figlia di un universalismo culturale, fusione perfetta tra la cultura romana e
germanica legati alla cristianità, come ci fa notare Koshacker.
Il concetto di unità spirituale europea è dovuta soprattutto alla importanza del cristianesimo come
religione universale, con la Chiesa che opera, a tal proposito, un lavoro di rieducamento globale di
tutti i popoli, facendo sorgere una coscienza europea unitaria in comunità di fedeli.
Come nota Vismara, un noto storico, la Chiesa è viva e operante in quella società.
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Tutta questa unità durò fino alla caduta dell’impero carolingio, quando nell’ 843, col trattato di
VERDUM, i figli di Ludovico il Pio(successore di Carlo) si spartirono i territori, stabilendo che
l’impero si dovesse ridurre, geograficamente parlando, alla sola zona italo-germanica, lasciando
all’esterno quindi la zona dell’attuale Francia e della penisola Iberica che ovviamente, andavano a
formare una ostilità politica preoccupante insieme all’impero anglosassone.
Dunque dall’843 in poi l’Europa non conoscerà mai più un’unità politica integrale.
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Neppure allora però si dissolse quell’unitaria realtà culturale/romano/cristiana e un riconoscimento
di Roma come Caput Orbis, essendo considerata nell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo, come
ultima capitale di un impero prima della fine del mondo, tenendo conto delle affermazioni dello
storico Koschaker quando ci parla di un’idea culturale di Roma in tutta Europa anche in questo
periodo come ROMA MAGISTRA MUNDI.
Il vincolo tra Roma e l’impero non era cessato neppure, quindi, nell’età degli ottoniani e degli
Svevi, anzi col concetto di RENOVATIO IMPERII, era stato rafforzato. La cristianità dunque in
questo periodo contava più della nazionalità, con Roma simbolo religioso di essa.
Ciò che all’impero italico germanico si negava era solo il riconoscimento politco, che a tal
proposito passa in secondo piano per certi fattori, perché era la chiesa la vera forza motrice di tutto
l’impero e i successivi scontri tra impero e chiesa tra il 10imo e 12esimo secolo non saranno altro
che tentativi compiuti dall’impero di ritornare ad essere il soggetto principale di un’azione politica
offuscata dalla cristianità manifestata dalla Chiesa.
La Chiesa quindi, ha sempre agito intelligentemente. Con l’incoronazione di Carlo Magno infatti, si
era scelta il partner più potente di tutto l’impero occidentale.
In conclusione quindi, nell’universalismo che ha spiritualmente caratterizzato l’Europa medioevale,
ci sono il concetto della respublica Christiana, la teoria del Sacrum Imperium che ci appare come
strumento spirituale che la chiesa pone al servizio del proprio magistero evangelico e quindi la
missione dell’imperatore appare come una missione di diffusione dei concetti evangelici nel mondo,
dunque una missione sacra.
Lo stato quindi non ha un proprio fondamento etico, ma un fondamento religioso che postula LA
NATURA CRISTIANA DEGLI ORDIMENTI VIGENTI IN TUTTA EUROPA, che oggi,
ovviamente con la laicità che è messa al primo posto negli stati moderni, si è distrutta a partire dal
nono secolo in poi.
:-:-:
E’ importante sottolineare anche la questione sulla legge e sul diritto e soprattutto l’unità dello
stesso in tutta Europa.
I carolingi iscrissero su una tabula rasa molte domande tra cui la questione relativa alla unità del
diritto in tutta Europa.
Ma come scrisse Dawson:” l’importanza storica dell’età carolingia, non raggiunse mai l’apice per la
poca maneggevolezza dell’impero di Carlo Magno che mai portò ad un’organizzazione corretta
degna di uno stato civile”.
UNUM IMPERIUM UNUM IUS
La concezione etico/politica del Sacrum imperium, non poteva non trovare una unità omogenea
anche nel diritto, un qualcosa che si traducesse in una LEX COMMUNIS per tutti i popoli che
l’impero comprendeva.
Procedendo in maniera precisa, storicamente parlando, si arriva alla conclusione che nel XII secolo,
con la nascita della “Scuola di diritta” a Bologna e con il Rinascimento italiano si arriva ad una
completa maturazione del processo di vera LEX COMMUNIS.
La scuola di Bologna, diventa sede di uno studio scientifico del diritto specificamente autonomo
rispetto a quello noto alla tradizione altomedioevale delle artes liberales dell’alto medioevo,
fondando i proprio studi su una riscoperta dei testi giustinianei come ufficiale diritto vigente,il
diritto romano quindi si trova a sovrastare i diritti particolari dei vari popoli.
Il diritto romano giustinianeo, quindi entra nei paesi dell’occidente romanizzato, mentre negli altri,
Germania compresa entrerà come una forma di cultura e di rispetto nei confronti di
dell’interpretazione italiana.
La tradizione della LEX ROMANA nel medioevo barbarico e feudale.
E’ vero che l’idea di LEX COMMUNIS trova il suo centro nella scuola di Bologna, ma è pur vero
che nell’età carolingia e barbarica, storicamente parlando, precedente al XII secolo, ci sono delle
residuali tracce di questa idea.
Basta pensare alla forza suggestiva che aveva l’idea di Roma come caput orbi, di Roma domina
mundi e quindi di Cristo primo Re e delle sue leggi parte vincolante per tutti i comportamenti dei
cittadini del Sacrum Imperium, assoggetati da una sorta di rappresentazione di Cristo in terra: il
Papa e quindi dal suo primo alleato: L’imperatore.
Ed in questo periodo che in Germania nasce il pluralismo giuridico che conferisce personalità al
diritto. Il tutto è poi rafforzato dal fatto che c’è una fusione etica e spirituale delle genti latine e
germaniche con l’emergere di un linguaggio comune, il comune organizzarsi delle scuole episcopali
nelle varie città, il prendere spunto in Italia per esempio dal diritto longobardo franco, specie a
Pavia, e integrarlo con le norme romane laddove risultava lacunoso e incompleto, cosa che accadde
anche in germania col diritto germanico.
A tutto questo, si aggiunse anche la volontà di AGOBARDO, arcivescovo di Lione che manifestava
una espressa condanna verso la diversità di leggi per un popolo(periodo dell’impero italo tedesco e
successivo quindi a Carlo Magno) che seguiva interamente Cristo.
Ma, in conclusione, la sola nascita di un diritto comune per tutti si deve in linea di max alla scuola
del diritto di Bolognaperchè è solo con l’idea dei maestri bolognesi che che l’idea culturale di di
Roma diventa produttiva nel mondo del diritto.
Le quaestiones de iuris subtilitatibus e il problema del diritto nell’età del
rinascimento politico medioevale.
Le Quaestiones de iuris subtilitatibus, opera del glossatore piacentino(secondo Kantowicz),
richiama direttamente all’autorità divina come fondamento della indiscussa legittimità delle norme
dell’impero. Queste norme sono per eccellenza i precetti romani emanati dai Cesari e dai loro
successori per il proprio impero,e il capo dell’impero non può tollerare che le statuizioni a suo
tempo promulgate dagli imperatori barbarici continuino ad essere osservate come diritto vigente,
dunque è necessario che ci sia un diritto comune.
Questa teoria dell’unità, che la scienza giuridica bolognese adatta con rigore al regno del diritto, si
rispecchia in pieno con col fatto che poiché l’imperium romano cristiano è idealmente per volere
stesso di Dio, il definitivo ordinamento politico/temporale della comunità umana, l’unum ius cioè il
diritto romano, non può che non essere il diritto vigente unico in tutto l’imperium.
La pluralità degli ordinamenti politici: molteplicità e unità nel mondo medievale
del diritto
L’autore delle QUAESTIONES ha tratto delle conclusioni molto importanti nella fase dell’unità
giuridica europea.
E’ questa un’età che, come detto, getta le proprie fondamenta nel 19 secolo e si lega alle vicende
politico/culturali dell’impero romano cristiano di occidente, con un’unica cultura giuridica, un
unico IUS che dominato dalla fede cristiana possa essere tale e unico in tutto l’impero.
Dal XII secolo in poi il concetto di UNUM IUS diventerà poi l’IUS COMMUNE attraverso vari
processi culturali.
Al tempo delle QUAESTIONES, alla fine del XII secolo, l’impero appariva, per varie circostanze
politiche e spirituali connessi al mondo feudale, come un mosaico di ordinamenti giuridici
particolari tutti volti alla propria indipendenza e ognuno dei quali si reggeva su proprie
consuetudini, costituzioni e statuti. Ci ritroviamo una PLURALITA’ DI ORDINAMENTI
GIURIDICI, territoriali e personali indipendenti .
In Italia ritroviamo per esempio in REGNUM SICILIAE, al confine c’erano altri stati che
crescevano anche dal punto di vista giuridico, e che rivendicavano la propria indipendenza giuridica
fino al confine. Ciò portò inevitabilmente alla perdita dello spirito feudale.
Contemporaneamente però vi erano numerose novità che arricchivano sotto tutti i punti di vista gli
stati europei in questo periodo. E’ importante sottolineare per esempio la crescita economica e
industriale, la lotta per le investiture con la RIFORMA GREGORIANA DELLA CHIESA, le
CROCIATE, fino all’inevitabile RINASCIMENTO GIURIDICO. Ma con la nascita della scuola
giurista a Bologna NEL XII secolo, il problema era quello di far coincidere l’UNUS IUS con il
diritto ROMANO per tutti
L’inserimento di queste norme “nuove” all’interno di un ordinamento giuridico uguale per tutti è
comunque un insieme di consuetudini e statuti cittadini. Nel Regno di Sicilia per esempio,
ritroviamo le ASSISE NORMANNE promulgate nel 1140 dal re RUGGERO II e emanate a MELFI
nel 1231 da FEDERICO II, norme vigenti sotto tutti gli aspetti.
Quanto alle consuetudini locali, che sono la fonte più antica del diritto, essendo state tramandate
anche in via orale, saranno ancora tali nel secolo successivo quando verranno consolidate essendo
poi messe per iscritto. Le consuetudini, quindi, diventeranno la prima manifestazione della pluralità
degli ordinamenti giuridici minori(essendo cittadine), che sono venuti emergendo entro l’orbita
dell’impero, in ogni sua parte, e che ora contrappongono le loro norme di convivenza , garantite
dalla forma scritta, a quelle cui l’autorità superiore dell’imperatore, dei signori e dei sovrani tende
ad assoggettarle.
Accanto alla raccolta delle consuetudini, vanno crescendo gli STATUTI COMUNALI che sono i
PICCOLI CODICI in cui le nuove comunità politiche particolari, nelle forme ufficiali previste
dall’ordinamento di ciascuna, fissano il proprio libero assetto COSTITUZIONALE e
AMMINISTRATIVO, le proprie PROCEDURE GIUDIZIARIE, le proprie REGOLE DI DIRITTO
PRIVATO.
Lo statuto ESPRIME L’AUTONOMIA che ciascun ordinamento particolare rivendica entro i propri
confini nei confronti della LEX medesima pur riconoscendo la sovranità della superiore autorità di
intervenire ove lo statuto taccia.
Talvolta gli statuti lasciano intatte le CONSUETUDINI gia formatesi in loco, altre volte si
sostituiscono ad esse e altre volta sono proprio le stesse consuetudini che per volontà delle autorità
comunali vengono ufficialmente trasformate in statuto, assumendo la medesima forza cogente di cui
sono munite le 2 tipiche manifestazioni formali della volontà statutaria:
1-i BREVIA giurati delle magistrature comunali
2- le DELIBERAZIONI delle assemblee cittadine(“statute” in senso stretto).
La gamma degli statuti si diversifica in moltissime forme soprattutto nell’ITALIA CENTRO
SETTENTRIONALE, ove lo statuto non si subordina ad una legislazione regia ma presuppone
unicamente la concorrenza di quella imperiale. I codici comunali dei più grossi e potenti centri
cittadini, raggiungono nel XII e XIV secolo una notevole consistenza. Gli statuti sono articolati in
più libri, in titoli e rubriche, sottraendo al diritto dell’impero la disciplina di una amplissima serie di
rapporti giuridici.
Particolari forme di statuti sono GLI STATUTI MARITTIMI in cui i centri urbani portavano le loro
consuetudini in materia di navigazione e commercio; gli STATUTI CORPORATIVI ove i centri
urbani portavano le loro consuetudini in materia di organizzazione conferendosi una autonomia
della quale il codice cittadino è contemporaneamente vincolo e modello.
L’UNUM IUS quindi deve ora misurarsi con queste nuove regole che provengono ovunque si
voglia sottolineare la propria indipendenza, specie a livello comunale.
Il problema fu superato, specie con la scuola di Bologna ribadendo che alla base del IUS
COMMUNE c’è il diritto romano imperiale .
La configurazione originaria del concetto di ius comune
Il quadro del contrasto tra lo IUS PROPRIIUM degli ordinamenti particolari e l’unus ius
dell’impero è tracciato, dunque, con chiarezza assoluta nelle QUAESTIONES DE IURIS
SUBTILITATIBUS sottolineando soprattutto che quando si parla di unum ius, si vuole esprimere il
diritto unico dell’impero e non diritto unico nell’impero.
L’espressione UNUM IUS compariva già in un celebre frammento delle ISTITUZIONI DI GAIO
accolto nel Digesto volto a designare il diritto delle genti basato sulla naturalis ratio, patrimonio
collettivo di tutta la comunità umana.
Nel linguaggio del giurista medioevale il termine comune diventa IL DIRITTO ROMANO in vista
delle esigenza della respublica christiana ed ha come propri destinatari tutti i vari popoli organizzati
in ordinamenti giuridici e in questo quadro l’impero e il suo diritto diventano 1 sola unità, che è
formata da un sistema normativo interno a sua volta formato da norme che provengono da ogni
parte dell’impero. Il diritto comune, dunque, è presentato dai giuristi quale diritto superiore con
diritti particolari ad esso legati mediante subordinazione, a schema gerarchico di schietta natura
scientifica, con un sistema di fonti normative sorrette da un’unica ratio. Col passar dei secoli però
da un punto di vista storico, il diritto comune diventerà, in ciascun ordinamento particolare, diritto
suppletivo, con ordinamenti particolari ciascuno entro il suo sistema; un esempio lampante è il
diritto canonico della chiesa.
L’UTRUMQUE IUS: LA LEGGE DELLA CHIESA E LA
LEGGE DELL’IMPERO
La questione più importante, in special modo nel secolo XII, è sempre quella del rapporto tra diritto
dell’impero e diritto della chiesa. I dibattiti che ne nacquero, furono roventi per il loro diretto
collegarsi al più ampio scontro politico fra la dottrina curialistica e la dottrina imperialistica. Pur
attraverso differenze sostanziali che nascono da dibattiti sempre più accesi, ecco che si arriva alla
conclusione che le norme canoniche valgono nelle terre soggette al pontefice. Tuttavia l’ordinatio,
presuppone uno stretto legame tra norme imperiali e canoniche costituendo insieme lo ius comune.
Questa unione fu resa dai giuristi con l’espressione UTRUMQUE IUS.
In linea di massima, il concetto di Ius COMMUNE, doveva crescere al pari della concezione della
posizione dell’imperatore, dominus mundi,
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