Legge 27 maggio 1929, n. 847
Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio
La presente legge cesserà di spiegare ogni effetto dalla data di entrata in vigore della emananda legge di attuazione dell'art. 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984; si veda il relativo disegno di legge, infra, p. 347 s. È fatta salva la disciplina transitoria (dettata dalla lett. c), n. 4, del Protocollo addizionale, infra, p. 245) per i matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in vigore dell'Accordo.
(1) Si riproduce il testo dell'art. 34 del Concordato del 1929:
Art. 34
Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.
Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.
Le cause concernenti la nullità del matrimonio [e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato] sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. [I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. [I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.
Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.
Capo I. Modificazioni al Titolo V del Libro I del codice civile
- 1-4. .................................................................................................................(1). (1) Abrogati dall'art. 115 disp. trans. c.c. vigente.
Capo II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati
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