L. 27 maggio 1929, n. 810 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in
Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929
1. - Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa
Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929.
2. - Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità.
Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le
espropriazioni dipendenti dall’esecuzione del piano stesso.La indennità dovuta agli espropriandi sarà determinata in base a
stima redatta dai competenti uffici dell’Amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro.In caso di mancata
accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei
quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall’interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di
appello di Roma.Qualora l’interessato, dopo aver negata l’accettazione della indennità, ometta di designare il suo
rappresentante entro un mese dall’avvenuta opposizione alla stima, questa s’intenderà definitivamente accettata.
3. - Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per
l’esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.
4. La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato
Trattato fra la Santa Sede e l’Italia
1. - L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, nel quale la religione
cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
2. - L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in
conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.
3. - L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano,
com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli
speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce
l’Allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante. Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur
facendo parte d
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