Versione originale in latino
Sponsalia in ea parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atque iure solita esse fieri scriptis Servius Sulpicius in libro quem scripsit de dotibus: «Qui uxorem, inquit, ducturus erat, ab eo, unde uxor ducenda erat, stipulabatur eam in matrimonium datum iri; qui daturus erat, id est pater, itidiem spondebat se daturum illam. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur "sponsalia". Tunc, quae promissa erat, sponsa appellabatur; qui spoponderat se ducturum esse, sponsus. Sed si post eas stipulationes uxor non dabatur aut non ducebatur, qui stipulabatur, ex sponsu agebat. Iudices cognoscebant. Iudex quam ob rem data acceptave non esset uxor quaerebat. Si iustam causam non inveniebat, litem aestimabat et eum, qui spoponderat se aut accepturum aut daturum esse uxorem, pecunia multabat».
Traduzione all'italiano
Nella regione d’Italia che viene chiamata Lazio il fidanzamento avveniva secondo questa usanza e queste norme giuridiche, riferite da Servio Sulpicio nel libro che scrisse Sulle doti: “ Chi “ disse “ stava per prendere moglie esigeva da colui che gliela doveva concedere la stipula dell’impegno che sarebbe stata data in matrimonio; colui che l’avrebbe presa in moglie, faceva una promessa simile. Questo contratto di obblighi e promesse era chiamato fidanzamento. Allora colei che era stata promessa in sposa era chiamata sposa promessa e colui che aveva promesso di prenderla promesso sposo. Ma se dopo questi accordi la donna non veniva più data o presa in moglie, lo stipulatore intentava una causa in base alla promessa. I giudici avviavano l’istruttoria. Un giudica indagava sui motivi del rifiuto di dare o di prendere moglie. Se non risultava una giusta causa, stabiliva la stima in denaro della controversia e condannava chi aveva fatto la promessa a pagare a chi aveva siglato il contratto quanto era stato convenuto per prenderla o per darla in moglie“.