Pillaus
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Versione originale in latino


Rerum actum divisum antea in hibernos aestivosque menses coniunxit. Iuris dictionem de fidei commissis quotannis et tantum in urbe delegari magistratibus solitam in perpetuum atque etiam per provincias potestatibus demandavit. Capiti Papiae Poppaeae legis a Tiberio Caesare, quasi sexagenarii generare non possent, addito obrogavit. Sanxit ut pupillis extra ordinem tutores a consulibus darentur, utque ii, quibus a magistratibus provinciae interdicerentur, urbe quoque et Italia summoverentur.
Ipse quosdam novo exemplo relegavit, ut ultra lapidem tertium vetaret egredi ab urbe. De maiore negotio acturus in curia medius inter consulum sellas tribunicio subsellio sedebat. Commeatus a senatu peti solitos benefici sui fecit.

Traduzione all'italiano


I processi, che prima si tenevano nei mesi invernali e in quelli estivi, furono celebrati senza interruzione. Il potere di deliberare in materia di fidecommesso, fino a quel tempo delegato annualmente ai magistrati, e soltanto a Roma, egli lo conferì per sempre, anche nelle province, ai rappresentanti dell'autorità. Abrogò un articolo che Tiberio Cesare aveva fatto aggiungere alla legge Papia Poppea con il pretesto che gli uomini di sessant'anni erano incapaci di generare. Stabilì che i consoli assegnassero i tutori agli orfani e che coloro ai quali i magistrati avevano proibito il soggiorno nelle province, fossero banditi anche da Roma e dall'Italia. Lui stesso inaugurò un nuovo tipo di relegazione che consisteva nel divieto di andare oltre le tre miglia, uscendo da Roma. Quando doveva trattare un affare importante in Senato, prendeva posto tra le sedie curuli dei consoli o sul banco dei tribuni. Si riservò il diritto di accordare i congedi, che solitamente si richiedevano al Senato.

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