Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture”
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
TESI DI LAUREA
IN
DIRITTO PRIVATO COMPARATO
La Kafala: un’analisi comparativa
tra l’Italia e i Paesi Islamici
RELATORE:
Ch. mo Prof. Paolo Pardolesi LAUREANDA:
CORRELATORE: Valentina Acquaro
Ch. mo Prof. Paolo Stefanì
ANNO ACCADEMICO 2019/2020 1
2
I INTRODUZIONE
Il presente elaborato ha l’obbiettivo di fornire un’analisi dell’istituto
della kafala di diritto islamico, che ha lo scopo di proteggere i minori,
grazie alla comparazione con l’istituto della adozione e di altri istituti
che nel nostro ordinamento svolgono la medesima funzione.
La motivazione che mi ha spinta ad approfondire questo tema nasce
dalla curiosità che questo argomento ha suscitato in me nel momento in
cui, per la prima volta, ne sono venuta a conoscenza durante le lezioni
di diritto ecclesiastico; curiosità che si è ulteriormente rafforzata
quando ho affrontato lo studio del diritto privato comparato che mi ha
spinta ad avvalermi delle conoscenze acquisite durante le lezioni per
comparare questo istituto con l’adozione italiana.
Ho trovato l’argomento in questione particolarmente interessante
perché oggi, sempre più spesso, ci si trova a confrontarsi con sistemi
giuridici che prevedono istituti molto diversi dai nostri, soprattutto alla
luce dei consistenti flussi migratori che negli ultimi anni si sono
intensificati, in particolare dal Nord Africa, verso il nostro Paese. 3
Per questo motivo ho voluto esaminare, attraverso un approccio
comparatistico, come la kafala si rapporta con la giurisprudenza
con l’adozione.
italiana, analizzandone i punti di contatto e di distanza
“Nel 1
mondo islamico infatti, l'applicazione della Sharia condiziona
soprattutto il diritto di famiglia, in particolare il matrimonio, il divorzio,
il ripudio, la successione e la kafala: cercheremo di capire come si
comporta l’ordinamento italiano di fronte alle questioni applicative e
interpretative che derivano dal confronto con una tradizione giuridica
fortemente influenzata dalla religione.” 2
La tesi è articolata in quattro capitoli: il primo capitolo fornisce una
definizione della kafala e delle sue forme, chiarendo il significato del
concetto di filiazione nel mondo musulmano e focalizzando
l’attenzione sulla situazione del Marocco.
Il secondo capitolo si concentra sullo studio di quella che è la sua
controparte nell’ordinamento italiano, cioè l’adozione nelle sue varie
1 Legge sacra dell’Islam, dedotta dai quattro ‘fondamenti del diritto’ (uṣūl al-fiqh): il Corano, la
sunna o consuetudine del Profeta, il consenso (iǵmā‛) della comunità musulmana, e il qiyās o
deduzione analogica.
2 E. FALLETTI, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, n. 31/2016, 2016,
www.statoechiese.it 4
forme e sull’approfondimento degli istituti dell’affido e
dell’affiliazione, individuando somiglianze e differenze con la kafala.
Il terzo capitolo tratta la questione del riconoscimento della kafala nel
nostro ordinamento ed i vari strumenti per attribuirle valore giuridico,
ponendo attenzione su due sentenze che mi sembrano particolarmente
significative in proposito: la sentenza del Tribunale per i Minorenni di
Trento, 11 marzo 2002 e la sentenza della Corte d’Appello di Bari, 16
aprile 2004.
Il quarto capitolo, in conclusione, approfondisce il concetto di
multiculturalismo come conseguenza della globalizzazione, fornendo
una riflessione su come gestire le diversità culturali salvaguardando
l’identità dei singoli e dei gruppi, senza tuttavia trascurare quelli che
possono essere i rischi del multiculturalismo.
I risultati di questo lavoro di ricerca, per il quale mi sono servita di
diverse fonti, come libri, riviste e siti internet, saranno successivamente
illustrati nelle conclusioni finali di questa tesi. 5
Capitolo primo
1. LA KAFALA ISLAMICA
–
SOMMARIO: 1.1. Introduzione 1.2. Il concetto di filiazione nel
– – –
diritto musulmano 1.3. Definizione di kafala 1.4. Forme di kafala
Adozione nell’Arabia preislamica e divieto di –
1.5. al-tabanni 1.6. La
kafala nel regno del Marocco
1.1 INTRODUZIONE
“L’adozione è un fenomeno sociale, legale ed economico complesso
che è esistito in una forma o in un’altra nella maggior parte delle società
sin dalla storia antica.” 3
La religione è un elemento fondamentale della società islamica e gli
istituti giuridici a tutela dei minori sono molto diversi da quelli dei Paesi
occidentali, di conseguenza possono apparire poco comprensibili alla
4
luce dei nostri ordinamenti.
3 F. KUTTY, Islam law and adoption,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2457066, p. 1
4 M. ORLANDI, La kafala islamica e la sua riconoscibilità quale adozione, in Il diritto di famiglia e
delle persone, Giuffrè, Milano, 2005, p. 636 6
1.2 IL CONCETTO DI FILIAZIONE NEL DIRITTO
MUSULMANO
Prima di procedere all’esame dell’istituto oggetto del presente lavoro,
è necessario fare una premessa: nel mondo islamico il concetto di
filiazione - intesa come rapporto giuridico che si crea tra genitore e
caratterizzato dalla consanguineità e si fonda sull’idea
figlio (nasab) - è 5
che solo il matrimonio legittimi la relazione genitore-figlio.
La filiazione è collegata quindi al problema della liceità del rapporto
nel diritto musulmano “nessuna relazione giuridica
sessuale, perché
può sorgere tra il padre e il bambino da lui illecitamente generato”.
Un’eccezione a questo è rappresentata dal nasab materno, che è
conseguenza diretta del parto; il legame giuridico con la madre si crea
pertanto sia nel caso in cui il figlio sia stato concepito in un rapporto
6
lecito, che nel caso in cui sia frutto di adulterio.
Secondo gli studiosi esperti di giurisprudenza araba, se la
“discendenza” è una grazia divina, questa non potrebbe di certo derivare
5 G. CAROBENE, Identità religiose e modelli di protezione dei minori. La Kafala islamica, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2017, p. 14
6 R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi – Codificazioni
e riforme, Giuffre, 1990, p. 153 7
da un peccato: l’uomo non può trarre un profitto da un delitto come
l’adulterio
7 .
Se da un lato il Corano punisce l’adulterio, dall’altro i giuristi hanno
cercato in molte circostanze di cancellarne il carattere di illiceità,
di scalfire anche l’obbligo di fondare il
cercando inoltre nasab solo sul
rapporto sessuale lecito: questo al fine di evitare scandali e tutelare il
bambino e i suoi interessi, visto che una origine illegittima rappresenta
8
un marchio di disonore per il bambino.
La giurisprudenza islamica detta alcune regole per stabilire il nasab:
- Presunzione di paternità: affinché la relazione tra genitore e figlio
possa ritenersi legittimata è necessario che il bambino sia “figlio
del letto coniugale” (walad 9
li-l-firash): occorre quindi che il
bambino nasca dopo che sia trascorso dal matrimonio un periodo
10
minimo di gestazione, ovvero sei mesi.
7 R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi – Codificazioni
e riforme, Giuffre, 1990, p. 153
8 R. ALUFFI BECK PECCOZ, op. cit., p. 154 s.
9 N. YASSARI, Adding by Choice: Adoption and Functional Equivalents in Islamic and Middle
Eastern Law, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2714359, p. 4
10 R. ALUFFI BECK PECCOZ, op. cit., p. 156 8
Questo si può ricondurre all’intenzione di creare uno Stato ideale,
in cui le donne non commettono adulterio, ed evitare così
11
eventuali dispute di paternità.
- Riconoscimento della paternità: esso avviene quando un uomo
dichiara che il bambino è suo figlio, oppure quando tace al
momento del parto, o dalle congratulazioni che riceve dalle
12
persone dopo la nascita.
Il riconoscimento della paternità genera tuttavia perplessità: se il
bambino nasce da un matrimonio - ed è quindi figlio legittimo -
il riconoscimento sarebbe inutile; d’altra parte se è figlio
13
illegittimo il riconoscimento dovrebbe essere impossibile.
La soluzione a questo problema risiede nel fatto che la funzione
principale del riconoscimento è quella di stabilire il nasab di un
bambino nato dal concubinato legale, dal momento che nel
mondo musulmano è lecito che il padrone possa unirsi alla
14
propria schiava.
- Prova per testimoni: due uomini degni di fede, uno dei quali può
anche essere sostituito da due donne, riescono a procurare la
11 N. YASSARI, op. cit., p. 4
12 R. ALUFFI BECK PECCOZ, op. cit., p. 163 s.
13 Ibidem
14 Ibidem 9
prova di fatti a sostegno della presunzione di paternità (per
esempio, la data della stipulazione del contratto o del ripudio, o
che possano certificare l’avvenuto
comunque fatti
15
riconoscimento).
Possono anche semplicemente attestare che Tizio, bambino di
origine sconosciuta, è figlio di Caio, e la filiazione è stabilita così,
16
senza neppure indicare il rapporto lecito che ne sta alla base.
1.3 DEFINIZIONE DI KAFALA
Nonostante il Corano proibisca in modo esplicito di equiparare i figli
biologici a quelli adottivi, rientra comunque tra i doveri del buon
musulmano quello di occuparsi dei meno fortunati e soprattutto degli
“la
orfani: kafala è quindi lo strumento giuridico attraverso il quale
offrire protezione ai minori in stato di bisogno, senza infrangere alcun
divieto di diritto divino” 17 .
Pertanto, questo istituto è il risultato di un compromesso che risponde
all’esigenza di dare tutela ai bambini senza famiglia e alle coppie sterili,
15 R. ALUFFI BECK PECCOZ, op. ult. cit., p. 175 s.
16 Ibidem
17 G. CAROBENE, op. cit., p. 15 10
L’etimologia della
senza per questo scontrarsi con le norme e la morale.
nell’arabo classico: <garantire>
parola kafala ha due distinti significati
e <prendersi cura di>. Con il primo significato la parola è stata utilizzata
principalmente nell’ ambito commerciale, con un’accezione simile a
18
quella di fideiussione ; ma è il secondo significato - quello di
“prendersi cura di”, “farsi carico di” 19
- che andremo ad approfondire.
La definizione di kafala nel Lisan Al Arab (il più famoso dizionario
: <L’accolse il suo
20
arabo) fa riferimento ad un versetto del Corano
Signore di accoglienza bella, e la fece crescere della migliore crescita.
L’affidò a Zaccaria e ogni volta che egli entrava nel santuario trovava
21
cibo presso di lei>.
Questo versetto è stato interpretato in molti modi: secondo
un’interpretazione più moderna, Zaccaria è colui che è sottoposto
all’azione di Dio, e responsabile di far rispettare l’azione di Maria, nel
senso che Dio ha dato Maria a Zaccaria per essere suo garante. Secondo
altri Zaccaria sarebbe garante di Maria: questa accezione permette alla
18 La fideiussione è un contratto con il quale si costituisce la garanzia personale di un terzo a favore
del creditore; il fideiussore è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce
l’adempimento di un’obbligazione altrui.
19 J. BARGACH, Orphans of Islam: Family, Abandonment, and Secret Adoption in Morocco, Rowman
& Littlefield, 2002, p. 29
20 G. CAROBENE, op. cit., p. 19
21 Corano, Sura III, http://www.corano.it/corano_testo/3.htm 11
persona di considerarsi libera e accettare volontariamente di garantire
qualcuno; in questo versetto la kafala è intesa con il significato di
“prendersi cura”. La kafala ha come scopo la tutela, la cura, di un
minore abbandonato (makful), tramite la nomina di un tutore (kafil), che
“provvederà alle sue esigenze fino al raggiungimento della maggiore
età, e ad accudirlo alla stessa maniera in cui vi provvederebbe un buon
padre”; la nomina può avvenire tramite atto notarile o in maniera
22
giudiziale.
È comunque necessario che il minore sia dichiarato abbandonato dal
Tribunale per i minori. Il kafil dovrebbe essere maggiorenne, di
religione islamica e dimostrare di essere idoneo ad assumersi le
responsabilità che derivano dalla kafala in maniera dignitosa. In alcuni
23
Paesi il makful deve dare il proprio consenso alla kafala.
Nonostante ciò non si riconosce nessun legame di filiazione tra makful
e kafil: il makful non assume il nome del kafil, né diritti mortis causa,
in quanto le regole sulla successione, contenute nel Corano e poi riprese
dalla legislazione islamica, si basano solo sulla consanguineità e
sull’alleanza.
24
22 G. CAROBENE, op. cit., p. 16 s.
23 M. ORLANDI, op. cit., p. 640
24 G. CAROBENE, op.cit., p. 17 12
La kafala è uno strumento provvisorio, perché il makful potrà sempre
essere posto nuovamente sotto la responsabilità dello Stato; inoltre
termina con il raggiungimento della maggiore età (salvo il caso in cui
si tratti di una ragazza non sposata, un portatore di handicap, un
soggetto incapace), con la morte dei genitori o nel caso di incapacità
degli stessi, oppure con l’annullamento da parte del giudice se il
25
Tribunale stabilisce che non vi sia fondamento per la misura.
1.4 FORME DI KAFALA
Esistono due forme di kafala:
- quella giudiziaria, che viene pronunciata dal Tribunale dei minori
e riguarda i bambini figli di genitori ignoti;
- quella notarile, che è una sorta di contratto stipulato davanti ad
un notaio e riguarda i minori non abbandonati, con genitori
conosciuti e con il loro consenso.
tutela dell’infanzia, anche se il suo ambito applicativo
La kafala nasce a
si estende anche ai fanciulli che non sono totalmente abbandonati, o a
ragazzi più grandi che spesso vengono affidati dai genitori biologici a
25 Ibidem 13
parenti emigrati, in modo da assicurare loro un migliore livello di
istruzione o maggiori possibilità di lavoro nel mondo Occidentale, per
poi fare rientro nella famiglia d’origine. 26
ADOZIONE NELL’ ARABIA PRE-ISLAMICA
1.5 E DIVIETO DI
AL-TABANNI è un elemento tipico dell’ordinamento
27
Il pluralismo giuridico 28
islamico, dal momento che le varie leggi hanno provenienze diverse.
Nonostante ciò i giuristi hanno stabilito che l’adozione, così come viene
intesa nel mondo occidentale (praticata nell’Arabia preislamica e
29
conosciuta come al-tabanni), è proibita in molti Paesi musulmani.
significa che una persona ne “adotta un’altra come figlia”,
Al-tabanni
con due conseguenze principali: il figlio adottivo è posto sullo stesso
piano del figlio biologico, in termini di relazioni familiari, di tutela, di
sostegno, di eredità, di discendenza, di consanguineità, ecc. e i suoi
30
genitori biologici perdono ogni diritto nei suoi confronti.
26 G. CAROBENE, op. ult. cit., p. 17 s.
27 Il pluralismo giuridico è una teoria secondo la quale esiste una molteplicità di ordinamenti e fonti
normative.
28 F. KUTTY, op. cit., p. 4
29 Ibidem
30 Ibidem 14
L’origine del divieto di al-tabanni è reperibile in alcuni versetti del
31
Corano : 58:2 <le loro madri sono soltanto coloro che li hanno
partoriti> e 33:4-5 <Dio non ha creato quelli che tu chiami figlioli, tuoi
figli [in realtà]. Questa non è altro che un’espressione delle vostre
bocche e Dio dice la verità e guida alla via [corretta]. Attribuiscili ai
loro padri: questo è più giusto agli occhi di Dio, ma se non conosci i
nomi dei loro padri, allora sono i tuoi fratelli nella fede e i tuoi
32
dipendenti>. Questi versetti stanno a significare che nessuno, oltre ai
genitori biologici, può diventare, appunto, genitore.
33
Anche nella Sunna possiamo individuare lo stesso divieto: prima
dell’avvento dell’Islam, il Profeta Maometto comprò a La Mecca uno
Ḥāritha.
34
schiavo, che in seguito liberò e adottò, di nome Zayd ibn
Il padre dello schiavo era venuto a reclamarlo dopo che Zayd era stato
liberato, ma egli decise di rimanere con il Profeta, che voleva adottarlo
(tabanni): la dichiarazione di adozione fu pubblicizzata e Zayd divenne
noto come Zayd b. Muḥammad. Egli si sposò con una cugina del
31 Ibidem
32 Corano, Sura III, http://www.corano.it/corano_testo/3.htm
33 Sunna: è la seconda fonte di legge islamica dopo il Corano, e insieme a quest’ultimo costituisce
la Sharīʿa. Rappresenta “l’insieme dei comportamenti esemplari che i musulmani dovrebbero
tenere, e costituisce l’insieme dei comportamenti normativi, decisioni, azioni, tacite approvazioni
e disapprovazioni del Profeta. La Sunna è stata ascoltata, testimoniata, memorizzata, registrata e
trasmessa da generazione in generazione.” Tutte queste tradizioni sono state poi riunite in delle
raccolte (hadith), ed hanno lo scopo di elaborare ed interpretare i principi del Corano.
34 F. KUTTY, op. cit., p. 5 15
Profeta, Zaynab bint Jahsh, ma successivamente divorziò da lei, e il
35
Profeta la sposò.
Sposare la moglie divorziata di un figlio adottivo, nell’Arabia
preislamica era considerato un tabù per due motivi: per il rapporto di
discendenza, seppur apparente, creato dall’adozione e perché era lo
stesso Corano a proibir
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto musulmano e dei Paesi islamici - Appunti
-
Diritto musulmano e dei Paesi islamici - la Lega degli Stati arabi
-
Diritto musulmano e dei Paesi islamici - modello islamico
-
Diritto musulmano e dei Paesi islamici - l'organizzazione della Conferenza islamica