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DELL’OLIO SOC SPA(CDO SPA.).
La COB Scrl, quindi, è divenuta titolare in piena e libera proprietà di n.8.954.997
azioni del valore nominale di euro 1,00 cadauna, rappresentativa del 94,442% del
capitale sociale di 9.482.000 euro,interamente versato, della società da incorporare
CDO spa.
Le rimanenti n.527.003 azioni erano possedute da n.252 azionisti.
L’art 5 dello statuto sociale dell’incorporante COB prevede che possono diventare
soci i soggetti che sono titolati all’esercizio di oleifici.
Di conseguenza, a fusione avvenuta, i soci della incorporanda CDO spa che non
fossero risultati titolari di oleifici non avrebbero potuto assumere la qualifica di socio
COB Scrl e dovranno cedere alla stessa tutte le loro azioni.
In data 17/5/16 è stato redatto ed approvato dai rispettivi Consigli di
Amministrazione il progetto di fusione ex art 2505 bis della fusione per
incorporazione di COD SpA in COB Scrl.
Gli obbiettivi della fusione erano: 81
ottenere una crescita dimensionale della struttura commerciale con
conseguente posizione contrattuale più vantaggiosa nei confronti dei terzi
fornitori di beni e servizi;
migliore integrazione dei servizi offerti ai soci cooperatori ed ai clienti;
ottenere recuperi significativi di efficienza e di risparmi di costi generali,
amministrativi e commerciali;
razionalizzare le risorse impiegate, sia materiali che immateriali;
fornire servizi agli oleifici soci alle migliori condizioni;
predisporre un piano di risanamento atto a ripristinare la stabilità finanziaria e
raggiungere il pareggio economico di CDO anche attraverso, un affitto di
azienda, “strumento ponte” per ottenere da subito le sinergie e le riduzioni di
costi necessari per raggiungere l’equilibrio economico auspicato.
Articolato del Progetto di fusione
1. Lo statuto della incorporante Cooperativa Olivicoltori Bresciani Scrl non ha
subito alcuna modifica;
2. Detenendo l’incorporante una partecipazione al capitale sociale della
incorporando superiore al 90 %, la fusione per incorporazione di cui al
presente progetto è stato realizzato nella forma semplificata di cui all’art
2505-bis del codice civile come modificato dal D.lgs 22.06.2012 n.123 in
quanto è stato concesso ai soci di minoranza della incorporanda il diritto di far
acquistare le loro azioni dalla incorporante per un corrispettivo determinato
alla stregua dei criteri previsti dal codice civile per il recesso;
3. Non erano pertanto richiesti gli adempimenti di cui gli artt. 2501-quater
(situazione patrimoniale), 2501-quinquies( relazione dell’organo
amministrativo) e 2501-sexies( relazione degli esperti) del codice civile,
mentre ha trovato applicazione l’art 2501-septies, limitatamente alla
documentazione richiesta nell’ambito del procedimento semplificato(
progetto di fusione, bilanci- completi delle relazioni degli amministratori, dei
sindaci e dei revisori legali- degli ultimi tre esercizi delle società interessate
alla fusione, giacché l’operazione di fusione di cui al presente progetto doveva
essere deliberata nel seguente modo:
A. quanto all’incorporante COB Scrl, dal Consiglio di Amministrazione- ai
sensi dell’art 37 dello statuto sociale come consentito dall’art 2505-bis
82
comma 2 codice civile; resta ferma la facoltà dei soci dell’incorporante,
ai sensi degli artt. 2505-bis comma 3 e 2505 comma 3 del codice civile,
di richiedere che la fusione fosse approvata con deliberazione
assembleare ai sensi dell’art 2502 codice civile;
B. quanto all’incorporanda COB SpA, dall’assemblea straordinaria dei soci.
4. Inoltre non erano da applicare le disposizioni di cui all’art 2501-bis codice
civile, che regola la fusione con indebitamento non ricorrendone i
presupposti;
5. Diritto degli azionisti di Casa dell’Olio SpA di far acquistare le proprie azioni
dai soci della incorporante COB Scrl.
Agli azionisti di Casa dell’Olio SpA era riconosciuto, ai sensi dell’art 2505-bis
comma 1 del codice civile, il diritto di far acquistare dalla incorporante COB
Scrl, in tutto o in parte, le azioni da esse detenute nelle predette società per
un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Il consiglio di amministrazione della società Casa dell’Olio SpA- ai sensi del
comma 2 dell’art 2437-ter del codice civile e, conseguentemente, sentito il
parere del consiglio del collegio sindacale e della società incaricata della
revisione legale dei conti- nella seduta del 31 maggio 2016, ha determinato il
suddetto corrispettivo in 1,00 euro (euro uno/00) per azione pari al valore
nominale.
Tale diritto poteva essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R da
spedire all’incorporanda CDO SpA entro 15 (quindici) giorni di calendario dal
ricevimento della comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel Registro delle
Imprese della delibera dell’assemblea straordinaria di approvazione della
fusione.
Dell’avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare
dell’incorporanda era previsto essere data comunicazione agli azionisti di
minoranza con apposito avviso- mediante raccomandata A/R, posta
certificata, fax o altro mezzo di comunicazione avente la data certa- riportante
anche le modalità e i termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell’art
2505-bis cc.
L’efficacia dell’eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento
del relativo prezzo, erano subordinati all’efficacia della fusione.
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Il prezzo sarà corrisposto da COB Scrl entro 30 (trenta) giorni dalla data di
efficacia civilistica della fusione.
6. Azionisti di CDO SpA esercenti oleifici che intendono divenire soci di COB Scrl
Ad ognuno dei soci titolari di oleifici della società incorporando CDO SpA, che
non avendo esercitato il diritto di recesso di cui al precedente punto 5 e che
quindi intendevano diventare soci nella incorporante COB Scrl, sono state
assegnate azioni di nuova emissione della società incorporante per un valore
complessivo minimo della singola partecipazione di 10.400,00 euro
(diecimilaquattrocento/00 euro).
Il socio della incorporanda, se necessario, avrebbe dovuto integrare in denaro
la differenza tra il valore nominale della sua partecipazione originariamente
posseduta ed il valore della partecipazione minima in COB Scrl. Tale
integrazione doveva avvenire con versamenti, da concludersi entro il 31
dicembre del 2022, che avrebbero potuto essere realizzati con aumenti
gratuiti di capitale sociale rivenienti dagli eventuali ristorni negli esercizi
successivi alla data di efficacia giuridica della fusione.
Le nuove azioni potevano partecipare agli utili nei limiti in cui ciò è
legislativamente e statutariamente consentito per le società a mutualità
prevalente, dalla data di inizio dell’esercizio della incorporante nel corso del
quale si sarebbe verificato l’effetto giuridico della fusione.
7. Obbligo degli azionisti di CDO SpA che non sono titolari di oleifici
Gli azionisti della incorporata CDO SpA, che all’atto di fusione, non fossero
risultati titolari di oleifici e quindi non risultassero in possesso dei requisiti per
diventare soci della incorporante COB Scrl, sarebbero stati obbligati a cedere
alla stessa incorporante tutte le loro azioni per un corrispettivo determinato
alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
La incorporante COB Scrl si obbligava ad acquistare tutte le suddette azioni al
prezzo di 1,00 euro (euro uno /00) e a corrispondere il corrispettivo agli
azionisti e loro aventi diritto entro 30 giorni di calendario dal ricevimento
della comunicazione dell’avvenuta efficacia civilistica della fusione.
Dell’avvenuta efficacia della fusione sarebbe stata data comunicazione da
COB Scrl agli azionisti della incorporata non titolari di oleifici con apposito
avviso- mediante raccomandata A/R, posta certificata, fax o altro mezzo di
comunicazione avente la data certa.
84
8. Non erano previsti né trattamenti specifici per particolari categorie di quote o
di azioni né particolari vantaggi per gli amministratori delle società
partecipanti alla fusione.
9. La fusione è avvenuta, sia per la società incorporante che per la società
incorporanda, sulla base dei rispettivi bilanci di periodo redatti alla data del 31
ottobre 2015.
10. Ai sensi e per gli effetti dell’art 2504-bis, secondo comma la fusione avrebbe
avuto effetto una volta eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’artt.
2504 cc.
11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter, primo comma n.6 del codice civile,
la decorrenza dell’imputazione delle operazioni contabili della incorporanda al
bilancio della incorporante sarebbe avvenuta dall’ 1 gennaio 2016, con
medesima decorrenza agli effetti fiscali ai sensi dell’art 172 comma 9 del D.P.R
22/12/1986 n. 917.
In data 31/5/16, il Progetto di fusione veniva approvato dai consigli di
amministrazione di ambedue le società.
In data 13/9/16 veniva deliberata la fusione da entrambe le società partecipanti alla
fusione; l’iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, per l’incorporante, e di
Imperia per l’incorporanda, è avvenuta il 19/9/2016.
L’atto di fusione viene sottoscritto il 12/12/2016 e depositato per ambedue le
società nel Registro delle Imprese in data 15/12/2016. Nell’atto di fusione viene
esplicitamente previsto che ai soli fini contabili e fiscali, ai sensi dell’art 172 comma
9 TUIR, gli effetti della fusione vengono retrodatati all’1/1/16.
Alla data di effetto della fusione la situazione riferibile ai 252 soci di minoranza della
incorporata CDO SpA era la seguente: 85
categoria di Numero soci Numero azioni Valore Prezzo totale
soci nominale delle azioni
azioni
Soci sprovvisti 50 100.000 100.000 100.000
dei requisiti
per divenire
socio della
COB Scrl
Soci che 80 150.000 150.000 150.000
esercitano il
diritto di
recesso
Soci che 122 277.003 277.003 277.003
optano per
divenire soci
della COB Scrl
Totali 252 527.003 527.003 527.003
5.2. Scritture contabili
Società incorporata
1. La società incorporata ha dovuto redigere un bilancio di verifica al
15/12/16. Poiché la fusione è avvenuta con effetto retroattivo, non
sono state effettuate le scritture di rettifica e di assestamento. Queste
rilevazioni sono state effettuate dalla società incorporante al 31
dicembre, in sede di redazione del bilancio di esercizio.
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Importi dare Importi avere
Diritti di brevetto 119
industriale e di utilizzo di
opere dell’ingegno
Avviamento 1.574.000
Altr