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L’IMPUTABILITÀ

CAPITOLO 1 -

Evoluzione storica dell’imputabilità

1.1.

Per molti secoli il diritto è stato plasmato in base alle necessità dei monarchi e degli

imperatori che governavano con un potere assoluto e il cui obiettivo era quello di garantirsi

il consenso dei membri dell'aristocrazia e del clero a discapito della classe più bassa, nota

come "terzo stato". Ciò ha comportato il mantenimento di una rigidissima gerarchia sociale

che si è riflessa anche nell'ambito del diritto penale.

In questo contesto i cittadini non godevano di alcuna garanzia in merito alla certezza delle

norme che sarebbero state applicate, che nella maggior parte dei casi era fortemente iniqua:

come è facile intuire i poveri erano spesso puniti in modo eccessivo rispetto alla gravità del

reato commesso, mentre i nobili e i membri del clero erano spesso esentati dalle pene

1

previste per quel tipo di condotte.

La magistratura, infatti, godeva di ampia discrezionalità e sovente, in particolar modo nel

Medioevo, il concetto di reato era fortemente condizionato e confuso con quello di peccato:

coloro a cui veniva attribuita una condotta penalmente rilevante erano sottoposti a prove

2

(c.d. ordalie o giudizio di Dio), che dovevano superare per dimostrare la loro innocenza. La

religione aveva una grandissima influenza in questo scenario: il giudizio divino si

manifestava attraverso il superamento delle prove, il quale testava direttamente l’innocenza

del soggetto; oppure attraverso l’insuccesso, il quale affermava inappellabilmente la sua

reità. Il crimine di stregoneria rappresentava il delitto con il pericolo maggiore per

l’equilibrio sociale e per questo il presunto stregone, anche se reo confesso, veniva

sottoposto alla prova ordalica in modo da poter eliminare dal tessuto sociale la sua influenza

3

malevola.

Queste concezioni non tenevano certo in conto la possibilità di riscatto da parte

dell’individuo e ancor meno la sua reintegrazione nella società, concetti che necessiteranno

1 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Editions Gallimard, Paris, 1975 (Trad. It.

di Alcesti TARCHETTI, Sorvegliare e punire, da Giulio Einaudi editore, Torino, 1993)

“cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale,

2 Francesco CAPRIOLI, La scienza

in ‹‹Cassazione penale››, 2009, 3520 in ‹‹Rivista Internazionale di diritto romano e antico››,

3 Roberto FIORI, Ordalie e diritto romano, estratto dal

vol. 65 (2017), Editore Jovene, Napoli, 2017 12

di molto tempo prima di avere una qualche rilevanza; tuttavia, l’influenza divina viene

abbandonata ben presto grazie soprattutto al contributo della Scuola Classica.

1.1.1. Il pensiero della scuola Classica

L'avvento delle idee illuministe ha segnato un cambiamento radicale nella società e la

voglia di rinnovamento ha sicuramente avuto un ruolo di fondamentale importanza nella

riformulazione del diritto penale, dei reati e delle pene, che ha portato alla lotta verso la

4

corruzione, gli abusi e la superstizione.

In particolar modo il processo di laicizzazione dello Stato ebbe come conseguenza naturale

la produzione di grandi mutamenti in tutto il diritto: i delitti vengono distinti dai peccati. La

5

violazione della legge non è più un peccato contro Dio, ma un reato contro la comunità.

I temi principali esplicitati in questo periodo riguardano la ragione, che viene vista come la

caratteristica distintiva dell'uomo rispetto agli animali, l'uguaglianza dei cittadini (in

6

particolare davanti alla legge) e il totale rifiuto di ogni forma di privilegio.

Tuttavia, la più grande innovazione riguarda la proporzionalità della pena alla gravità del

reato commesso, provvedimento che scongiurava qualsiasi tipo di distinzione sociale e

contribuiva a costruire un sistema giudiziario più giusto ed equo basato sulla razionalità e

7

sulla ricerca della verità.

A tal proposito occorre citare il saggio di Cesare Beccaria "Dei delitti e delle pene" il quale

rappresenta una pietra miliare nella storia del diritto penale; grazie anche al suo contributo

si è potuto avere una nuova prospettiva circa l'applicazione di pene disumane e la tortura

degli imputati, introducendo il diritto alla difesa, la proporzionalità della pena e l'abolizione

8

della pena di morte. L’illuminismo. La lotta contro la superstizione nella Fenomenologia

4 A cura di A. TASSI, Friedrich HEGEL,

dello spirito, Morcelliana editore, Brescia, 2023

5 Sergio MOCCIA, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica

del diritto penale, Editoriale scientifica, Napoli, 1979

Pensare l’illuminismo, Illuminismo. Storia di un’idea plurale,

6 Salvatore VECA, da a cura di Massimo MORI

– Salvatore VECA, Carocci editore, Roma, 2019

– Le nuove frontiere dell’imputabilità. Neuroscienze e processo,

7 Elena MIAN Giorgia MANTOVAN, libreria

universitaria edizioni, Padova, dicembre 2016

anni “dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria,

8 A cura di Giovanni FLORA, I 250 Atti del Convegno 16

e 17 maggio 2014, Livorno, Pacini Editore, Pisa, 2015 13

Entra in gioco anche il principio di legalità secondo cui è il legislatore a stabilire quali siano

i reati e le relative pene da applicare, scongiurando, ancora una volta, qualsiasi forma di

religiosità nella procedura; inoltre, l’introduzione di questo principio si pone a garanzia del

9

cittadino rispetto agli abusi del potere esecutivo e di quello giudiziario.

La reclusione veniva concepita come sanzione cardine e il carcere rappresentava il luogo in

cui l'imputato attendeva l'esecuzione della pena corporale, come la tortura o la pena di morte.

In questo modo, isolando dal resto della comunità il soggetto colpevole di un reato, il

principio dell’utilità sociale della pena viene ad essere manifesto: secondo questo principio

l’obiettivo principale della punizione non è solo quello di soddisfare il desiderio di infliggere

sofferenza al colpevole, come accadeva nelle epoche precedenti, ma di conseguire risultati

utili per la società nel suo complesso.

Tutti questi principi sono stati adottati dalla Scuola Classica italiana nel XIX secolo, la

quale sosteneva che l'uomo era dotato di libero arbitrio e di una ragione perfetta, che lo rende

10

capace di scegliere autonomamente come agire. Questa Scuola sottolineava l'importanza

dell'oggettività del fatto commesso, non considerando tuttavia che è importante tenere in

considerazione le circostanze specifiche che hanno portato una persona a commettere un

determinato reato. La dottrina adotta una concezione metafisica del diritto e pone i seguenti

principi di base:

a. ogni delinquente è un individuo uguale a tutti gli altri;

b. la condizione e la misura della pena sono determinate dall'esistenza e dal grado di libero

arbitrio;

c. la pena ha una funzione etico-retributiva rispetto al male commesso e, pertanto, deve

11

essere proporzionata al reato commesso, personale, determinata e inderogabile.

Secondo la Scuola Classica, l'imputabilità deriva dalla capacità dell'individuo di

autodeterminarsi attraverso una scelta libera e consapevole della propria volontà, il che

presupponeva, tuttavia, l’esatta conoscenza della normativa stessa da parte di tutti i soggetti,

tralasciando di considerare che in un periodo storico in cui le classi sociali avevano dei forti

divari, era praticamente impossibile che questo accadesse.

in ‹‹Sistema Penale››, 12/2022

9 Ernesto LUPO, Prospettive della legalità penale,

10 Giuliano MARINI, Lineamenti del sistema penale, libreria universitaria.it, Giappichelli editore, 1993

L’imputabilità e il suo fondamento: le varie teorie, in ‹‹La rivista››, 2002

11 Laura BASILIO, 14

Il reato è considerato una scelta cosciente e volontaria ma solo se l'autore ha la capacità di

intendere il valore etico-sociale delle sue azioni e di determinarsi liberamente: questo

significa che gli individui affetti da anomalie psichiche o comunque immaturi non possono

essere puniti, poiché non sono liberi di discernere tra il bene e il male. In questo contesto

vengono inoltre ignorate le caratteristiche specifiche di personalità del reo: ciò che viene

infatti preso in considerazione riguarda unicamente il fatto concreto e le prove inerenti ad

esso. Questo principio, cercando di conferire un trattamento equo ed imparziale per tutti i

soggetti, tralascia aspetti importanti dell’individualità del soggetto.

Inoltre, la Scuola Classica sostiene che, in caso di limitazioni alla libertà di scelta, la pena

deve essere diminuita. Tuttavia, non c’è alcun riferimento all'aspetto preventivo del diritto

penale, né al trattamento e al recupero sociale del reo. La pena svolge una funzione di

12

prevenzione utilitaristica attraverso la minaccia della sua applicazione.

1.1.2. Il pensiero della Scuola Positiva

Il pensiero della Scuola Positiva nacque come reazione alla Scuola Classica, soprattutto

in seguito alla messa in discussione di studi statistici e demografici che tenevano conto del

contesto sociale in cui gli individui erano inseriti e che dimostravano come spesso l'uomo

non fosse veramente libero di decidere per sé.

La Scuola Positiva si concentrò sul problema del trattamento dei criminali non imputabili,

realizzando le premesse per la nascita delle misure di sicurezza personali, le quali non erano

finalizzate alla punizione del reo, ma alla sua cura e rieducazione, soprattutto se considerato

incapace di intendere e di volere: in particolare, le misure di sicurezza erano preordinate per

13

un tempo commisurato alla pericolosità sociale del criminale.

In questo modo, la Scuola Positiva intendeva risolvere gli inconvenienti che derivavano

dall'egualitarismo della Scuola Classica, la quale, trattando i criminali imputabili e non

imputabili allo stesso modo, non teneva conto delle diverse esigenze di cura e riabilitazione

che questi ultimi necessitavano. in ‹‹La rivista››, 2002

12 Paola SANCHEZ - MORENO, Il processo penale minorile dal 1948 al 2000,

L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale,

13 Marta BERTOLINO, libreria universitaria.it, Giuffrè

editore, Milano, 1990 15

La Scuola Positiva si preoccupava di dare una spiegazione di tutti i fenomeni fisici,

psichici, individuali e sociali attraverso il principio di causalità, sostenendo che il delitto non

era il prodotto di una scelta libera e responsabile del soggetto, ma il risultato di un triplice

14

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
186 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/08 Psicologia clinica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CostanzaM.99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Istituto Universitario Salesiano Venezia - IUSVE o del prof Monzani Marco.