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Particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione
A. Diritto amministrativo
- Gli atti amministrativi sono qualsiasi manifestazione di volontà e giudizio della P.A nell'esercizio dell'attività amministrativa, allo scopo di perseguire interessi pubblici. Gli atti amministrativi principali sono i provvedimenti amministrativi.
- Gli atti amministrativi si possono classificare in base a:
- Risultato (ampliativo o restrittivo)
- Organi
- Efficacia (costitutiva o dichiarativa)
- Destinatari (generali, determinati o pluralità)
- Amministrazione (attiva, consultiva o di controllo)
- I provvedimenti amministrativi sono atti con cui la P.A può modificare, costituire o estinguere le situazioni giuridiche del destinatario. Le caratteristiche del provvedimento sono:
- Esecutività: capacità di diventare efficace
- Esecutorietà: capacità di imporre degli obblighi ai destinatari
- Inoppugnabilità: non possono essere impugnati
Decorsi i termini perentori di impugnazione
Imperatività: capacità di incidere sulle situazioni giuridiche dei destinatari
Tipicità: previsti dalla legge
Gli atti amministrativi presentano elementi essenziali:
- Autorità che ha emanato l'atto
- Destinatario
- Finalità di soddisfare un interesse pubblico
- Oggetto ai fini dell'atto
- Volontà della PA di emanare l'atto
Elementi accidentali (eventuali):
- Condizione: evento futuro e incerto in base al quale l'atto assume o perde efficacia
- Termine: momento dal quale o fino al quale l'atto avrà efficacia
- Riserva: es. la riserva di riscatto della PA nella concessione
- Onere: sacrificio di un interesse proprio per ottenere o conservare un vantaggio giuridico.
Il provvedimento amministrativo è costituito da 3 parti:
- Parte iniziale: autorità, indicazione formale (tipo di atto), estremi (data e protocollo), oggetto
- Parte centrale: preambolo (elementi di fatto e di diritto, ovvero leggi e regolamenti (presi in considerazione), motivazione (presupposti di fatto e ragioni giuridiche) ed dispositivo (decisione)- Parte finale: sottoscrizione, data e luogo La motivazione del provvedimento è l'insieme dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato all'emanazione dell'atto. I presupposti di fatto sono gli elementi considerati dalla PA per la valutazione della situazione in analisi; le ragioni giuridiche sono gli elementi valutati sulla base delle norme giuridiche. I requisiti che consentono al provvedimento di raggiungere il suo scopo sono: - Legittimità: ovvero l'esistenza e la validità dell'atto, intesi come conformità alla legge della forma, del contenuto e dell'autorità che lo ha emanato; - Efficacia: si ha quando l'atto deve iniziare a produrre effetti attraverso la valutazione e comunicazione dello stesso ai destinatari. L'efficacia
- Invalidità: un atto invalido è un atto che presenta un'incongruenza con le norme di buona amministrazione o con le norme giuridiche di riferimento. Il vizio di legittimità dà vita a un atto illegittimo mentre il vizio di merito a un atto inopportuno.
- Irregolarità: quando l'atto presenta un'imperfezione minore, che non determina la lesione degli interessi tutelati dalla norma; per esempio l'indicazione errata di una norma o della data, una sottoscrizione illeggibile.
- Imperfezione: quando l'iter procedimentale di formazione dell'atto non è stato concluso.
- Inefficacia: quando, benché perfetto,
- Mancanza degli elementi essenziali (destinatario, qualità della PA, forma se prevista dalla legge);
- Difetto assoluto di attribuzione: quando l'amministrazione esercita un potere che nessuna norma gli ha conferito;
- Violazione o elusione del giudicato: quando il nuovo atto emanato presenta gli stessi vizi censurati in precedenza o se la PA pur esercitando il suo potere lo aggira ottenendo lo stesso un atto viziato.
- Incompetenza assoluta o relativa: quando un ente invade la sfera di competenza di un'altra amministrazione, nel primo caso di un settore diverso, nel secondo caso dello stesso;
- Sentenza di annullamento del giudice amministrativo (TAR o Consiglio di Stato)
- Atto di annullamento dell'autorità amministrativa
- Atto proveniente dalla PA che ha emanato l'atto viziato, si tratta dei cd. Atti di ritiro.
- elimina il vizio dell'atto e può distinguersi in:
- Convalida: elimina un vizio di legittimità ed è esercitata dalla stessa amministrazione che ha emanato l'atto.
- Ratifica: viene fatta da un'autorità diversa da quella che ha emanato l'atto e serve per eliminare un vizio di incompetenza relativa.
- Sanatoria: elimina il vizio in caso di mancanza di un presupposto di legittimità o di un atto preparatorio del procedimento.
- Conservazione: rende l'atto invalido inattaccabile da ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
- Consolidazione: trascorso un certo periodo l'atto non può più essere impugnato.
- Acquiescenza: il privato attraverso comportamenti espressi o il silenzio dimostra di essere d'accordo con l'operato della PA e quindi non impugna l'atto.
- Conversione: un atto invalido viene considerato appartenente a una tipologia valida.
può essere: costitutiva, dichiarativa, ampliativa e restrittiva. Inoltre può essere ricettizia e non ricettizia. Generalmente gli atti efficaci sono immediatamente eseguibili, ma ci sono delle eccezioni:
- Deroga: l'efficacia dell'atto avviene in un momento successivo.
- Sospensione: l'efficacia viene sospesa temporaneamente e per gravi motivi.
6. L'autorizzazione è l'atto con cui la PA rimuove un limite legale all'esercizio di un'attività, derivante da un diritto soggettivo del destinatario. L'autorizzazione è caratterizzata da discrezionalità amministrativa e viene rilasciata prima dell'inizio dell'attività in questione. Fra le figure analoghe ricordiamo:
- Abilitazione: rilasciata per certificare l'idoneità tecnica (patente di guida);
- Licenza: assimilabile all'autorizzazione;
- Nulla osta: consenso che dichiara che non sussistono ostacoli all'esercizio.
dell'attività: - Registrazione: autorizzazione vincolata alle condizioni della legge; - Dispensa: esonera il destinatario dall'adempimento di determinati obblighi di legge; - Approvazione: differente dall'autorizzazione perché viene data dopo l'inizio dell'attività. 7. La concessione è un atto con cui la PA conferisce nuove situazioni giuridiche al destinatario, in senso ampliativo. Si distinguono due tipologie: - La concessione di beni, che attribuisce diversi diritti e doveri: a. Utilizzo di un bene demaniale b. Obbligo di pagare cauzione e canone c. Dovere di sottostare ai controlli della PA - La concessione di servizi che attribuisce diversi diritti e doveri: a. Esercizio della concessione b. Diritto di esclusiva della concessione c. Diritto di godere dei vantaggi economici d. Obbligo di pagare canone e cauzione e. Dovere di sottostare ai controlli della PA. La PA, per contro, ha altri diritti: - Diritto di acquistare i beni e le pertinenze.derivanti dalla concessione- Diritto di riserva: es. revoca anticipata della concessione e trasferimento dei beni a sé stessa8. Il potere ablatorio è quello con cui la PA sacrifica il diritto di un privato a favore di un interesse collettivo. Il potere ablatorio può consistere in:- Obblighi (servizio militare)- Limitazione di facoltà (divieto di transito)- Estinzione di diritti (espropriazione)L'espropriazione si ha quando un privato viene privato di uno o più beni mobili o immobili di sua proprietà al fine di soddisfare un interesse collettivo. Il proprietario del bene espropriato ha diritto a ricevere un indennizzo che deve essere unico e giusto, cioè congruo alla sua perdita. Per quanto riguarda eventuali controversie, è di competenza del giudice amministrativo ciò che riguarda atti o comportamenti della PA mentre spetta al giudice ordinario la determinazione dell'indennizzo.9. Nel diritto amministrativo leFattispecie devono essere conformi alle norme di legge e alle regole di opportunità, altrimenti gli atti sono viziati. I vizi possono essere di legittimità (se l'atto si discosta dalle norme) e di merito (se non risponde alle regole di buona amministrazione). Le patologie dell'atto amministrativo sono:
non è idoneo a produrre effetti giuridici, in quanto sono inesistenti i requisiti di efficacia richiesti;
Ineseguibilità: quando diventa inefficace per il sopravvenire di un atto ostativo.
10. Il vizio di legittimità in base alla gravità può essere NULLO, nel caso di:
Nei casi meno gravi l'atto illegittimo è ANNULLABILE, nel caso di:
Eccesso di potere: è il cattivo uso del potere discrezionale attribuito all'amministrazione come, per esempio, l'erronea valutazione dei fatti, per disparità di trattamento o l'inosservanza di circolari).
Violazione di legge: difformità dell'atto rispetto alle norme di legge, per esempio motivazione insufficiente o contenuto non conforme.
11. L'ordinamento ha previsto dei rimedi contro gli atti invalidi, fra questi:
Gli atti di ritiro rappresentano un potere autonomo della PA chiamato potere di autotutela. Attraverso questi atti la PA che ha emanato l'atto viziato ritira l'atto stesso attraverso una rivalutazione della situazione in analisi. Esistono diverse tipologie di atti di ritiro:
Annullamento d'ufficio: provvedimento di secondo grado che ritira, con efficacia retroattiva, un atto che presenta vizi di legittimità originari.
Revoca: provvedimento di secondo grado che ritira, con efficacia non retroattiva, un atto che presenza vizi di merito. Nel caso di revoca il soggetto che è stato danneggiato ha diritto a un indennizzo. Da ricordare che esistono degli atti irrevocabili: atti vincolati, atti la cui efficacia si è già esaurita, atti imperfetti.
Abrogazione: l'atto viene ritirato perché non risponde più alle esigenze della collettività.
Pronuncia di decadenza: vengono ritirati atti ampliativi della sfera dei privati, con efficacia non retroattiva.
Mero ritiro: ritiro degli atti non ancora efficaci.
La sanatoria è la procedura di eliminazione della causa di invalidità, in particolare negli atti annullabili, da parte della PA. Si distingue in:
Convalescenza: è un provvedimento che