D.P.R. N. 313/2002
T.U. IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI CASELLARIO
GIUDIZIALE EUROPEO, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI
PENDENTI
Art. 1. Oggetto.
Le norme del presente testo unico disciplinano:
- il casellario giudiziale,
- il casellario giudiziale europeo,
- il casellario dei carichi pendenti,
- l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
- l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato,
- i servizi certificativi,
- le relative procedure.
In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e
conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.
Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) "casellario giudiziale" è la base dati di interesse nazionale ai sensi
dell'articolo 60, d.lgs. 82/2005*, che contiene l'insieme dei dati relativi a
provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
*per base dati di interesse nazionale, ex art. 60 d.lgs. 82/2005, si intende l'insieme
delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle P.A., omogenee per
tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali delle altre P.A., anche solo per fini statistici, nel rispetto delle
competenze e delle normative vigenti e possiedono le caratteristiche minime di
sicurezza, accessibilità e interoperabilità. 1
a-bis) «casellario giudiziale europeo» è la base di dati ai sensi dell'art. 50-ter del
codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, che contiene i
provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione
europea nei confronti di cittadini italiani;
b) "casellario dei carichi pendenti" è la base di dati ai sensi dell'art. 50-ter del
codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, che contiene i provvedimenti
giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;
c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" è la base di
dati ai sensi dell'articolo 50-ter, d.lgs. 82/2005, che contiene i provvedimenti
giudiziari che applicano, agli:
- enti con personalità giuridica e
- alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica ,
le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del d.lgs. 231/2001;
1 Art. 50-ter, rubricato “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”, 1. La Presidenza del Consiglio dei
ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale
Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo
detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione
dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle
imprese, in conformità alla disciplina vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità
dei sistemi informativi e delle basi di dati delle P.A. e dei gestori di servizi pubblici per le finalità
di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di
autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione
delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.
La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da
parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le
interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei
ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel
"catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2 (tra cui P.A. ex art. 1, dlgs. 165/2001) sono tenuti ad accreditarsi alla
piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le
basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati
dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui
definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di
interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di
fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della
piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti
ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le
proprie basi dati
d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato" è la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter d.lgs. 82/2005, che contiene i
provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e
associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito
amministrativo dipendente da reato, ai sensi del d.lgs. 231/2001;
e) "ente" è l'ente fornito di personalità giuridica, la società e l'associazione, anche
priva di personalità giuridica, ai sensi del d.lgs. 231/2001;
e-bis) «procedimento penale» è il procedimento, sia nella fase delle indagini
preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
f) "provvedimento giudiziario" è la sentenza, il decreto penale e ogni altro
provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;
g) "provvedimento giudiziario definitivo" è il provvedimento divenuto
irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione
con strumenti diversi dalla revocazione;
g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità
giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e
riportata nel casellario giudiziale;
h) "codice identificativo" è il codice fiscale o il codice individuato sulla base
del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il
Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 43, al fine di consentire la sicura
riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione
europea, che non abbia il codice fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente
all'Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un
apolide;
h-bis) «impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte
digitali di ciascun dito;
h-ter) «immagine del volto» è l'insieme delle immagini digitalizzate del volto di
una persona;
i) "numero identificativo del procedimento" è il numero del procedimento
assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335, del
c.p.p.;
l) "estratto" è l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo
da inserire nel sistema;
m) "ufficio iscrizione" è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il
provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione , che ha
competenze nella materia del presente testo unico;
n) "ufficio territoriale" è l'ufficio presso il giudice di pace , che ha competenze
nella materia del presente testo unico;
o) "ufficio locale" è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i
minorenni , che ha competenze nella materia del presente testo unico;
p) "ufficio centrale" è l'ufficio presso la Direzione generale degli affari interni
del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;
p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di
informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri
dell'Unione europea;
p-ter) «DGSIA» è la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di
coesione del Ministero della giustizia;
q) "sistema" è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del
casellario giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi
pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
q-bis) «PDND» è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-
ter d.lgs. 82/2005, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che
hanno diritto ad accedervi. Titolo II
Casellario giudiziale
Art. 3. Provvedimenti iscrivibili.
Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati
2
da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli artt. 730 ss. c.p.p. ,
2 Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero
nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto
della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e riferito il provvedimento
salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la
definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di
cui all'articolo 162 c.p., sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti:
- le pene, compresa la sospensione condizionale e
- la non menzione,
- le misure di sicurezza personali e patrimoniali,
- gli effetti penali della condanna,
- l'amnistia, l'indulto, la grazia,
- la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a
delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o
dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una
misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai
sensi dell'articolo 131-bis c.p.;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i
provvedimenti di conversione per inosservanza delle prescrizioni ex art. 66,
co. 3 e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g-bis) i provvedimenti di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva,
di cui agli articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di
cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656,
comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
giudiziario straniero, o, se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, copia della sentenza, unitamente
alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso
(art. 730 c.p.p. co. 1).
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero
col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a
riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta (Art. 12 c.p.). Il procuratore generale,
in questi casi, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello contenente la specificazione degli
effetti per i quali il riconoscimento è domandato. A tale scopo, anche per mezzo del Ministro della giustizia, può
chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune (art. 730, co. 2 bis c.p.p.). Quando il
procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza
di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con le forme
previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza, con rogatoria.
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura
penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché
le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla
prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale;
i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento
ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione
della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3
agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui
all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli
di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno;
2
q) ( ) lettera soppressa.
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio
2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari
che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30
luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già
iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti
già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della giustizia.
Art. 4. Estratto del provvedimento iscrivibile.
Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto
contenente i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita cittadinanza, codice identificativo
della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice
fiscale per il cittadino italiano, per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione
europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide che abbia il
domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per
il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il
1
cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea; ( )
b) numero identificativo del procedimento;
c) autorità che ha emesso il provvedimento;
d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.
1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata
non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell'estratto ne
è fatta specifica menzione.
2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il
tipo di provvedimento, i seguenti dati:
a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun
reato;
b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva,
sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con
riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice
penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità,
dichiarazione di tendenza a delinquere.
Art. 5. Eliminazione delle iscrizioni.
Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate:
- decorsi 15 anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e,
comunque,
- decorsi 100 anni dalla sua nascita.
2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvediment
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
letteratura giapponese moderna - Schemi
-
Schemi preparazione esame Matlab
-
Microeconomia - schemi di teoria
-
Letteratura giapponese contemporanea - Schemi