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D.P.R. N. 313/2002

T.U. IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI CASELLARIO

GIUDIZIALE EUROPEO, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI

PENDENTI

Art. 1. Oggetto.

Le norme del presente testo unico disciplinano:

- il casellario giudiziale,

- il casellario giudiziale europeo,

- il casellario dei carichi pendenti,

- l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,

- l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da

reato,

- i servizi certificativi,

- le relative procedure.

In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e

conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.

Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) "casellario giudiziale" è la base dati di interesse nazionale ai sensi

dell'articolo 60, d.lgs. 82/2005*, che contiene l'insieme dei dati relativi a

provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;

*per base dati di interesse nazionale, ex art. 60 d.lgs. 82/2005, si intende l'insieme

delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle P.A., omogenee per

tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali delle altre P.A., anche solo per fini statistici, nel rispetto delle

competenze e delle normative vigenti e possiedono le caratteristiche minime di

sicurezza, accessibilità e interoperabilità. 1

a-bis) «casellario giudiziale europeo» è la base di dati ai sensi dell'art. 50-ter del

codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, che contiene i

provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione

europea nei confronti di cittadini italiani;

b) "casellario dei carichi pendenti" è la base di dati ai sensi dell'art. 50-ter del

codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, che contiene i provvedimenti

giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;

c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" è la base di

dati ai sensi dell'articolo 50-ter, d.lgs. 82/2005, che contiene i provvedimenti

giudiziari che applicano, agli:

- enti con personalità giuridica e

- alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica ,

le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del d.lgs. 231/2001;

1 Art. 50-ter, rubricato “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”, 1. La Presidenza del Consiglio dei

ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale

Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo

detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la

condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione

dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle

imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei

ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità

dei sistemi informativi e delle basi di dati delle P.A. e dei gestori di servizi pubblici per le finalità

di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di

autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione

delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.

La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da

parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le

interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei

ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel

"catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2 (tra cui P.A. ex art. 1, dlgs. 165/2001) sono tenuti ad accreditarsi alla

piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le

basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati

dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il

Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui

definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di

interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di

fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica

e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della

piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti

ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le

proprie basi dati

d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da

reato" è la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter d.lgs. 82/2005, che contiene i

provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e

associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito

amministrativo dipendente da reato, ai sensi del d.lgs. 231/2001;

e) "ente" è l'ente fornito di personalità giuridica, la società e l'associazione, anche

priva di personalità giuridica, ai sensi del d.lgs. 231/2001;

e-bis) «procedimento penale» è il procedimento, sia nella fase delle indagini

preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;

f) "provvedimento giudiziario" è la sentenza, il decreto penale e ogni altro

provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;

g) "provvedimento giudiziario definitivo" è il provvedimento divenuto

irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione

con strumenti diversi dalla revocazione;

g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità

giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e

riportata nel casellario giudiziale;

h) "codice identificativo" è il codice fiscale o il codice individuato sulla base

del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il

Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 43, al fine di consentire la sicura

riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione

europea, che non abbia il codice fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente

all'Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un

apolide;

h-bis) «impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte

digitali di ciascun dito;

h-ter) «immagine del volto» è l'insieme delle immagini digitalizzate del volto di

una persona;

i) "numero identificativo del procedimento" è il numero del procedimento

assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335, del

c.p.p.;

l) "estratto" è l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo

da inserire nel sistema;

m) "ufficio iscrizione" è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il

provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione , che ha

competenze nella materia del presente testo unico;

n) "ufficio territoriale" è l'ufficio presso il giudice di pace , che ha competenze

nella materia del presente testo unico;

o) "ufficio locale" è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i

minorenni , che ha competenze nella materia del presente testo unico;

p) "ufficio centrale" è l'ufficio presso la Direzione generale degli affari interni

del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;

p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di

informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri

dell'Unione europea;

p-ter) «DGSIA» è la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di

coesione del Ministero della giustizia;

q) "sistema" è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del

casellario giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi

pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

q-bis) «PDND» è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-

ter d.lgs. 82/2005, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che

hanno diritto ad accedervi. Titolo II

Casellario giudiziale

Art. 3. Provvedimenti iscrivibili.

Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati

2

da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli artt. 730 ss. c.p.p. ,

2 Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero

nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a

procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto

della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e riferito il provvedimento

salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la

definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di

cui all'articolo 162 c.p., sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la

sospensione condizionale della pena;

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti:

- le pene, compresa la sospensione condizionale e

- la non menzione,

- le misure di sicurezza personali e patrimoniali,

- gli effetti penali della condanna,

- l'amnistia, l'indulto, la grazia,

- la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a

delinquere;

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;

d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o

dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una

misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai

sensi dell'articolo 131-bis c.p.;

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i

provvedimenti di conversione per inosservanza delle prescrizioni ex art. 66,

co. 3 e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g-bis) i provvedimenti di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva,

di cui agli articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di

cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656,

comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;

giudiziario straniero, o, se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, copia della sentenza, unitamente

alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso

(art. 730 c.p.p. co. 1).

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero

col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a

riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta (Art. 12 c.p.). Il procuratore generale,

in questi casi, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello contenente la specificazione degli

effetti per i quali il riconoscimento è domandato. A tale scopo, anche per mezzo del Ministro della giustizia, può

chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune (art. 730, co. 2 bis c.p.p.). Quando il

procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza

di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con le forme

previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza, con rogatoria.

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura

penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché

le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla

prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale;

i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento

ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione

della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;

n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3

agosto 1988, n. 327;

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui

all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli

di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano

l'amministrazione di sostegno;

2

q) ( ) lettera soppressa.

r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione

sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio

2002, n. 189;

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari

che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30

luglio 2002, n. 189;

t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già

iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti

già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Ministro della giustizia.

Art. 4. Estratto del provvedimento iscrivibile.

Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto

contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita cittadinanza, codice identificativo

della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice

fiscale per il cittadino italiano, per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione

europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide che abbia il

domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per

il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il

1

cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea; ( )

b) numero identificativo del procedimento;

c) autorità che ha emesso il provvedimento;

d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.

1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata

non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell'estratto ne

è fatta specifica menzione.

2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il

tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun

reato;

b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva,

sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel

certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con

riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice

penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità,

dichiarazione di tendenza a delinquere.

Art. 5. Eliminazione delle iscrizioni.

Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate:

- decorsi 15 anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e,

comunque,

- decorsi 100 anni dalla sua nascita.

2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvediment

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher claudia.giannino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Chiarolla Maria.
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