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RIPASSO
Il diritto di regresso consiste nel diritto per un condebitore di rivalersi verso gli altri
condebitori solidali nel caso in cui il primo abbia effettuato per l’intero il pagamento al
comune creditore. Con l’azione di regresso, chi ha pagato chiedere il rimborso delle quote
corrispondenti alle parti di debito che gravavano sugli altri.
→ Viene così rispettato il principio dell’obbligazione solidale, per cui il creditore può
chiedere a ciascuno l’intero.
Questo meccanismo nella S.S. può essere attenuato, in quanto possiamo prevedere
patto di limitazione della responsabilità
un .
Un socio può chiedere ed ottenere dagli altri soci che la sua posizione venga trattata,
in modo diversa rispetto a quella degli altri, e cioè che lui venga costruito, nel
contratto di società semplice, come un socio limitatamente responsabile.
Questo patto, che si può fare nella S.S. e non nella S.n.c. con efficacia esterna, per
essere opponibile ai terzi, deve essere portato a loro conoscenza tramite mezzi idonei.
Da qui, la duplice situazione che ci possiamo trovare di fronte:
I. Se parliamo di una S.S. che svolge attività agricola, il problema è risolto dalla
considerazione che la S.S. che esercita attività agricola si iscrive nella sezione
speciale del registro delle imprese della società, con efficacia di pubblicità
dichiarativa.
Se parliamo di una S.S. che ha per oggetto un’attività diversa da quella agricola (es.
società di revisione), l’iscrizione della S.S. nella sezione speciale del registro delle
imprese ha efficacia di pubblicità notizia, cioè di mera certificazione anagrafica.
Per considerare questa iscrizione quale mezzo idoneo, ai sensi di questa norma,
dovremmo verificare le concrete circostanze del caso, per capire se l’iscrizione è o
meno un mezzo idoneo nei confronti del terzo al quale si vuole opporre.
Altrimenti un mezzo idoneo potrebbe essere la notifica, la raccomandata con avviso di
ricevimento, cioè tutti quegli strumenti tramite cui si prova che il terzo era a
conoscenza del limite di responsabilità del socio.
Se tale patto di limitazione di responsabilità non è portato a conoscenza dei terzi
tramite mezzi idonei, non è opponibile ai terzi.
I creditori sociali possono far valere le loro pretese sul patrimonio sociale, con
esclusione di ogni pretesa dei creditori particolari dei soci, i quali possono chiedere la
liquidazione della quota dei loro debitori, solo a condizione che gli altri beni di questi
siano insufficienti a soddisfare le obbligazioni.
Gli stessi creditori sociali possono rivolgersi per la soddisfazione dei loro crediti anche
nei confronti dei soci, i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le
obbligazioni sociali. La legge opera, a questo proposito, una distinzione fra:
- i soci agenti per questi viene disposta la regola dell’inderogabilità della
responsabilità illimitata e solidale. Ciò significa che non potranno mai far valere
gli effetti dei patti di limitazione della responsabilità nei confronti dei terzi.
- gli altri soci questi potranno opporre ai terzi ogni tipo di patto limitativo della
responsabilità.
La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è una responsabilità sussidiaria. Il
creditore sociale ben può agire contro il socio senza aver preventivamente
esperito alcuna azione contro il patrimonio sociale, ma il socio convocato in
giudizio può paralizzare tale azione, dimostrando che esistono beni sui quali il
creditore possa soddisfarsi agevolmente.
Come dice l’art. 2268, “Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può
domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione
del patrimonio sociale, indicando i beni su cui il creditore possa
agevolmente soddisfarsi.”
Il beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale è un beneficio che scatta
solo nel momento in cui viene sollevato dal creditore e ha come condizione che si
tratti di beni su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Il beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale è un beneficio che scatta
solo nel momento in cui viene sollevato dal creditore e ha come condizione che si
tratti di beni su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Il beneficio di escussione funziona in maniera delicata; innanzitutto deve essere
sollevato dal socio, ma soprattutto dobbiamo trovare il senso di “agevole
soddisfazione” → Anche il fatto stesso che il creditore debba avviare una procedura di
vendita del bene, tramite il Tribunale, e sulla base della vendita, ricavare i suoi soldi
non è agevole.
Questo è il beneficio di escussione preventiva a domanda.
Nella S.n.c. il beneficio di escussione è automatico; non è necessario che il socio
eccepisca al creditore il fatto che esistano dei beni su cui questo può soddisfarsi.
Il creditore non si può rivolgere al socio fino al momento in cui non abbia aggredito,
senza successo, il patrimonio sociale.
→ Il beneficio di escussione è automatico e comporta la necessaria escussione
integrale del patrimonio sociale. Solo se il patrimonio sociale non fosse capiente,
allora il creditore potrebbe rivolgersi al socio.
Corollari
I. Se la S.n.c. non si iscrive al registro delle imprese, questa è irregolare. Essendo
irregolare, le si applicherà il regime della S.S.
II. Il regime della S.n.c. si applica anche ai soci accomandatari della S.a.s. (non
agli accomandanti perché sono limitatamente responsabili).
III. Se la S.a.s. non si iscrive al registro delle imprese, questa è irregolare. Essendo
irregolare, le si applicherà il regime della S.S.
Gli accomandatari non verranno trattati come i soci di una S.n.c., ma come soci
di una S.S.
Gli accomandanti rimangono come tali, sia che la S.a.s. sia regolare che irregolare.
La responsabilità dei soci nei confronti dei creditori personali
Analizziamo il caso dei creditori particolari.
Es. Immaginiamo un socio di una S.S., che esercita attività agricola.
Immaginiamo si compri una moto, paghi una parte del prezzo e per la restante parte
si impegni a pagare in comode rate.
Ipotizziamo che il socio non paghi. Il creditore lo cita in giudizio, fa una causa, accerta
che sia inadempiente e per l’effetto il socio viene condannato al pagamento di una
certa somma, comprensiva della parte residua, degli interessi e danni arrecati.
Con la sentenza, che è un titolo esecutivo, il creditore si rende conto che il socio non
ha intestato nulla.
L’art.2270 detta, a tutela del creditore particolare, tre regole:
1) far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio può compiere atti conservativi
ed esecutivi, ma il creditore non può influire sulla distribuzione degli utili e, in
particolare, sulla quantificazione degli utili da distribuire, restando così vincolato
alle decisioni della società, anche quella di non distribuire utili.
2) compiere atti conservati sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.
3) ottenere la liquidazione della quota del socio suo debitore, se gli altri beni di
questi sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti.
A salvaguardia del patrimonio sociale della società, abbiamo due importanti regole:
1. il creditore particolare, nel chiedere la liquidazione della quota, ha l’onere di
provare che gli altri beni del debitore siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti
ed essendo tale disposizione eccezionale, la liquidazione della quota non può
essere chiesta.
2. Il creditore personale non potrà agire direttamente sui beni della società,
potendo soltanto ottenere una somma di danaro corrispondente al valore della
quota.
Il creditore particolare può quindi provocare lo scioglimento unilaterale del rapporto,
ossia la liquidazione del rapporto in denaro.
In questo modo, viene provocata la sua esclusione, tant’è vero che questa è una delle
ipotesi di esclusioni di diritto, a cui i soci non possono opporsi.
Se per ipotesi la società non avesse le somme, come si fa? Ipotizziamo che sia tutto
immobilizzato.
→ Lo scioglimento unilaterale del vincolo sociale provocato dal creditore particolare
determina lo scioglimento della società.
NB Nella S.n.c., il creditore particolare può aggredire la quota con un sequestro, gli
utili, ma finché dura la società non può chiedere la liquidazione della quota del socio.
Questo è tanto vero che il creditore si può opporre alla proroga, espressa o tacita che
sia.
Nella S.n.c. l’autonomia patrimoniale è relativamente imperfetta.
Le modificazioni del contratto sociale
La manifestazione più significativa di tali modificazioni è lo scioglimento del rapporto
sociale limitatamente ad un socio.
Ipotesi di scioglimento unilaterale del rapporto sociale
- Morte
Nelle società di capitali se muore un'azionista, la sua quota viene ereditata dagli eredi.
Nella società semplice, la morte del socio determina la modificazione del contratto, in
quanto viene meno uno dei contraenti originari. L'articolo 2284 stabilisce che: “salvo
contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri
devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società
ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.”
Quindi, o si liquida la quota, oppure si scioglie la società. I soci rimasti potrebbero
continuare la gestione con gli eredi stessi, se questi acconsentano. Gli eredi non
subentrano nella stessa posizione del defunto, ma per effetto dell'accettazione di una
proposta loro rivolta dai soci superstiti e quindi in seguito ad una stipulazione atto
inter vivos.
Si sono ipotizzati i vari tipi di clausole limitative del potere di scelta perché statuenti.
Le clausole che hanno interessato maggiormente da dottrine della giurisprudenza
sono quelle che prevedono la continuazione della società con gli eredi del socio
defunto, e si distinguono in tre categorie:
1. Le clausole di continuazione facoltativa , che obbligano i soci a
continuare la società con gli eredi, i quali hanno, a loro volta, il diritto ma
non l'obbligo di aderire al contratto sociale; quindi, l'ingresso degli eredi
avviene in seguito ad una manifestazione di volontà.
2. Le clausole di continuazione obbligatoria, con le quali si prevede
l'obbligo degli eredi di entrare in società.
3. Le clausole di continuazione automatica, in virtù delle quali il
chiamato all'eredità consegue, per il solo fatto dell'accettazione
de