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DIRITTO COMMERCIALE - CAPITOLO 1: L'IMPRENDITORE E L'AZIENDA
L'imprenditore è chi esercita un'attività economica organizzata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.).
L'attività economica implica l'organizzazione di una serie di atti coordinati finalizzati alla produzione di beni o servizi, utilizzando fattori produttivi come il capitale e il lavoro altrui.
La professionalità implica che l'esercizio dell'attività d'impresa sia abituale, stabile e non occasionale.
Il principio di effettività indica che la qualità di imprenditore si acquista con il compimento di atti idonei e si perde in conseguenza della cessazione dell'attività e la disgregazione del complesso aziendale.
Imprenditori
Tipologie di imprenditore commerciale: - Imprenditore agricolo: esercita attività agricole essenziali come la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali. - Imprenditore industriale: esercita attività di produzione e trasformazione di beni. - Imprenditore intermediario: si occupa della circolazione dei beni, come il commercio all'ingrosso e al dettaglio. - Imprenditore di trasporto: gestisce attività di trasporto di merci o persone. - Imprenditore bancario o assicurativo: svolge attività nel settore finanziario o assicurativo. - Imprenditore ausiliario e di completamento: fornisce servizi ausiliari e di supporto alle altre imprese. Impresa familiare: - È l'impresa in cui collaborano, in modo continuativo, il coniuge (o l'unione civile o il convivente di fatto), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore. Piccolo imprenditore: - È il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano, il piccolo commerciante e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Impresa sociale: - Esercita in via stabile e principale un'attività economica di produzione di beni o servizi, con finalità di utilità sociale e di promozione del bene comune.un'attività d'impresa di interesse DIRITTO COMMERCIALE generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Registro delle Imprese
È lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali.
Sezione ordinaria Sezione speciale
- Funzione di pubblicità-notizia
- Funzione di pubblicità dichiarativa
- Efficacia dichiarativa
- Efficacia costitutiva
- Efficacia di pubblicità-notizia
- Efficacia normativa
L'imprenditore commerciale non piccolo è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Oltre alle scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (es: libro cassa, libro magazzino, ecc.), ogni imprenditore deve obbligatoriamente tenere:
- libro giornale
- libro degli inventari
- corrispondenza commerciale
- ausiliari
Sono interni dell'imprenditore:
Institore: è preposto dal titolare all'esercizio
d'impresa o di un ramo o di una sede• secondaria. Ha pieni poteri gestori e di rappresentanza, compie tutti gli atti pertinentiall’esercizio d’impresa a cui è preposto.
Procuratore: in base ad un rapporto continuativo, ha il potere di compiere gli atti• pertinenti all’esercizio d’impresa, pur non essendovi preposto. Il potere decisionale e larappresentanza sono limitati.
Commesso: esegue mansioni materiali ed esecutive. Può compiere gli atti che• ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui è incaricato. Non ha larappresentanza processuale dell’impresa.
DIRITTO COMMERCIALEcomplesso dei beni organizzatiL’azienda è il dall’imprenditore per l’eserciziodell’impresa.
Avviamento oggettivo: Avviamento soggettivo:capacità di abilità• •profitto dell’impresa attraverso l’utilizzo operativa dell’imprenditore nell’affermarsidel complesso dei
Beni unitariamente sul mercato e nel formare e conservareconsiderati. una propria clientela.L'azienda può essere oggetto di:
Trasferimento Cessione in godimentoin toto o solo un ramo di mediante:
- usufrutto;
- affitto.
Con i seguenti effetti:
- divieto di concorrenza per l'alienante;
- successione nei contratti aziendali;
- cessione dei crediti all'acquirente;
- liberazione dell'alienante dai debiti (sei creditori acconsentono);
- continuazione di tutti i rapporti dilavoro in capo al cessionario.
DIRITTO COMMERCIALE
CAPITOLO 2
LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE, LA CONCORRENZA E LA COOPERAZIONE TRA IMPRESE
segni distintivi individuareI dell'impresa sono quegli elementi che hanno la funzione di undeterminato imprenditore sul mercato e distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti.
L'imprenditore:
- libertà liceità, verità,
- gode di ampia nella formazione deve rispettare i criteri di
Tutela del diritto commerciale
Il diritto d'autore ha ad oggetto le opere dell'ingegno, ossia le creazioni che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Si distingue tra invenzioni di prodotto, invenzioni derivate e invenzioni di procedimento.
Il brevetto è lo strumento di tutela delle invenzioni industriali, che consistono nell'individuazione di una soluzione nuova per un problema tecnico-industriale.
La libertà di concorrenza fra le imprese è corollario della libertà di iniziativa economica e salva l'esistenza di limiti legali e convenzionali.
La concorrenza sleale indica il complesso di norme, nazionali ed europee, che tutelano la libertà di concorrenza fra le imprese e contrastano atti di confusione, atti denigratori o di appropriazione di pregi.
L'Antitrust è l'insieme di norme e atti che regolamentano la concorrenza economica e contrastano gli abusi di posizione dominante nel mercato.
concorrenza fra imprese altrui; e che altri atti di concorrenza sleale. reprimono le pratiche di concorrenza sleale.- Turbano l'assetto concorrenziale del mercato:
- Pratiche commerciali scorrette intese restrittive della concorrenza
- Abuso di posizione dominante
- La condotta del professionista finalizzata alla concentrazione promozione e alla vendita dei propri prodotti ai consumatori è scorretta quando è contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore.
- Pratiche ingannevoli pratiche aggressive
La cooperazione tra imprenditori:
- Consorzio: associazione in partecipazione: è l'organizzazione comune (anche in forma societaria) istituita da contratto con cui l'associante attribuisce più imprenditori per la disciplina o per lo svolgimento di
determinate fasi affare determinato, verso un corrispettivo; delle rispettive imprese; possono gruppo europeo di interesse essere:
- economico: è una forma di cooperazione anticoncorrenziali con carattere ausiliario rispetto alle attività di coordinamento esercitate dai suoi componenti e non è interno preordinato al perseguimento di uno scopo esterni lucrativo;
- contratto di rete: è un nuovo strumento di cooperazione tra imprese, finalizzato ad accrescerne la capacità innovativa e la competitività sul mercato.
associazione temporanea tra imprese: è una forma di cooperazione tra imprenditori temporanea, occasionale e finalizzata all'esecuzione di una specifica opera o di un affare complesso;
DIRITTO COMMERCIALE
CAPITOLO 3 LA SOCIETÀ IN GENERALE
società conferiscono beni o servizi in comune economica scopo di dividerne gli utili
Un'attività allo (art. 2247 c.c.).
Conferimenti: Scopo-fine: sono atti traslativi a titolo divisione degli utili. In base al oneroso con cui i soci adempiono alla tale criterio si distingue tra: promessa di apporto fatta in sede di società lucrative; → società mutualistiche; costituzione della società, al fine di dotare → società consortili. la società dei mezzi necessari per → Patrimonio sociale: l'esercizio dell'attività di impresa. I soci si è un valore dinamico espongono in tal modo al rischio di che indica il complesso dei rapporti impresa. giuridici attivi e passivi che fanno capo alla Divieto di patto leonino: società. Ha funzione: l'accordo → che prevede la totale esclusione di un di garanzia; → produttiva; socio dalla partecipazione al rischio → organizzativa; d'impresa o dagli utili è nullo. → Scopo-mezzo: vincolistica. esercizio in comune
→dell'attività economica.
Classificazioni delle società lucrative:
- società di persone:
- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.
- società di capitali:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata.
→ autonomia patrimoniale imperfetta;
autonomia patrimoniale