JOHN LOCKE E L’INDIVIDUALISMO LIBERALE
L'evoluzione del costituzionalismo che abbiamo descritto evidenziò il manifestarsi di una sensibilità
individualistica nuova rispetto al tradizionale organicismo medievale. Si trattava dell'individualismo
politico-giuridico, una delle caratteristiche essenziali del costituzionalismo liberale, insieme con il
contrattualismo e il giusnaturalismo. L’ndividualismo, la dottrina morale o politica che riconosce alla
persona umana un prevalente valore di fine rispetto alla comunità della quale fa parte, spezzava i vincoli
tradizionali in nome della libertà dell'individuo dai condizionamenti dei gruppi sociali di appartenenza.
Come osserva Norberto Bobbio, l'individualismo considera lo stato come un insieme di individui e come
un risultato della loro attività e dei rapporti che essi stabiliscono tra loro.
Si deve certamente alla riflessione di John Locke il contributo fondamentale per l'affermazione
dell'individualismo liberale. all'indomani dell’emanazione del Bill of Rights, l'atto che determinò la nascita
della monarchia costituzionale e la fine dell'assolutismo in Inghilterra, Locke pubblicò il Secondo trattato
sul governo. L'opera, definita come una sorta di catechismo dell’antiassolutismo, indicava proprio nel
giusnaturalismo, contrattualismo e individualismo le fondamenta del costituzionalismo liberale. Questi
gli aspetti più significativi del pensiero politico-giuridico di Locke:
1. l'importanza dei diritti naturali ( vita, libertà e proprietà) e necessità della loro tutela, secondo la
nota formula caratteristica del costituzionalismo inglese della liberty and property
2. riconoscimento del diritto di resistenza. A differenza di Hobbes, il quale negò decisamente tale
diritto, Locke riteneva che l’uomo, dopo essere entrato nella società civile (con il pactum societatis)
e aver conferito il potere al sovrano (con il pactum subiectionis), non perdesse la possibilità di
ribellarsi al potere dispotico. Per questo Hobbes è considerato teorico dell'assolutismo, mentre
Locke lo è del liberalismo.
3. prima formulazione della teoria della separazione dei poteri. Tale dottrina, che sarà ripresa e
perfezionata da Montesquieu al secolo successivo, fu elaborata da Locke attraverso una previsione
dei poteri legislativo, esecutivo (che comprendeva anche il giudiziario) e federativo ( inerente la
politica estera)
4. l’affermazione del principio della laicità dello Stato. Lo stato, secondo Locke, non deve occuparsi
di questioni religiose: tutto il potere del governo civile riguarda esclusivamente gli interessi civili, è
circoscritto alle cose di questo mondo e non ha niente a vedere col mondo a venire. 73
L’homo faber razionale e autonomo teorizzato da Locke, ha nelle mani il proprio destino e non accetta
dall'esterno alcuna verità rivelata, divenendo il titolare di diritti inalienabili, alla vita, alla libertà, alla
proprietà, cui nessuno può attentare.
Locke aveva posto, una volta per tutte, le basi della democrazia liberale fortemente individualista di cui le
dichiarazioni dei diritti avrebbero costituito la grande carta.
Con il pensiero di Locke si inaugurò la tradizione del liberalismo politico giuridico che si sarebbe
sviluppata nei secoli successivi grazie a Montesquieu, Kant, Burke, Spencer, Stuart Mill…
Il liberalismo, si definì e perfezionò nel Settecento per affermarsi nell'Ottocento quale ideologia
dominante nell'occidente, conservando i caratteri essenziali che proprio Locke gli aveva conferito.
IL COSTITUZIONALISMO AMERICANO (1776-1791)
Gli autori che esercitarono la maggiore influenza sul primo costituzionalismo americano furono senza
dubbio:
Locke
● Montesquieu
● Rousseau
●
STORIOGRAFIA: È importante ricordare che il clima culturale delle colonie americane era
particolarmente favorevole allo sviluppo di dottrine egualitarie e democratiche, ciò a causa della
eterogeneità delle provenienze sociali o religiose degli stessi coloni, molti dei quali erano stati costretti a
lasciare l'Europa. Diffusa era dunque l'idea di una sorta di palingenesi nel “nuovo mondo”. Le tredici
colonie inglesi (New York, Connecticut, New Jersey, Virginia North e South Carolina ecc) erano
prevalentemente amministrate da governatori nominati dal governo inglese. Le colonie pagavano i tributi
richiesti. Il malcontento, si accrebbe considerevolmente con l’approvazione dello Stamp Act nel 1765 con
il quale il Parlamento di Londra aveva introdotto le marche da bollo. Si trattava dell'imposizione di un
tributo senza l'approvazione dei contribuenti, ossia di una violazione del principio no taxation without
representation. Il movimento di protesta portò alla convocazione a New York di un'assemblea, detta
Stamp Act Congress, che proclamò formalmente l'illegittimità dei tributi non approvati dagli abitanti
delle colonie. Nonostante l'abrogazione dello Stamp Act nel 1766, la tensione rimase alta a causa di una
serie di nuovi provvedimenti delle autorità inglesi che imponevano dazi doganali e altri tributi. Nel
tentativo di mantenere il controllo della situazione Giorgio III emanò nel 1774 alcuni provvedimenti
fortemente restrittivi delle libertà delle colonie (Intolerable Act). In risposta, le colonie americane
convocarono a Philadelphia il primo congresso continentale che dichiarò illegittime le leggi intollerabili.
L'anno successivo ebbe inizio la guerra tra l'Inghilterra e le colonie americane. L'evoluzione degli
avvenimenti favorì l'affermazione della tesi indipendentista: il secondo congresso continentale, insediatosi
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a Philadelphia nel maggio del 1775, invitò formalmente le 13 colonie a dotarsi di propri testi
costituzionali.
CARTE COSTITUZIONALI: tra le carte costituzionali emanate dai vari stati in quel periodo è di
particolare rilievo:
la DICHIARAZIONE DEI DIRITTI della VIRGINIA del 12 giugno 1776. Il testo fu il primo
● dei Bill of Rights degli Stati Americani e fu approvato addirittura prima della dichiarazione di
indipendenza del 4 luglio. La dichiarazione, composta da 16 articoli, fu redatta dal giurista Mason.
È sufficiente citare i primi due articoli della dichiarazione per comprenderne l'importanza:
1. Tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti
innati di cui, entrando nella società civile, non possono, mediante convenzioni, privare o
spogliare la loro discendenza, cioè il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto e
il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza.
2. Tutto il potere risiede nel popolo, e di conseguenza inda lui derivato; coloro i quali
esercitano funzioni pubbliche sono i suoi fiduciari e servitori e in ogni tempo responsabili
verso di esso.
Si può ritenere che la dichiarazione dei diritti dello Stato della Virginia, per la precisione ed essenzialità
della sua formulazione e per la sua aspirazione all'universalità, rappresenti uno dei documenti più
interessanti dell'intero costituzionalismo americano.
Con la DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA emanata dal Congresso di Filadelfia il 4 luglio
● del 1776 i territori americani si autoproclamarono solennemente stati indipendenti e sovrani.
Opera soprattutto di Jefferson. E’ evidente l'ispirazione al giusnaturalismo e al contratturalismo,
dottrine dalle quali deriva l’affermazione del “diritto di resistenza”, ossia del diritto a resistere agli
ordini ingiusti perché lesivi dei diritti naturali e del patto stipulato tra cittadini e governanti.
Secondo la dichiarazione del 1776 esistono verità di per sé evidenti, ovvero principi e diritti
naturali che non richiedono alcun credo religioso per essere compresi: si trattava di uguaglianza,
libertà, sicurezza e ricerca della felicità. “Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stesse
evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro creatore di
alcuni diritti inalienabili, che tra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità.”
L'ordinamento giuridico trae la sua legittimità dalla tutela di tali diritti naturali e i cittadini conservano il
diritto a rovesciare ogni governo che diventi tirannico: “ allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra
gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Che ogni qualvolta una
qualsiasi forma di governo tende a negare tali fini, è diritto del popolo modificarla o abolirla e creare un
nuovo governo, che si fondi su quei principi e che abbia i propri poteri ordinati in quel modo che egli sembri
più idoneo al raggiungimento della sua sicurezza e felicità.”
Gli Stati americani, dopo aver posto le basi per un reciproco e stabile coordinamento politico con i
● cosiddetti Articoli di Confederazione, ritennero opportuno realizzare un più solido organismo
federale. Allo scopo di superare la debolezza della confederazione, rivelatasi poco più di un'alleanza
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tra stati sovrani, fu convocata a Philadelphia una Convention nel maggio del 1787 che approvò il
17 settembre dello stesso anno il testo della COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI
D’AMERICA. Il nuovo testo costituzionale è ancora oggi in vigore dopo aver subito un numero
limitato di emendamenti (27) in oltre due secoli. La Costituzione può essere definita:
1. RIGIDA: ossia può essere modificata esclusivamente attraverso una procedura aggravata,
prevista dall'articolo V della Costituzione stessa
2. BREVE: è composta di soli 7 articoli, che si limitano a disciplinare competenze e
funzionamento dei principali organi dello Stato, senza addentrarsi nei rapporti sociali o
economici dei cittadini.
3. COSTITUZIONE-GARANZIA: essa è tale in quanto il testo intende soprattutto
garantire i diritti fondamentali, le cosiddette libertà negative, mentre mancano norme
programmatiche, tali da impegnare il legislatore al raggiungimento di obiettivi
predeterminati (come avverrà, invece, per le costituzioni-indirizzo, come quelle francesi del
periodo rivoluzionario)
ASSETTO ISTITUZIONALE prevede:
Un organo legislativo bicamerale, il CONGRESSO, composto dalla camera dei rappresentanti,
● eletta ogni due anni dai cittadini degli stati americani in proporzione alla loro popolazione, e dal
Senato, che rappresenta in modo paritario gli Stati membri con 2 senatori per stato con un
mandato di 6 anni. Il Senato è rinnovato per 1\3 ogni due anni.
Un PRESIDENTE degli Stati Uniti, eletto dal popolo per 4 anni con un sistema di elezione
● indiretta tramite grandi elettori, che insieme
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