REVISIONE LEGALE DEI CONTI
La revisione legale dei conti è l’attività con cui un soggetto verifica i conti annuali e
consolidati della società.
Ha la funzione di:
● Esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato basato sulle scritture contabili ed illustrare i risultati della revisione: fase
esterna
● Verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili: fase interna 127
Revisore legale
La revisione legale compete al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale
iscritti nell’apposito registro (requisiti di onorabilità e professionalità).
Il modello è derogabile se previsto dallo statuto; infatti è possibile affidare l’incarico di revisione
legale al collegio sindacale invece che a un revisore esterno. Lo statuto delle spa chiuse, con
sistema tradizionale di amministrazione e controllo e che non sono tenute a redigere un bilancio
consolidato, può prevedere che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale. → tale
opzione è preclusa alle Spa che adottino modelli alternativi di governance e, nelle quali il
collegio sindacale non esiste.
Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti (titolo abilitante).
I principi di revisione stabiliscono il contenuto della prestazione e offrono parametri di
misurazione della diligenza richiesta. È richiesta la riservatezza, il mantenimento del
segreto professionale, l’indipendenza e l’obiettività, inoltre la revisione deve essere svolta
con scetticismo professionale.
In primo luogo per garantire la compiuta circolazione delle informazioni, viene imposto a carico
degli organi sociali un dovere di cooperazione reciproca, che consiste nello scambio delle
“informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti”.
Al comitato per il controllo interno sulla gestione spettano una serie di compiti rilevanti In
particolare, il comitato deve:
a. informare l’organo gestorio della società revisionata dell’esito della revisione legale;
b. monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni e
proposte per garantirne l'integrità;
c. controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio
dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna per quanto attiene all'informativa
finanziaria della società revisionata;
d. monitorare la revisione legale dei conti annuali e consolidati;
e. verificare e monitorare l'indipendenza
f. essere responsabile della procedura di selezione dei revisori legali o delle società di
revisione legale.
Le funzioni di questo comitato sono di regola attribuite all'organo di controllo interno della spa,
qualunque sia il sistema di governance prescelto.
Inoltre, l'efficienza delle attività di revisore legale è tutelata da un sistema di controlli affidati ad
organismi di vigilanza pubblica a cui competono poteri di indagine e istruttori che possono
sfociare in sanzioni amministrative che vanno dal semplice avvertimento al divieto di assumere
nuovi incarichi e alla cancellazione dal registro.
Sono possibili anche sanzioni penali per reati di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei
responsabili della revisione legale, corruzione dei revisori, impedito controllo, compensi legali e
illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione. → nella materia della
revisione è inoltre necessaria un'ampia cooperazione internazionale tra le autorità competenti a
vigilare.
Indipendenza del revisore
→ un aspetto centrale dell'affidabilità della revisione legale è quello dell'indipendenza ed 128
obiettività del revisore, che deve sussistere anche nella fase in cui si completa l'attività
di revisione relativa a quel bilancio.
I criteri Rilevanti nella definizione del principio di indipendenza sono:
a. divieto che i revisori legali vengono coinvolti nel processo decisionale della società
revisionata;
b. il revisore o la società di revisioni legali devono adottare tutte le misure ragionevoli
per garantire che l'indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi
c. il revisore o la società di revisione legale non devono effettuare la revisione legale
se sussistono rischi di auto-riesame, di interessi personali familiari o minaccia di
intimazione.
d. è vietato ai revisori detenere strumenti finanziari emessi o garantiti dagli enti
sottoposti alla loro religione legale, o compiere operazioni o avere interesse sugli
stessi.
Nomina, revoca, durata e corrispettivo.
Conferimento dell’incarico è di competenza dell’assemblea ordinaria.
→ sono nulle e prive di effetti le clausole che impongono all’assemblea di scegliere il revisore
entro determinate categorie o elenchi di revisori, in quanto la scelta “deve essere una scelta
fondata sulla competenza, indipendenza e corretto rapporto tra qualità e prezzo".
Durata dell’incarico di revisione legale è fissata in 3 esercizi, con scadenza alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio; rinnovabile.
Revoca: solo se ricorre giusta causa, non è richiesta né l’approvazione del Tribunale. La
proposta di revoca è di competenza degli amministratori, previo parere dell’organo di
controllo .
Corrispettivo: sarà l’assemblea in sede di nomina a stabilire il compenso per tutta la durata
dell’incarico.
Responsabilità
La responsabilità dei revisori nei confronti della società, dei suoi soci e dei terzi danneggiati a
causa dell’inadempimento ai loro doveri è solidale.
Parimenti sono solidalmente responsabili tra loro e in solido con la società di revisione il
responsabile dell'incarico e i dipendenti che hanno collaborato per i danni da inadempimento o
fatto illecito nei confronti della Società delle esigenze e dei terzi danneggiati. Tuttavia, nei rapporti
interni i singoli debitori solidali sono responsabili nei limiti del contributo effettivo di ciascuno al
danno causato.
L’azione risarcitoria si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione.
Il titolo abilitante per la prestazione dei servizi di revisione legale è costituito dall’iscrizione nel
registro unico dei revisori legali e delle società di revisione legale gestito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità. 129
Il controllo giudiziario
Art 2409: se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società, i soci che
rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale notificato
anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale,
sentiti in camera il CdA e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a
spese dei soci richiedenti. Se le violazioni denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli
opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea. Nei casi più gravi può revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori.
Art. 2409→ disciplina l'istituto della controllo giudiziario sulla Spa, attraverso il quale l'autorità
giudiziaria può ingerirsi nell'attività della società per prevenire o contrastare atti di mala gestio
compiuti dagli organi amministrativi. Il presupposto della denuncia è il fondato sospetto di
gravi irregolarità nella gestione ed essa deve contenere elementi indiziari gravi che ne
attestino la serietà.
La procedura tutela l’interesse ad una corretta gestione, non sussistendo la necessità
dell’attualità del danno patrimoniale ma essendo sufficiente la ragionevole potenzialità.
Il procedimento può prendere avvio alla denuncia
- di una minoranza qualificata (pari al decimo del capitale sociale nelle Spa chiuse e al
ventesimo nelle spa aperte);
- del collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo
sulla gestione ma non dai singoli membri degli organi; nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio è altresì attribuita al pubblico ministero. Nelle società
quotate è altresì legittima la Consob.
→ l'istituto non è applicabile nelle spa bancarie, in cui sussistono altre forme di vigilanza
pubblica e neppure in quelle assicurative, in cui sussiste lo strumento della denuncia all’Ivass
mentre un’altra denuncia è proponibile per le società sportive.
Se la società rimane inerte, ovvero se, pur avendo attivato un processo di sostituzione degli
organi e di rimozione delle irregolarità, tale iniziativa appaia al tribunale inadeguata, il
tribunale stesso recupera piena libertà di intervento e può disporre varie misure, graduate in
funzione della gravità della situazione:
a. può assumere provvedimenti provvisori e può convocare l'assemblea per le seguenti
deliberazioni;
b. nei casi più gravi, può revocare gli amministratori e anche i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario.
La durata in carica dell'amministratore giudiziario, che riveste la qualità di pubblico ufficiale, è
stabilita dal provvedimento del tribunale → prima della scadenza, l'amministratore giudiziario è
tenuto a rendere il conto al tribunale che lo ha nominato, illustrando le iniziative intraprese e i
risultati raggiunti e deve convocare l'assemblea ordinaria della società affinché provveda alla
nomina dei nuovi amministratori e sindaci.
Qualora le irregolarità non risultino sanate dovrà porre all'ordine del giorno dell'assemblea la
delibera di liquidazione della società ovvero di presentazione di istanza di ammissione ad una
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procedura concorsuale.
L’organismo di vigilanza nel sistema dei modelli di prevenzione dei reati
Il d.lgs. n. 231/2001 ha la finalità di prevenire i fenomeni di commissione di reati nell’ambito degli
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