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LA NOZIONE DI SOCIETÀ
Art. 2247 — Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividere gli utili.
- Contratto di società ➝ plurilaterale, con comunione di scopo, d'impresa.
- ⇒ Valgono le norme generali in materia di contratto.
- ⇒ Fanno eccezione le norme speciali, ad es. scioglimento di società.
- Obbligo di conferimento ➝ in proprietà o godimento.
- I conferimenti costituiscono il CAPITALE SOCIALE, sono l'investimento dei soci nell'attività economica (capitale di rischio).
- + Finanziamenti soci (soci prestatori).
- + Conferimenti rinvenienti da soci nuovi.
- Svolgimento in comune
- disciplina societaria ≠ impresa collettiva da impresa individuale.
- ⇒ Economicità dell'attività.
- ⇒ Finalità è imputata alla società e non solo compresa.
- Divisione degli utili ➝ rischio imprenditoriale è remunerato tramite gli utili in modalità proporzionale al conferimento.
- Livello oggettivo ➝ svolgere un'attività idonea alla produzione di utili.
- Livello soggettivo ➝ disgiunge la nozione di società da altre forme organizzative.
LE SOCIETÀ
TIPI DI SOCIETÀ
- Il c.c prevede una disciplina tipica, uno schema organizzativo, per ogni tipo sociale.
- • Disposizioni imperative ➝ prevalgono anche con volontà contraria dei soci.
- • Disposizioni dispositive ➝ derogabili dai soci.
- I diversi tipi sociali hanno rigidità legislativa diversa:
- soc. di persone: autonomia ampia.
- soc. di capitali: meno autonomia.
- SOC. DI PERSONE ➞ soci ➞ importanti, partecipano attivamente e hanno potere di amm. e di rappresentanza.
- Hanno autonomia nel decidere l'organizzazione della società.
- • Responsabilità ➞ illimitata e sussidiaria.
- • Personalità giuridica ➞ no.
- • Patrimonio ➞ no autonomia patrimoniale perfetta.
- SOC. DI CAPITALI ➞ soci ➞ non gestori (raggiunte organizzative).
- Decisioni con principio capitalistico (un voto per azione o quota).
- • Responsabilità ➞ limitata al conferimento.
- • Personalità giuridica ➞ sì.
- • Patrimonio ➞ separazione patrimoniale perfetta degli utili.
SOCIETÀ LUCRATIVE
Costituzione
- atto costitutivo
- contenuto atto costitutivo
- ragione sociale
- oggetto sociale
- sede legale
- conferimenti
- quote soci
- durata
- iscrizione al R.I.
Obblighi dei soci
- Correttezza e buona fede
- Collaborazione
- Conferimento
- denaro
- beni in proprietà e godimento
- prestazioni d'opera
- Partecipazione a onere e perdite
Responsabilità dei soci
- SOC. SEMPL.
- S.N.C.
- S.A.S
- accomandatari: resp. illimitata
- accomandanti: resp. limitata
S.A.S
- Ragione sociale
- Sanzioni
- Diritto di immistione
- Poteri degli accomandanti
- Accomandita irregolare
Costituzione della s.p.a
Fattispecie a formazione progressiva.
-
Costituzione per pubblica sottoscrizione
- Si offrono azioni sul mercato fino alla sottoscrizione dell'intero capitale.
-
Costituzione per atto simultaneo
-
Stipula atto costitutivo
-
Notizia
- Denominazione e sede s.p.a.
- Oggetto sociale, amministratori, modalità di convocazione (almeno).
- Contenuto
- Statuto
-
Notizia
-
- Statuto regole organizzative e di funzionamento
-
Iscrizione al R.I.
- Efficacia costitutiva
- Esercita controllo formale sull'atto.
Conferimenti
- Obbligo fondamentale
-
Oggetto di conferimento suscettibile di val. economica
- Denaro dilazionato, prima 25% e poi 75%.
- Crediti val. in base alla possibilità di realizzo.
- Beni in natura occorre valutatori per dare al socio le azioni, vanno liberati subito integralmente.
-
Inadempimento
- Il socio che non adempie all'obbligo di conferimento avrà diritti delle azioni congelate e se non adempie queste saranno vendute a soci o terzi.
-
Valutazione
-
Il socio conferente deve produrre una perizia.
- Non si possono assegnare azioni di valore a valore conferimenti.
- L'eccedenza va a riserva soprapprezzo (disponibile).
- Entro 6 mesi revisione del val. conf. da parte dell'att. marg. Soc.
-
Il socio conferente deve produrre una perizia.
Procedimento assembleare
Per assumere una delibera occorre un procedimento - fattispecie a formazione progressiva.
1. Convocazione e argomenti trattati
- Competenza del C.d.A.
- assemblea necessaria: bilancio, decisioni del singolo.
- assemblea vietata: da c.c con poteri obbligatori.
- Necessaria affinché l’assemblea sia regolarmente costituita: (decisioni già stabilite).
- Avviso di convocazione: invio a tutti i soci + altri aventi diritto (eventualmente aggiunti al destinatario generale), contenente l’ordine del giorno e il luogo, giorno, ora, chi convoca, firma, consiglieri intervenuti.
- Prima convocazione: quorum + del (almeno due terzi dei componenti).
- Seconda convocazione: quorum + basi (consiglio operazioni giornaliere e in gran parte riservate).
- Ass. ordinaria = redatto da segretario e non basato su notaio.
- Ass. straordinaria = redatto da notaio.
- Controllo di verbalizzazione prima della delibera:
- contenutiva
- non contestuale e doppia indicazione (a cura dell’autore visible, notaio)
- Effaccia retrospettiva.
- Sanabilità e tesi tutelati.
- Non tutelavano bene il socio, essave state create le delibere inesistenti.
- Riforma 2003 = eliminare delibere inesistenti e ampliate cause di nullità.
- Illicito o impossibilitá oggetto della delibera.
- Inosservanza della convocazione.
- Mancanza del verbale.
- Delibera con oggetto lecito ma contenuto illecito (palese).
- Chiunque abbia interesse giuridicamente tutelato.
- auto a 3 anni
- illimitato (per nullità assolute ex art. 2378)
- casi particolari:
- 90 gg: adunanza scaduta bilancio o elenco riserve, organi componenti, spese rimborso (art. c.c. capitali), almeno, assegnazione del bilancio a porzione chiedere: interni.
2. Svolgimento
Presidente = dirige i lavori e controlla la legittimità degli assenti. Delibera assembleare: condurre la regolare condivisione tra i soci secondo uno scrutinio: Maggioritario: (semplicemente presente a verbale orale maggiore) Capitalistico: scelte di gestione in capo agli amministratori.
3. Verbalizzazione
4. Iscrizione al R.I.
Efficacia costitutiva: la delibera è efficace solo dal momento dell’iscrizione.
Impugnazione delle delibere
IMPUGNAZIONE = contestazione in sede giudiziale della validità della delibera. E’ possibile la sospensione dell’esecuzione.