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Ciò che occorre e che basta perché l'invenzione sia tale, è che essa serva a

(risolvere) qualcosa; e, in questo senso, un'invenzione che non serva a nulla

(o che ancora non si sappia se e a cosa può servire), certamente è «inutile»

e non è brevettabile; ma perché, in quanto tale, essa non è «invenzione».

Il tema rimanda a quello della necessaria indicazione di un uso, sul quale si

vedano i

3.4 La liceità

Quello della liceità dell'invenzione è un requisito che solo di recente ha

acquisito un concreto spessore, a seguito dello sviluppo di nuove tecnologie

(in primo luogo le biotecnologie) che suscitano problemi etici di indubbio

rilievo.

La contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume dell’attuazione di una

invenzione - che non può esser dedotta dal solo fatto che essa sia all'ordine

vietata dalla legge o da un provvedimento amministrativo (art. 50 c.p.i.) -

presuppone innanzitutto che di una data invenzione non sia immaginabile

alcuna attuazione che non sia illecita; è dunque brevettabile, ad esempio, una

sostanza in sé venefica, o stupefacente, se essa possa avere anche effetti

terapeutici.

In questo senso, alcune tecniche biotecnologiche unicamente rivolte a

realizzare, in sintesi, manipolazioni del corpo umano, sono, nell'attuale

contesto storico, considerate eticamente inaccettabili (art. 81 quinquies c.p.i.).

Così pure, motivi etici hanno indotto a escludere, in termini che paiono

eccessivamente generici, la brevettazione di invenzioni la cui attuazione sia

contraria alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e

degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla

prevenzione di gravi danni ambientali (artt. 81 quinquies

c.p.i. e 27, comma 2, TRIPs).

Con l'introdurre queste barriere alla brevettazione si mira a disincentivare

l'afflusso di finanziamenti verso quei settori della ricerca - sviluppo «in odore»

di contrarietà a principi etici (per il momento) comunemente accetta-ti; ma si

dimentica che, qualunque sia l'invenzione brevettata, il brevetto non

attribuisce un diritto a attuarla, ma unicamente ad impedire ai concorrenti di

darvi attuazione; si dimentica che, paradossalmente, al divieto di brevet-

tazione sovente non si accompagna un divieto legale di fare (in regime di

concorrenza) ciò che non si può brevettare; e si dimentica che, nel corso dei

vent'anni di durata di un brevetto, può ben accadere che venga meno

l'ostraci-smo etico verso certe pratiche precedentemente ritenute inaccettabili

e quindi non brevettabili.

4. I diritti nascenti dall'invenzione.

I diritti esclusivi derivanti dalla brevettazione, le loro limitazioni e

l'ambito della protezione

4.1 I diritti nascenti dall'invenzione. Le invenzioni di gruppo

Diritti morali dell’inventore

All'inventore la legge riconosce innanzitutto il diritto di natura morale, come

tale inalienabile e irrinunciabile, ad essere riconosciuto autore dell'invenzione

ventore e ad esser come tale indicato nella (eventuale) domanda di brevetto

[artt. e 160, comma 3, lett. C), c.p.i.].

D'altro canto, spetta in linea di massima all'inventore il diritto a brevettare

l'invenzione; diritto che peraltro egli è libero di non esercitare (non esiste un

obbligo di brevettare!) ove decida di sfruttare l'invenzione in regime di

segretezza (si veda infra $$ 5.1 e 5.2) o, al contra-rio, nell'ipotesi in cui

decida di divulgare la sua invenzione senza richiederne la brevettazione.

Tuttavia, per le invenzioni realizzate da prestatori di lavoro subordinato o da

ricercatori universitari, la legge detta una particolare disciplina della titolarità

del diritto a richiedere il brevetto, sulla quale ci si soffermerà più avanti; e

altrettanto è a dirsi per le invenzioni realizzate su commessa (infra $

7).

Quanto alle invenzioni conseguite tramite l'ausilio di sistemi di Intelligenza

Artificiale (IA), si veda infra il $ 4.2.

In caso d'invenzione realizzata da più soggetti (c.d. invenzione di gruppo), il

diritto a essere riconosciuto coautore dell'invenzione spetta a ciascuno dei

soggetti che abbiano contribuito alla ideazione dell'invenzione stessa, con

esclusione di chi abbia invece svolto un'attività non creativa ma esecutiva.

Quanto ai diritti di natura patrimoniale, essi spettano in comunione tra loro ai

coinventoni; al riguardo, la legge dispone che «salvo convenzione in

contrario» stipulata dai contitolari, le facoltà relative al brevetto sono

disciplinate dalle norme del codice civile in materia di comunione «in quanto

compatibili» (art. 6 c.p.i.).

In realtà non è agevole la trasposizione al «bene immateriale» invenzione

delle norme codicistiche sulla comunione, pensate con riguardo a beni

materiali.

Ferma restando la libertà di ciascun contitolare di disporre della propria quota

di comproprietà sul brevetto, si ritiene invece, anche se le opinioni non sono

univoche, che occorra una delibera favorevole della maggioranza (semplice o

qualificata ex art. 1108 c.c.) dei comproprietari per la concessione di licenze e

l'unanimità dei consensi per la cessione del brevetto a terzi.

Peraltro, l'art. 6, comma 2, c.p.i. dispone che il diritto a richiedere il bre-vetto,

e a compiere, anche nell'interesse degli altri coinventori, gli atti necessari alla

sua concessione e al suo mantenimento in vita, spetti individualmente a

ciascun contitolare.

Deve infine ritenersi che ciascuno dei coinventori sia tenuto a non divulgare

l'invenzione, prima del deposito della domanda di brevetto, onde non

precluderne agli altri la brevettazione o l'utilizzazione in

regime di riservatezza.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Sciuto Maurizio.
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