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Principi Fondamentali
L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità
Articolo 1: appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica.
Articolo 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE
Per quanto riguarda le notificazioni in materia penale le innovazioni si riferiscono al terzo e quinto comma dell'art. 148 CPP ed al sesto comma dell'art. 157 CPP.
Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani proprie dell'interessato, la procedura che
l'Ufficiale Giudiziario (o la Polizia Giudiziaria) deve osservare, in linea con le nuove disposizioni di legge, tranne che nel caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dovrebbe essere la seguente:- La copia dell'atto da notificare deve essere inserita in una busta all'esterno della quale trascrive il numero cronologico della notificazione;
- La copia dell'atto da notificare completo di relazione di notificazione deve essere inserita nella busta, come sopra predisposta, che, prima di essere consegnata, deve essere sigillata;
- Nella relazione di notificazione in calce all'originale ed alla copia dell'atto da notificare, si deve "dare atto" delle operazioni eseguite;
- La relazione di notificazione deve essere redatta in calce all'originale ed alla copiadell'atto;
- La consegna alla persona convivente, al portiere
3) Il portiere o a chi ne fa le veci, non sottoscrive una ricevuta, ma deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato;
4) Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o permanenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'Art. 157 comma 1 CPC, la notifica si effettua depositando la copia dell'atto nella Sede del Comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del Comune ove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. In questo caso la copia non deve essere inserita in busta sigillata in quanto tale obbligo sussiste solo in caso di consegna della copia dell'atto da notificare.
5) Affissione dell'avviso del deposito alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo ove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa.
questo casol'avviso non deve essere inserito in busta sigillata.
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