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Principi Fondamentali

L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità

Articolo 1: appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica.

Articolo 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE

Per quanto riguarda le notificazioni in materia penale le innovazioni si riferiscono al terzo e quinto comma dell'art. 148 CPP ed al sesto comma dell'art. 157 CPP.

Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani proprie dell'interessato, la procedura che

l'Ufficiale Giudiziario (o la Polizia Giudiziaria) deve osservare, in linea con le nuove disposizioni di legge, tranne che nel caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dovrebbe essere la seguente:
  1. La copia dell'atto da notificare deve essere inserita in una busta all'esterno della quale trascrive il numero cronologico della notificazione;
  2. La copia dell'atto da notificare completo di relazione di notificazione deve essere inserita nella busta, come sopra predisposta, che, prima di essere consegnata, deve essere sigillata;
  3. Nella relazione di notificazione in calce all'originale ed alla copia dell'atto da notificare, si deve "dare atto" delle operazioni eseguite;
In merito alle modalità di sigillatura, si rimanda a quanto già previsto per le notificazioni civili. È importante sottolineare che il novellato art. 148 CPP in esame, fa esclusivo "consegna" della copia da notificare. Inoltre illegislatore ha sancito che leriferimento allasuddette modalità non si applicano in caso di notificazione al difensore o al domiciliatario. In quest'ultima ipotesi è importante, ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, tenerpresente il discrimine fra dichiarazione di domicilio ed elezione di domicilio e cioè tra la meraindicazione del luogo in cui gli atti debbono essere notificati e la personalissima espressionedi volontà contenente anche la specificazione della persona presso cui la notificazione deveessere eseguita, tenendo presente che sovente il domiciliatario coincide con il difensore. Per quanto riguarda la prima notificazione all'imputato non detenuto, disciplinatadall'art 157 CPP, il legislatore si è limitato a modificare soltanto il comma 6, conla conseguenza che:
  1. La relazione di notificazione deve essere redatta in calce all'originale ed alla copiadell'atto;
  2. La consegna alla persona convivente, al portiere
o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e non la busta sigillata;
3) Il portiere o a chi ne fa le veci, non sottoscrive una ricevuta, ma deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato;
4) Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o permanenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'Art. 157 comma 1 CPC, la notifica si effettua depositando la copia dell'atto nella Sede del Comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del Comune ove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. In questo caso la copia non deve essere inserita in busta sigillata in quanto tale obbligo sussiste solo in caso di consegna della copia dell'atto da notificare.
5) Affissione dell'avviso del deposito alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo ove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa.

questo casol'avviso non deve essere inserito in busta sigillata.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Scienze_Bioloche_eCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informatica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Botteri Riccardo.