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ESERCITAZIONE 6.3 (svolgimento)
In diritto il concetto di negozio giuridico (o atto negoziale), come attualmente utilizzato
dalla dottrina italiana, denota l'atto di autonomia privata (dichiarazione di volontà)
diretto ad uno scopo pratico riconosciuto dall'ordinamento e ritenuto meritevole di
tutela, cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed
assicurare il raggiungimento dello scopo pratico.
Sulla base dell'elaborazione dottrinale si è giunti a considerare il negozio, inteso come
atto di autonomia negoziale, in senso duplice:
in senso soggettivo, quale atto espressivo della volontà del soggetto, ovvero quale
manifestazione di volontà.
Proprio il concetto di manifestazione di volontà ha suggerito ai commentatori la
seconda accezione del concetto di atto di autonomia negoziale. Inteso in senso
oggettivo, infatti, l'atto di autonomia negoziale assume il significato di dichiarazione di
volontà.
Il negozio giuridico è una creazione concettuale elaborata dalla scuola giuridica
tedesca del XIX secolo volta a regolare tutte le manifestazioni di volontà. Alla base di
tale scelta vi era l’idealismo tedesco con la centralità della volontà. In Italia, il codice
del 1865 si ispirava al codice napoleonico del 1804, dove la categoria generale
dell’agire privato era il contratto. Nel nostro codice, pertanto, il negozio giuridico
risulta non citato. Durante il fascismo, tuttavia, la dottrina italiana si allineò a quella
tedesca e la nozione di accordo presente nell'articolo 1325 del Codice Civile andò a
sovrapporsi a quella di manifestazione di volontà.
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