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Il dibattimento nel processo penale.
Il dibattimento è la fase centrale del processo penale, nella quale si procede alla raccolta e
acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti. Gli atti preliminari al
dibattimento sono quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, cioè il decreto
del presidente del tribunale o della corte d’assise con il quale, per giustificati motivi, si può
anticipare o differire l’udienza dibattimentale (ex art. 465 c.p.p.), l’assunzione urgente, su richiesta
di parte e nel rispetto delle forme stabilite per il dibattimento, delle prove non rinviabili (ex art. 467
c.p.p.).
Il deposito in cancelleria almeno una settimana prima dell’udienza dibattimentale, della
lista dei testimoni, dei periti e consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo
210 del codice di procedura penale con l’indicazione delle circostanze su cui verterà
l’esame (ex art. 468 c.p.p.). L’udienza (ex art. 477 c.p.p.) è pubblica a pena di nullità (ex
art. 471 comma 1 c.p.p.), fatte salve alcune eccezioni nelle quali si procede a porte
chiuse (ex art. 472 c.p.p.).
In ossequio al principio della "concentrazione" il dibattimento si dovrebbe esaurire in un
unica udienza, però quando non è possibile "il presidente dispone che esso venga
proseguito nel giorno seguente non festivo" (ex art. 477 c.p.p.).
Rientra tra le facoltà del giudice sospendere il dibattimento quando ricorrono ragioni di
necessità (ex art. 477 c.p.p.).
L'articolo 484 del codice di procedura penale prevede che prima di dare inizio al
dibattimento il presidente controlli la regolare costituzione delle parti e che, se
all’udienza non sia presente il difensore dell’imputato, provveda a nominare un altro
difensore come sostituto ai sensi dell’articolo 97 comma 4 del codice di procedura
penale.
Il comma 2 bis dell’articolo 484 del codice di procedura penale prescrive anche per
questa fase l’applicazione, se sono compatibili, delle disposizioni degli articoli 420 bis,
420 ter, 420 quater e 420 quinquies del codice di procedura penale relative alla presenza
dell’imputato durante l’udienza preliminare. Successivamente si procede ad esaminare
le questioni di carattere preliminare che, a pena di decadenza, devono essere proposte
subito dopo il controllo della regolare costituzione delle parti e, in relazione alle quali, il
giudice provvede con ordinanza (ex art. 491 c.p.p.). Si tratta delle questioni relative alla
competenza per territorio o per connessione, la nullità degli atti processuali, la
costituzione della parte civile (che può avvenire non oltre questo momento), la citazione
o la presenza del responsabile civile e della persona civilmente obbligata e degli enti o
la presenza delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
Le questioni vengono discusse, nei limiti di tempo necessari per la loro illustrazione, dal
pubblico ministero, prima, e da un difensore per ogni parte, poi. Non sono ammesse
repliche. Compiute le attività descritte sopra, il presidente dichiara aperto dibattimento
ai sensi dell’articolo 492 del codice di procedura penale. Le parti, nell’ordine indicato
dall’articolo 493 del codice di procedura penale procedono alla richiesta delle prove,
che viene avanzata prima dal pubblico ministero, il quale indica i fatti che intende
provare e chiede l’ammissione delle prove, poi dal difensore della parte civile, del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dell’imputato.