1.Introduzione al diritto pubblico
1) Che cos’è il diritto pubblico — panoramica
• Il diritto pubblico studia l’ordinamento giuridico dello Stato e dei rapporti tra i
poteri pubblici e i cittadini; è la parte del diritto che regola l’organizzazione politica,
la sovranità, e le norme che disciplinano l’azione pubblica.
2) Concetti fondamentali: società, ordinamento, norme
• Società e diritto: «Ubi societas, ubi ius» — ogni organizzazione sociale
genera (o richiede) un insieme di regole; un ordinamento giuridico è l’insieme di
norme che organizza un gruppo umano. Distinzione tra ordinamento in senso ampio
(gruppo sociale + sistema di norme) e in senso stretto (solo norme giuridiche).
3) Pluralismo giuridico
• La realtà giuridica è plurale: oltre allo Stato esistono altri ordinamenti
(internazionali, sovranazionali, religiosi, organizzazioni internazionali). Si
distinguono forme di pluralismo:
• Pluralismo monotipico: più ordinamenti statuali (es. Stati diversi,
ciascuno con proprie norme).
• Pluralismo politipico: coesistenza di ordinamenti di tipo diverso
(statale, internazionale, religioso, ecc.).
4) Lo Stato: elementi e caratteri
• Elementi costitutivi dello Stato:
1. Popolo — elemento personale.
2. Territorio — spazio fisico.
3. Sovranità — pretesa di supremazia interna e indipendenza esterna
(carattere di totalità, assolutezza, indipendenza).
• Caratteristiche: effettività della sovranità, originarietà e supremazia.
5) Rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamenti esterni
• Il diritto interno si integra con norme internazionali e sovranazionali: nel
materiale sono evidenziati gli articoli costituzionali rilevanti:
• Art. 10 Cost. — conformità dell’ordinamento italiano al diritto
internazionale generalmente riconosciuto.
• Art. 11 Cost. — rinuncia a parte della sovranità per fini di pace e
cooperazione internazionale; promozione di organizzazioni internazionali.
• Art. 117 Cost. — potestà legislativa di Stato e Regioni nel rispetto della
Costituzione e dei vincoli dell’ordinamento comunitario e obblighi
internazionali.
6) Ordinamento internazionale
• È una comunità paritaria priva di un potere centrale coercitivo: gli attori sono
principalmente Stati, ma anche soggetti “non-statuali” riconosciuti (es. Chiesa
cattolica, Ordine di Malta, Croce Rossa). Le fonti sono consuetudine, accordi
internazionali e procedure pattizie. Mancanza di autorità sovraordinata che imponga
norme con efficacia interna come fa lo Stato.
7) Ordinamento europeo (UE): caratteristiche e rapporti con l’ordinamento nazionale
• L’ordinamento dell’UE è sui generis: è sovranazionale, coinvolge Stati
membri e cittadini e crea norme aventi effetto diretto in certi casi.
• Giurisprudenza fondamentale citata nel materiale:
• Van Gend en Loos (CGUE, 1963) — afferma la natura autonoma e
direttamente efficace di alcune norme comunitarie (principio dell’effetto
diretto).
• Simmenthal (CGUE, 1978) — principio secondo cui le norme
comunitarie prevalgono e devono essere immediatamente applicate dal
giudice nazionale, che non può attendere interventi del legislatore interno.
• Sul rapporto Stato–UE la Corte costituzionale italiana ha parlato di:
• “Unico sistema giuridico” (interpretazione della CGUE) vs “autonomia
e distinzione degli ordinamenti” (orientamento della Corte costituzionale, es.
sentenze 102 e 103/2008). Quindi c’è dialogo ma anche tensione sulle
rispettive autonomie.
8) Ordinamento della Chiesa cattolica
• Regolato dal diritto canonico; non possiede un territorio nazionale nel senso
classico ma ha autonomia e sovranità nei propri ambiti. I rapporti con lo Stato
italiano sono disciplinati anche dai Patti Lateranensi e dall’art. 7 Cost. (indipendenza
e sovranità reciproca nei rispettivi ordinamenti). Concetto di res mixtae: ambiti di
interesse congiunto regolati da accordi. La Corte costituzionale ricorda il principio di
laicità: non indifferenza dello Stato verso le religioni, ma garanzia della libertà
religiosa in un contesto di pluralismo.
9) Punti teorici ed implicazioni pratiche (sintesi critica)
• Sovranità limitata e cooperazione: l’adesione a ordinamenti sovranazionali
implica limiti alla sovranità (es. recepimento di norme UE), ma mantiene spazi di
autonomia costituzionale.
• Pluralismo richiede strumenti di coordinamento: il diritto costituzionale
moderno è spesso il luogo in cui si negozia il confine tra norme nazionali e sovra-
nazionali.
• Ruolo del giudice: giudici nazionali devono applicare direttamente il diritto
UE quando ricorrono i presupposti (Van Gend), e preferibilmente dare piena
efficacia alle norme comunitarie anche di fronte a norme interne contrastanti
(Simmenthal).
10) Esempi pratici
1. Esempio effetto diretto: una norma del Trattato UE che vieta una certa
tariffa doganale può essere invocata da un’impresa italiana davanti al giudice
nazionale: questo è l’effetto diretto (Van Gend).
2. Esempio conflitto di norme: se una legge nazionale impone un obbligo
incompatibile con una norma UE avente efficacia diretta, il giudice nazionale deve
applicare la norma comunitaria e lasciare senza effetto l’applicazione della norma
interna (Simmenthal).
3. Esempio res mixtae: riconoscimento di festività religiose o ricadute sullo
stato civile regolate dai Patti Lateranensi per materie condivise tra Stato e Chiesa.
2.La Costituzione come patto fondativo e come norma giuridica
1. Funzione politica e simbolica della Costituzione
La Costituzione va vista su due piani complementari:
• Patto fondativo della comunità: è la “tavola dei valori condivisi” che dà
legittimazione politica all’ordinamento, definisce l’identità collettiva e gli obiettivi
fondamentali dello Stato (diritti, forma di governo, principî etici).
• Norma giuridica formale: è anche il documento scritto e la fonte suprema
del diritto, con procedure aggravate per la revisione e meccanismi di garanzia (es.
controllo di costituzionalità). La Costituzione italiana fu approvata il 22 dicembre
1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
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2. I “modelli” nel dibattito costituente (tre grandi famiglie)
1. Modello liberale
• La Costituzione “fotografa” gli equilibri sociali e limita il potere per
tutelare le libertà negative dell’individuo.
• Deve essere breve, procedurale e ideologicamente neutra; norme
programmatiche ridotte (al più un preambolo). Si ispira a Kelsen e a visioni
come quella di Calamandrei.
2. Modello cattolico
• Visione «creazionista»: la Carta deve promuovere valori morali e sociali,
essere più estesa e contenere norme direttive che guidano lo sviluppo
sociale.
• Sostiene una Costituzione con “pretesa di eternità” fondamentalmente
orientata alla dignità della persona (Imago Dei).
3. Modello delle sinistre
• Anch’esso “creazionista” ma con impostazione dialettica: la
Costituzione è uno strumento per trasformare la società nel senso di
maggiore uguaglianza; può essere più “programmatica” e soggetta a
revisione in funzione delle trasformazioni sociali.
Punto chiave di confronto: mentre liberali preferivano brevità e neutralità, cattolici e sinistre
volevano una Carta più estesa e orientativa — differenze anche su come gestire conflitto e
istituzioni di garanzia.
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3. Costituzione in senso materiale vs senso formale
• Costituzione materiale: l’insieme dei principi e delle realtà istituzionali che
determinano la forma di governo e i rapporti di forza nella società (autori: Santi
Romano, Schmitt, Mortati, Kelsen — ciascuno dà una sfumatura diversa sul
“contenuto materiale”). È il “tronco” politico-culturale che non si esaurisce solo nel
testo.
• Costituzione formale (o documentale): il testo scritto, fonte suprema e
giuridicamente vincolante; in Italia prevede procedure aggravate di revisione e
controllo di costituzionalità.
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4. Contenuti tipici della Costituzione: diritti, organizzazione, principi direttivi
• Diritti negativi (tutela dalle intrusioni dello Stato) e diritti positivi (previsioni
di intervento statale per garantire condizioni materiali — es.: diritti sociali/
economici). I modelli ideologici spiegano perché la Costituzione italiana contiene
molte norme programmatiche e di principio.
• Principi fondamentali: espressione dell’humus storico-culturale; spesso
formulati in modo generale ma fungono da guida interpretativa per tutto
l’ordinamento.
Esempio pratico: norme su lavoro, sanità, istruzione che impongono politiche pubbliche (diritti
sociali) — segnale della scelta “costituzionale lunga” e orientata al cambiamento sociale.
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5. Rigidezza costituzionale e procedure di revisione
• La Costituzione è rigida quando il procedimento di modifica è più aggravato
di quello legislativo ordinario (come in Italia): ciò tutela principi fondamentali ma
pone questioni su flessibilità e adattabilità.
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6. Ruolo degli organi di garanzia e la teoria della separazione dei poteri
• Nel dibattito: i cattolici enfatizzavano l’importanza di organi di garanzia
(Corte costituzionale, magistratura) per “stemperare” le passioni politiche; le
sinistre, invece, vedevano il potere come emanazione popolare da presidiare anche
tramite il partito politico.
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7. Dimensione assiologica e preambolo: perché i “valori” contano
• Il preambolo e le norme sui principi fondamentali servono a:
• dare legittimazione politica;
• orientare l’interpretazione giuridica;
• fungere da parametro per valutare leggi e pratiche politiche.
Esempio: richiamare il principio di eguaglianza come bussola per interpretare norme di welfare o
antidiscriminazione.
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8. Conflitti tra rigore e cambiamento: flessibilità vs. “pretesa di eternità”
• Le sinistre vedevano la Costituzione come strumento dinamico, rivedibile per
adattarsi ai mutamenti delle “strutture” economiche; i cattolici guardavano alla Carta
come presidio stabile dei valori umani. Questa tensione spiega la presenza di norme
programmatiche e di organi di garanzia.
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9. Esempi pratici utili in sede d’esame (brevi ma efficaci)
1. Risposta a crisi economica: Stato che introduce politiche di welfare →
attuazione di principi costituzionali (diritti sociali) — dimostra come la Costituzione
orienta le scelte politiche.
2. Controllo di costituzionalità: una legge che limita libertà fondamentale può
essere rimessa alla Corte costituzionale — esempio pratico per spiegare la funzione
di garanzia.
3. Preambolo e interpretazione: un giudice utilizza i principi fondamentali
(preambolo) per interpretare una norma ambigua in senso costituzionalmente
conforme.
3.I principi fondamentali della Costituzione
1) Idea centrale: principio personalista
• La Costituzione pone la persona al centro: lo Stato non è più fine ultimo ma
strumento al servizio della dignità, libertà e autonomia umana. Questo è visibile
soprattutto nell’art. 2 che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…» e
richiede doveri di solidarietà.
• Importante distinzione lessicale: si usa persona (non “individuo”) per
sottolineare la natura sociale dell’essere umano — «homme situé» — non un nucleo
atomistico isolato.
2) Che significa «riconoscere i diritti inviolabili»?
• Riconoscere indica che i diritti preesistono allo Stato: lo Stato li positivizza e
fornisce strumenti di garanzia ed effettività. Questo rovescia il modello ottocentesco
del diritto come semplice concessione statale.
• L’art. 2 è una clausola aperta: non elenca soltanto singoli diritti, ma
abbraccia tutti i diritti connessi allo sviluppo della persona (diritti civili, politici,
sociali, economici).
• I diritti inviolabili spettano a tutti (cittadini e stranieri).
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3) Il principio pluralista (corpi intermedi)
• Art. 2 riconosce i diritti “anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità”: è l’affermazione del pluralismo come principio costituzionale.
• I corpi intermedi (famiglia, sindacati, partiti, associazioni, terzo settore)
svolgono funzioni multiple: mediazione sociale, strumenti di partecipazione oltre la
rappresentanza, freno alla concentrazione dello Stato e spazio di tutela e
solidarietà.
• Visioni diverse: cattolici (ordine sociale), sinistre (veicolo di conflitto/
partecipazione), liberali (diaframma contro lo Stato assoluto). Punto d’incontro: la
strumentalità del pluralismo allo sviluppo della persona.
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4) Funzioni costituzionali dei principi (sintesi operativa)
• Normativa: orientano l’interpretazione delle norme (clausole aperte come
art. 2).
• Limitativa: fissano i limiti entro cui lo Stato può intervenire (irrivedibilità del
nucleo essenziale dei diritti).
• Strutturale: formano la base per il disegno delle istituzioni e per la
collocazione di strumenti di tutela (giudizi costituzionali, ricorsi, garanzie).
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5) Termini e concetti chiave da padroneggiare (con esempi)
• Persona vs individuo — spiegare con riferimento alla vita sociale (es.: diritto
alla famiglia, alla partecipazione sindacale).
• Diritti inviolabili — concetto di nucleo essenziale irriducibile (es.: libertà di
pensiero, dignità umana).
• Pluralismo — corpi intermedi e funzioni (es.: sindacati come canale di
partecipazione e di rappresentanza degli interessi dei lavoratori).
• Solidarietà — dovere costituzionale (adempimento di doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale).
4.Principi fondamentali della Costituzione 2
Mappa generale dei principi (idea-forza)
1. Persona e solidarietà → doveri inderogabili e coesione sociale.
2. Democrazia costituzionale → sovranità popolare + limiti/forme della
Costituzione (regole del gioco e diritti).
3. Uguaglianza formale e sostanziale (art. 3, co. 1–2) → parità davanti alla legge
+ rimozione degli ostacoli di fatto.
4. Lavoro come cardine etico e costituzionale (artt. 1, 4, 46, 99) → diritto/
dovere e promozione pubblica, non “diritto perfetto” esigibile in giudizio.
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1) Il principio solidarista
Idea chiave: la Repubblica riconosce la socialità della persona e mira a garantire pari chances di
partenza. Le comunità si reggono più sui doveri comuni che su (soli) diritti individuali. Ne
discende il rispetto di doveri inderogabili (fiscali, di fedeltà alla Repubblica, solidarietà sociale).
Perché è rilevante: il solidarismo connette persona–società–Stato e giustifica interventi pubblici
perequativi (welfare, servizi essenziali) senza negare le libertà. È la radice sia dell’art. 2 (diritti
inviolabili + doveri inderogabili) sia dell’art. 3, co. 2 (eguaglianza sostanziale).
Esempio • Ticket sanitario progressivo: è conforme al principio di solidarietà e alla
ragionevolezza se differenzia i contribuenti per reddito per rendere effettivo
l’accesso ai LEA (nessuna discriminazione arbitraria, ma correzione degli
svantaggi). Collegamento con art. 3, co. 2.
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2) Il principio democratico (art. 1, co. 1–2)
Testo base: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».
Doppio significato
• Repubblica (accezione minima): elettività necessaria del Capo dello Stato.
• Democratica: connota i tratti sostanziali dell’ordinamento.
Due letture della democrazia
• Procedurale (Kelsen): insieme di regole per un confronto pubblico,
relativista (nessuno ha la verità definitiva).
• Sostanziale (Lincoln): «government of/by/for the people» → ogni decisione
deve provenire (direttamente o mediatamente) dal popolo o essere sottoposta a suo
controllo.
Combinazione operativa
• Logica amico/avversario (no amico/nemico);
• Tolleranza del dissenso e metodo maggioritario temperato da garanzie per
le minoranze;
• Rifiuto del pan-politicismo;
• Responsabilità e responsività dei rappresentanti (democrazia
realisticamente indiretta).
“Forme e limiti” della sovranità
• (Bobbio) La democrazia non può applicarsi a se stessa: alcune regole del
gioco e diritti sono sottratti all’arbitrio della maggioranza per evitare
l’autodistruzione del regime democratico.
• Lo Stato costituzionale liberal-democratico poggia su doppia
legittimazione: a) voto popolare; b) valori costituzionali parzialmente indisponibili
(limiti alla revisione, ruolo della Corte costituzionale).
Esempi • Referendum abrogativo su un diritto fondamentale? Può incontrare limiti
impliciti/espliciti perché la maggioranza non può eliminare il “cuore” dei diritti che
garantiscono il gioco democratico. Collegalo ai controlimiti e ai limiti alla revisione.
• Legge “ad personam” che favorisce un singolo leader: urta contro il metodo
democratico e l’eguaglianza in senso formale (generalità/as
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